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Il Superbonus è la maxi detrazione che permette di detrarre dalle tasse, in particolare dall’Imposta sui redditi delle persone fisiche, le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione fiscale spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

Fino al 31 dicembre 2024 si può fruire del Superbonus al 70%, mentre dal 1° gennaio 2025 l’aliquota della maxi detrazione scenderà al 65% per poi sparire completamente dal 2026.

Inoltre chi sostiene le spese da quest’anno, potrà fruire della detrazione spalmata in dieci anni e non più in quattro. Infine si blocca in maniera totale la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Queste le ultime modifiche alla normativa sul Superbonus, così come deciso dal Governo per porre fine in maniera graduale all’agevolazione introdotta dal decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio). 

Come funziona il Superbonus 

Condizione indispensabile per ottenere la detrazione del 70% fino alla fine del 2024 e al 65% del 2025 riguarda gli interventi realizzati che nel complesso devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus che normalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica “A3” il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla “A4”. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato; questo documento ha una validità temporale di 10 anni. 

Il Superbonus non spetta alle abitazioni signorili

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), nonché A9 (castelli) per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Quali interventi non fruiscono più del Superbonus 

Alla data del 31 dicembre 2023 è terminata la possibilità di fruire del Superbonus per una serie di interventi quali:

– interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari e su unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari (Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare).

 - interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa, nel caso di interventi effettuati su edifici interamente posseduti da tali enti (non condominiali).

Quando scade il Superbonus?

Il Superbonus spetta fino al 31 dicembre 2025 ma con un ‘aliquota più bassa. Dal 1 gennaio 2026 il Superbonus non esisterà più. Rimangono in vigore gli altri bonus casa, ristrutturazione ed ecobonus, ma avranno, anche in questo caso, aliquote più basse. 

Quali sono i lavori che rientrano nel bonus? Interventi trainanti

Il Superbonus spetta se viene eseguito almeno uno di questi lavori:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Il limite di spesa è di 50.000 € per le abitazioni familiari o le villette a schiera, mentre per gli edifici con più unità immobiliari la spesa massima in detrazione varia in funzione del numero di unità immobiliari
  • interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Si tratta di interventi condominiali o su singole unità per la sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento,il raffrescamento (nel solo caso in cui si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria. Nei casi in cui nella situazione ante intervento la produzione di acqua calda sanitaria sia effettuata mediante l’impianto di climatizzazione invernale, è ammessa l’installazione di scaldacqua a pompa di calore o di collettori solari dedicati. Gli impianti centralizzati o della singola unità immobiliare autonoma devono essere dotati di: generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A prevista dal regolamento UE 811/2013; generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%; collettori solari (esclusivamente per i Comuni montani non interessati da procedure di infrazione UE è ammesso anche l’allaccio al teleriscaldamento; esclusivamente per gli edifici singoli è possibile ottenere il superbonus anche nelle aree non metanizzate, per l’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle).
  • interventi antisismici: tutti quelli che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. 

Superbonus e interventi trainanti di isolamento termico 

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Per interventi di isolamento termico il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

Attenzione – l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 24/E del 08 agosto 2020 che, oltre l’ottava unità immobiliare, si procede come nell’esempio: nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro) e sommando i due importi ottenuti.

Usando il linguaggio matematico, in definitiva, il calcolo corretto della spesa massima ammissibile è dato da:

(N = numero unità immobiliari)
Spesa massima ammissibile = N x 40.000 per N <= 8;
Spesa massima ammissibile = N x 40.000 + (N-8) x 30.000 per N > 8

Superbonus e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

Si tratta degli interventi, effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione
    del 18 febbraio 2013
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria -PES pari almeno al 20%
  • collettori solari

Esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria è ammesso al Superbonus anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (articolo 2, comma 2, lettera tt, del decreto legislativo n. 102/2014).

La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
  • 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Attenzione – l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 24/E del 08 agosto 2020 che, oltre l’ottava unità immobiliare, si procede come nell’esempio: nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 265.000 euro, calcolato moltiplicando 20.000 euro per 8 (160.000 euro) e 15.000 euro per 7 (105.000 euro), e sommando i due importi ottenuti.

Usando il linguaggio matematico, in definitiva, il calcolo corretto della spesa massima ammissibile è dato da:

(N = numero unità immobiliari)
Spesa massima ammissibile = N x 20.000 per N <= 8;
Spesa massima ammissibile = N x 20.000 + (N-8) x 15.000 per N > 8

Interventi trainati che rientrano nel Superbonus 

Si possono far rientrare nel Superbonus  anche le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, precedentemente elencati. Occorre prestare attenzione alla data di effettuazione di questi lavori infatti, possono ottenere la detrazione del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025 solo se eseguiti nell’intervallo di tempo che va dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori degli interventi così detti trainanti. 

  Gli interventi trainanti che possono essere agganciati al Superbonus sono:

  • interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e)
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

E anche  – a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici,
precedentemente elencati):

  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati

Interventi trainati: importi massimi detraibili per fotovoltaico e sistemi di accumulo

Per gli impianti solari fotovoltaici la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

Per i sistemi di accumulo, integrati negli impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, la detrazione è riconosciuta alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per l’installazione degli impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo. Il limite di spesa di 48.000 euro è distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti.

Interventi trainati: importi massimi detraibili per infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013 spetta nella misura riconosciuta per questi stessi interventi, in relazione all’anno di sostenimento della spesa. Essa va ripartita tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, 10 quote se le spese sono sostenute nel 2024, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:

  •  2.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 1.500 euro, per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine
  • 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.

L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. 

Chi può usufruire del Superbonus?

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Come fruire del Superbonus nella denuncia dei redditi

La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. 

Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione deve  essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. L’obbligo di ripartizione in dieci anni vale solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei bonus.

 

Occorre quindi esprimere tale volontà a partire dalla dichiarazione dei redditi 2024 relativa all’anno d’imposta 2023; quindi il contribuente che voglia detrarre in dieci rate i lavori pagati nel 2022, dovrà inserire la prima delle dieci rate di Superbonus nella prossima dichiarazione 730/2024 o Modello REDDITI PF 2024.

A chi spetta il Superbonus

Il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati da:

  • condomini
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991) e associazioni di promozione sociale

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

Quali sono le aliquote e scadenze del Superbonus

Dal 1° gennaio 2024, il Superbonus cambia ambito di applicazione soggettivo e subisce una significativa riduzione della percentuale di detrazione. In particolare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, la detrazione spetta esclusivamente ai seguenti soggetti:

 - condomini;

 - persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari;

 - Onlus;

 - Associazioni di volontariato;

 - Associazioni di promozione sociale.

La detrazione è pari:

 - al 70% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024;

 - al 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Stop cessione del credito e sconto in fattura

In alternativa alla detrazione, si poteva beneficiare del Superbonus non solo nella dichiarazione dei redditi ma anche optando per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

La stretta non si applicava ai lavori già avviati e inoltre sono salvi anche:

  • interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75%
  • limitatamente alle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, gli interventi, rientranti nella disciplina del Superbonus, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione urbana comunque denominati, purché tali piani presentino contenuti di dettaglio, attuabili tramite titoli semplificati, che al 17 febbraio 2023 risultano approvati dalle amministrazioni comunali e concorrono a ridurre il consumo energetico e all’adeguamento sismico degli edifici
  • interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo e non sono già iniziati i lavori al 17 febbraio 2023, qualora, a quella data, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. In assenza di acconti versati, la data antecedente della stipula dell’accordo (ovvero dell’avvio dei lavori) deve essere autocertificata sia dal cedente/committente sia dal cessionario/prestatore.

L’articolo 1 del D.L. 39/2024 (entrato in vigore il 30 marzo 2024) ha ulteriormente modificato la disciplina delle opzioni per la cessione dei crediti e lo sconto in fattura, eliminando la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per le residue fattispecie ancora vigenti dopo lo stop previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 11/2023.

Attenzione: le informazioni contenute in questo articolo sono tratte dalla guida dell’Agenzia delle Entrate 2022 sul Superbonus ma aggiornate con le novità 2023. Si consiglia per aspetti specifici la consultazione diretta della guida nonché la consulenza di tecnici ed esperti.

 General contractor, che cosa è

La complessità dei lavori che danno diritto al Superbonus è tale per cui è da escludere che un soggetto possa pensare di fare tutto da solo. A tal proposito si sente spesso parlare, assieme alla maxi detrazione, del general contractor, o “contraente generale” è quel soggetto a cui il contribuente dà in appalto, dalla progettazione alla realizzazione, la pratica del superbonus tramite un contratto di mandato senza rappresentanza. In sostanza è un soggetto, persona fisica o società giuridica, individuata dal committente finale per ottimizzare tutti i processi di costruzione, soprattutto complessi come quelli inerenti il superbonus.

Il General Contractor in sostanza svolge il ruolo di interlocutore diretto sia con le imprese coinvolte nella realizzazione dell’opera sia con le varie figure professionali, dai professionisti tecnici (progettista, termotecnico, strutturista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza) al commercialista fino all’amministratore nel caso di lavori effettuati su parti comuni condominiali. In sostanza ci si rivolge al General Contractor perché gestisca le imprese e i professionisti coinvolti nell’intero processo, scegliendo così una soluzione “chiavi in mano”. 

Nell’ambito privato non abbiamo una vera e propria disciplina dedicata al contraente generale. Spesso è una società di costruzioni chiamata a realizzare l’opera a fungere anche da general contractor. Di solito il General Contractor paga direttamente imprese e professionisti  per i lavori connessi al superbonus, e poi fattura al cliente l’intera prestazione senza alcun ricarico. Nella fattura emessa dal general contractor per riaddebitare al contribuente le spese relative ai servizi professionali, dovranno essere descritti in modo puntuale i servizi resi e i soggetti che hanno effettuato la prestazione.

Su tale aspetto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (Interpello n. 254 del 15.04.2021), in cui chiarisce che sono agevolabili con il Superbonus, oltre ai lavori, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, così come le altre spese collegate all’intervento effettivamente realizzato, come l’acquisto dei materiali, la progettazione, le altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, ad esempio perizie e sopralluoghi, e i costi strettamente correlati alla realizzazione degli interventi, come l’installazione di ponteggi e lo smaltimento dei materiali.

Il superbonus non è applicabile invece al corrispettivo pagato al general contractor per l’attività di “mero” coordinamento svolta. In sostanza l’attività del general contractor non è detraibile con il superbonus

 

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