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Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

 

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Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente


SENTENZA

 

Nella causa civile iscritta al Rg. n. 3632/2018
TRA x OPPONENTI
CONTRO
Società SPA, – OPPOSTA


RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECIONE.

 

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1. Con atto di citazione, regolar mente notificato, ed — proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 995/2018 emesso dal Tribunale di Civitavecchia che li vedeva ingiunti al pagamento in favore di SPA della somma di euro 25.897,83 quale saldo debitore del prestito personale n. xxx oltre interessi e spese della fase monitoria.

Contestavano, in particolare, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria; l’inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di per mancato rispetto dei ter mini di cui all’art. 644 c.p.c.; l’illegittima dichiarazione di decadenza del beneficio del termine; l’inosservanza della richiesta di esibizione ex art. 119 Tub; la genericità dell’importo ingiunto; la mancata certificazione dell’estratto conto ex art. 50 Tub; la vessatorietà della clausole relative agli interessi pattuiti; l’erronea indicazione del Taeg in violazione dell’art. 125 bis Tub.

2. Si costituiva in giudizio -SPA, contestando l’infondatezza dell’opposizione sia in fatto che in diritto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

3. Assegnati i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Successivamente rimessa sul ruolo per l’esperimento della mediazione, come da provvedimento del 28.04.2022 e ancora trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

4. Con il provvedimento del 28.04.2022 veniva affermato quanto segue “rilevato che con l’opposizione risulta espressamente eccepita la mancata attivazione della mediazione obbligatoria in controversia, di natura bancaria, soggetta al procedimento di conciliazione; che, tuttavia, il giudice alla prima udienza non ha assegnato il termine per la mediazione, essendo questo, invece, adempimento previsto obbligatoriamente, in presenza della tempestiva eccezione, dall’art 5 della L n. 28/2010; considerato che occorre, quindi, assegnare il termine per lo svolgimento della mediazione ad opera della parte opposta, quale attore sostanziale, non potendosi altrimenti dichiarare l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo, operanti invece nella diversa ipotesi di inosservanza del termine stabilito dal giudice, ma qui mai assegnato; PQM DISPONE la rimessione della causa sul ruolo; ASSEGNA alla parte opposta termine di 15 giorni per l’introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, RINVIANDO all’udienza del 17.11.2022 per il prosieguo, udienza che verrà tenuta con la modalità della trattazione scritta assegnando alle parti termine sino a 7 giorni prima per il deposito delle relative note”.

5. Rimessa la causa sul ruolo, la mediazione veniva svolta dalla parte opposta, quale attrice sostanziale, presso la — srl.

Tuttavia, con la nota di trattazione scritta per l’udienza del 17.11.2022 l’opponente contestava che alcuna sede (principale o secondaria) l’organismo di mediazione prescelto aveva nel circondario del Tribunale di Civitavecchia e depositava documento ripreso dalla pagina web di — srl contenente l’elenco delle sedi in base all’accordo dell’art. 7 comma 2 lett. c del DM n. 180/2010, tra le quali appunto non vi era il Tribunale di Civitavecchia.

6. Con la nota di trattazione scritta per l’udienza del 17.11.2022 nulla, sotto tale profilo, deduceva e depositava l’opposto. L’udienza veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9.12.2022, per la quale l’opposto non depositava la relativa nota per la trattazione scritta, nulla quindi deducendo e depositando in relazione all’eccezione di incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione prescelto. Solo con la comparsa conclusionale l’opposto sosteneva la presenza della sede di Civitavecchia tra quelle di srl e depositava documento che tuttavia risulta inutilizzabile in quanto depositato in seguito alla precisazione delle conclusioni.

Sulla scorta, invece, del documento depositato tempestiva mente dall’opponente, tratto dal sito Web di — srl, la sede di Civitavecchia non risulta esservi con conseguente incompetenza territoriale di — Sri.

7. Ai sensi art. 4 co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell’ufficio giudiziario competente per la controversia. Secondo condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto la stessa deve essere considerata come non espletata con le conseguenze previste dalla legge. Va osservato, altresì, che, avendo il Tribunale già disposto l’espletamento del procedimento di mediazione, in quanto non esperito antecedentemente al giudizio, è precluso al giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente, non prevedendo la legge la possibilità di concedere alla parte un nuovo termine ai sensi degli artt. 5-bis e 6 co. 2 D.Lgs. n. 28 del 2010, ovvero di disporre la riassunzione del procedimento davanti all’organismo competente

8. Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda proposta dalla parte attrice deve essere dichiarata improcedibile.

9. Per quanto riguarda le spese di lite, si ritiene che la natura meramente processuale del motivo posto alla base della decisione nonché la peculiarità della questione trattata costituiscano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell’art. 92 co. 2 c.p.c.


P.Q.M.

 

il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
– ACCOGLIE l’opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 995/2018 emesso dal Tribunale di Civitavecchia e DICHIARA la domanda proposta dalla società opposta improcedibile;
– COMPENSA le spese di lite.

Si comunichi.

Civitavecchia 6.03.2023

 

Il giudice Daniele Sodani
 





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