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Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

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I SEZIONE CIVILE

 

Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott. Davide Ciutto ha pronunciato la seguente


SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1724/2022 promossa da:

CENTRO D.XX C. S.R.L. – ATTRICE

contro C.XXX D.XXX – CONVENUTO

OGGETTO: contratto di mutuo.

CONCLUSIONI

Per parte attrice: come da memorie depositate e quindi: “Previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione: 1) Previo accertamento del versamento della somma di euro 7.000, 00 da parte dell’attrice a favore del convenuto a titolo di prestito, condannarsi il convenuto sig. C.XXX D.XXX alla restituzione in favore dell’attrice dell’importo di euro 7.000,00 (o della minore o maggiore somma che dovesse essere accertata come dovuta) o, in subordine, a titolo di indebito arricchimento; il tutto oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo; 2) Condannarsi il convenuto al rimborso delle spese l’importo di euro 48,30 e di euro 250,00 più accessori, per compenso legale della fase di mediazione; 3) Con Vittoria di spese e competenze di causa con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario. Si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie richieste dall’attore e non ammesse”.

Per parte convenuta: come da memorie depositate e quindi: “- accertata la fondatezza dell’eccezione di estinzione del debito di 7.000,00, contratto a titolo di mutuo infruttifero del convenuto a favore della società attrice, respingersi le domande attoree tutte in quanto infondate. – Spese di lite interamente rifuse”.

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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, agiva in giudizio la società Centro D.XX C. S.r.l., esponendo di aver prestato in data 11.11.2020 a C.XXX D.XXX la somma di Euro 7.000,00 la quale, nonostante plurimi solleciti e l’avvio di un procedimento di mediazione – che aveva avuto esito negativo a causa della mancata presenza del convenuto – non era mai stata restituita. Chiedeva pertanto la condanna alla restituzione in favore dell’attrice dell’importo (mutuato, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre alla condanna al rimborso delle spese -di mediazione inutilmente attivata a causa del comportamento del convenuto.

2. Si costituiva in giudizio C.XXX D.XXX, confermando di aver ricevuto in prestito la somma richiesta dall’attrice ma eccependo che il debito era stato estinto a seguito di accordi intervenuti tra le parti mediante il trasferimento all’attrice di azioni della I.XXXXXX S.p.A., a tal fine producendo una scrittura privata asseritamente sottoscritta dalle parti.

3. A. prima udienza del 22.9.22 il procuratore attoreo, contestando la comparsa di costituzione avversaria, disconosceva l’autenticità della firma del legale rappresentante dell’attrice contenuta nella scrittura prodotta da controparte, mentre parte convenuta si riportava alla propria comparsa riservandosi di formulare istanza di verificazione. Il Giudice assegnava quindi termini ex art. 183 VI comma c.p.c., per il deposito di memorie, le quali venivano depositate da parte attrice ma non da parte convenuta.

All’udienza del 29.3.22 il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 02.05.23, al cui esito venivano C.XX assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e la  causa veniva trattenuta in decisione.

4. La domanda attorea è fondata ed è meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Risulta pacifico, in quanto fatto non contestato ed anzi espressamente ammesso dallo stesso convenuto già nella propria comparsa di costituzione e risposta, che C.XXX D.XXX avesse ricevuto dalla Centro D.XX C. S.a.s. (poi divenuta Centro D.XX C. S. r. l – cfr. doc. n. 6 attoreo) la somma di Euro 7.000, 00 a titolo di prestito infruttifero. A fronte della domanda di restituzione formulata da parte attrice, parte convenuta si è limitata ad eccepire esclusivamente l’avvenuta estinzione del debito, a seguito di un accordo tra le parti a suo dire provato da una scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante della società attrice. La C.XXXX D.XX C. S.r.l. ha tempestivamente e formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta sul documento prodotto dal convenuto il quale, pur avendo essendosi riservato sul punto in sede di prima udienza di comparizione, non ha mai formulato istanza di verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c.. Stante l’assoluta irrilevanza dell’ulteriore produzione documentale di parte convenuta e l’assenza di qualsiasi ulteriore deduzione di quest’ultima, l’eccezione di estinzione del debito appare quindi destituita di qualsiasi fondamento, posto che “La mancata proposizione dell’istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (C. Cass. Sez. U, Sent. n. 3086 del 01.02.2022 e C. Cass. Sez. 1, Sent. n. 27506 del 20.11.2017).

Parte convenuta non ha svolto altre difese, difettando di produrre le concesse memorie ex art. 183 c.p.c. e limitandosi a richiamare la propria comparsa nelle note autorizzate.

Il credito azionato appare quindi certo, liquido ed esigibile, e la domanda attorea di restituzione meritevole di accoglimento. 

5. Quanto agli interessi legali, richiesti dalla data del 21/08/2023 come gli stessi andranno corrisposti dalla data di ricezione della stessa e dunque dal 05.05.2021, e non dalla data di spedizione, indicata nell’atto di citazione (doc. n. 2 attoreo).

6. Circa le spese di mediazione, parte attrice ha richiesto il rimborso delle spese “borsuali” per Euro 49,30, oltre al compenso per l’assistenza legale in fase di mediazione pari ad Euro 250,00 oltre accessori. In proposito, si osserva come sebbene la giurisprudenza di merito abbia ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità del preventivo ricorso alla negoziazione assistita di cui al D. L. n. 132 del 12 settembre 2014 anche nel caso in cui si fosse fatto ricorso alla mediazione di cui al D. Lgs. n. 28 del 4.03.2010 (Sent. n. 11431/2022 del 18.07.2022, Trib. di Roma, certamente non può essere posta a carico del debitore una spesa, quale quella di avvio della procedura di mediazione presso l’Ordine Forense (doc. n. 5 attoreo), che non si sarebbe avuta in una procedura di negoziazione assistita e che ha rappresentato una mera scelta discrezionale dell’attrice.

La domanda attorea, infatti, non rientra tra le materie per le quali è previsto il ricorso alla mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, ma era soggetta in ogni caso all’avvio del procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132/2014. Diversamente, l’importo indicato dall’attrice a titolo di compenso per l’assistenza legale nella fase di mediazione – negoziazione risulta rispettoso dei limiti tabellari di cui al D. M 55/2014 e potrà come tale venire riconosciuto come a carico del convenuto.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e andranno liquidate in base al citato D.M. con riferimento allo scaglio di valore della causa (da Euro 5.201, 00 a Euro 26.000, 00) con applicazione, diversamente da quanto indicato nella nota spesa depositata dal patrocinio attoreo, dei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, l’assenza di atti difensivi successivi alla comparsa di costituzione e risposta e il valore della causa prossimo al limite inferiore dello scaglione.


P.Q.M.

 

Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1724/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
– condanna C.XXX D.XXX alla restituzione in favore di Centro D.XX C. S.r.l. della somma di Euro 7.000,00, oltre agli interessi legali dalla messa in mora del debitore, e quindi dal 05.05.2021 sino al saldo;
– condanna C.XXX D.XXX alla rifusione in favore di Centro D.XX C. S.r.l. delle spese di lite, liquidate in Euro 2.540,00 per compenso per la fase giudiziale ed Euro 250,00 per compenso per la fase di mediazione, Euro 358,56 per anticipazioni, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege.

Vicenza, 18 agosto 2023

Il Giudice dott. Davide Ciutto

 





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