Cosa fare se il bonifico utilizzato per l’acquisto di climatizzatori a pompa di calore non è quello dedicato alle detrazioni fiscali? L’Agenzia delle Entrate, tramite il canale telematico “la posta di Fisco oggi” ha fornito importanti chiarimenti individuando la soluzione alla problematica posta dal contribuente.
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La risposta dell’Agenzia delle entrate
La questione sollevata è stata già affrontata dall’Agenzia delle Entrate che ha fornito indicazioni specifiche per situazioni simili. Secondo quanto previsto dall’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), per poter beneficiare delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per interventi di risparmio energetico, come l’acquisto di climatizzatori a pompa di calore, è fondamentale che il pagamento avvenga tramite un bonifico bancario o postale dedicato.
Questo particolare tipo di bonifico, spesso indicato come “bonifico parlante,” deve contenere tutti i dati necessari per consentire alle banche o a Poste Italiane S.p.A. di operare la ritenuta d’acconto nei confronti del destinatario del pagamento.
Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato un bonifico ordinario, senza i dati necessari per la ritenuta, esistono comunque delle soluzioni alternative che possono consentire di accedere alla detrazione.
Le soluzioni alternative
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 43/E del 2016, ha chiarito che la detrazione può essere riconosciuta se il contribuente è in grado di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa che ha eseguito i lavori o fornito i beni. Tale dichiarazione deve attestare che i corrispettivi accreditati a favore dell’impresa sono stati correttamente contabilizzati ai fini fiscali, cioè sono stati imputati correttamente nella determinazione del reddito d’impresa.
Questa documentazione deve essere presentata dal contribuente al CAF o al professionista abilitato incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi. In caso di richiesta, deve essere anche messa a disposizione degli uffici dell’Amministrazione finanziaria durante eventuali controlli.
Un caso analogo
Precedentemente l’Agenzia delle Entrate, con circolare del 18/11/2016 n. 43, già richiamata, aveva analizzato un caso analogo. Nel caso di specie il contribuente che acquista un box auto pertinenziale può beneficiare della detrazione fiscale prevista dall’art. 16-bis del TUIR, anche senza effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale.
Tuttavia, per ottenere l’agevolazione, è necessario che il venditore fornisca una certificazione del costo di realizzazione del box e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Questa dichiarazione deve attestare che i corrispettivi ricevuti siano stati correttamente registrati nella contabilità dell’impresa, garantendo così la corretta determinazione del reddito.
Questo approccio risponde alla finalità della norma, che mira a garantire la corretta tassazione dei redditi derivanti da interventi di recupero edilizio.
Pertanto, anche in assenza di un bonifico bancario che permetta alle banche di applicare la ritenuta d’acconto, il contribuente può comunque accedere alla detrazione, a condizione che tutta la documentazione necessaria sia fornita e correttamente registrata. Tale documentazione dovrà essere presentata durante la dichiarazione dei redditi al CAF o al professionista abilitato, o su richiesta agli uffici dell’amministrazione finanziaria.
Quando è obbligatorio ricorrere al bonifico parlante?
Come abbiamo accennato, il bonifico parlante rappresenta uno dei metodi di pagamento più frequentemente richiesti e, in molti casi, l’unico accettato per accedere agli incentivi statali relativi ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili.
Questo strumento consente una tracciabilità dei dati sia del beneficiario del pagamento sia del contribuente, garantendo la corretta attribuzione delle spese. Tuttavia, errori nella compilazione del bonifico possono compromettere la validità della richiesta, con il rischio di esclusione dalle detrazioni fiscali previste.
Il bonifico parlante è un mezzo di pagamento obbligatorio per ottenere alcune detrazioni fiscali legate a interventi edilizi, come il Bonus ristrutturazioni e il Sismabonus, mentre non è necessario per altri bonus, come il Bonus mobili, quando si utilizzano altri metodi di pagamento tracciabili. Le regole variano a seconda del tipo di contribuente (titolare di reddito d’impresa o meno) e del tipo di bonus.
Di seguito, una tabella riassuntiva delle situazioni in cui è obbligatorio l’uso del bonifico parlante per i vari bonus edilizi, fornendo anche i riferimenti normativi specifici che regolano ciascuna situazione:
Bonus Edilizio | Obbligatorietà del Bonifico Parlante | Riferimenti Normativi |
---|---|---|
Bonus Ristrutturazioni e Sismabonus | Obbligatorio per ottenere la detrazione del 50%. Eccezione per le imprese nel caso del Sismabonus, dove possono utilizzare altre modalità di pagamento per dimostrare le spese. | Circolare 17/2015;D.P.R. 917/1986;Circolare 29/2023 |
Ecobonus | Obbligatorio per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa. Non obbligatorio per i titolari di reddito d’impresa, che possono presentare altra documentazione idonea a provare le spese. | Circolare 7/2018;Interpello 46/2018; D.P.R. 917/1986 (art. 66) |
Superbonus | Obbligatorio solo se si opta per la detrazione fiscale. Non necessario in caso di sconto in fattura o cessione del credito. | Circolare 24/2020 |
Bonus Mobili | Non obbligatorio; è consentito l’uso di bonifico, carta di debito o credito. Non sono ammessi assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. | D.L. 83/2012 convertito nella L. 134/2012, Circolare 17/2015 |
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