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Crisi d’impresa, correttivo in porto. Sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, 27 settembre 2024, il decreto che apporta modifiche al dlgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Ccii). Tra le novità, che entreranno in vigore da domani (giorno successivo alla pubblicazione) e che si applicano anche alle procedure in corso, più tempo al debitore per uscire dallo stato di insolvenza. Il decreto è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 settembre (si veda ItaliaOggi del 4 e del 5/9/2024) e riporta alcune lievi modifiche rispetto a quello approvato in prima lettura il 10 giugno. Le modifiche al Ccii entreranno dunque in vigore domani. E l’art. 56 del correttivo dispone che, salvo eccezioni espressamente previste, le novità del decreto si applicano a tutte le composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente. Dunque, anche le procedure e strumenti di regolazione della crisi, compresa la composizione negoziata della crisi (Cnc) già in corso, potranno beneficiare delle novità apportate dal legislatore. L’art. 56 del correttivo precisa, tuttavia, che le novità non si applicano alle transazioni fiscali già in essere, e ciò rappresenta una semplificazione, poiché le disposizioni previste per la transazione fiscale (art. 63 Ccii) sono state inasprite. Non si potrà, inoltre, raggiungere un accordo con il fisco nelle Cnc già avviate, né proporre una transazione fiscale e previdenziale nei Pro (piani di ristrutturazione omologati) in corso.
Più tempo per chi è insolvente
Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto correttivo riguarda l’art. 44 Ccii, il quale disciplina le modalità di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito della documentazione, il cd. “ricorso in bianco”. In particolare, con riferimento al termine concesso dal Tribunale per il deposito del piano e della proposta definitivi, prima del decreto correttivo, in presenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento), tale termine non poteva eccedere i sessanta giorni. Ora, con la nuova previsione normativa (si veda tabella), il debitore, pur in presenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, potrà ottenere una proroga del termine fino a ulteriori sessanta giorni, ma solo in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Inoltre, con la modifica all’art. 44 Ccii, il legislatore ha disposto che il termine fissato da Tribunale non decorre più dal deposito del ricorso in bianco, bensì dall’iscrizione nel Registro delle imprese, concedendo qualche giorno in più al debitore.
Cram down anche nel concordato preventivo in continuità
Un’altra attesissima modifica al Ccii riguarda il concordato preventivo in continuità aziendale, per il quale viene chiarita la possibilità di omologazione forzosa della procedura pur in mancanza di adesione da parte dell’erario e degli enti previdenziali. Così facendo, il legislatore ha “reso pace” al filone giurisprudenziale che stava mettendo in dubbio la possibilità di applicazione del cd. cram down (ovvero omologazione forzosa) alle soluzioni concordatarie in continuità aziendale. Impostazione assolutamente incomprensibile considerato che, in tale ipotesi, il legislatore avrebbe deliberatamente deciso di agevolare tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza – compresi (i) quelli aventi natura più privatistica, ovvero che prevedono una minore ingerenza da parte del Tribunale, (ii) gli Adr, pur a condizioni più gravose, e (ii) le procedure aventi carattere liquidatorio – chiudendo la porta allo strumento più tutelante per i creditori, che consente il salvataggio di imprese ancora in funzionamento.
Con la nuova formulazione dell’art. 88 Ccii, pertanto, il legislatore ha voluto chiarire definitivamente la possibilità di stralcio dei debiti erariali e previdenziali pur in assenza di votazione favorevole alla proposta da parte degli Enti pubblici, a condizione che la proposta risulti non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e tale adesione sia determinante ai fini dell’approvazione della proposta di concordato da parte della maggioranza delle classi oppure se la stessa maggioranza sia raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori pubblici. Come chiarito dalla relazione illustrativa, dunque, sono previsti ora due meccanismi utili per ottenere la maggioranza: uno escludendo le classi di creditori pubblici dal computo delle maggioranze (quindi dal numero di classi necessario perché la maggioranza sia raggiunta) e tenendo conto solo delle altre classi, e l’altro non considerando tali classi tra quelle dissenzienti, fermo restando il numero complessivo di classi esistenti.
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