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Con riferimento all’istituto del Concordato Preventivo Biennale (“CPB”) per il biennio 2024/2025, il tool agevola l’individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordarario rispetto a quello che si andrà a dichiarare sul 2023 (introdotto dal cd. “decreto correttivo”, Dlgs 108/2024).
Videocorso del: 08 ottobre 2023 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. 225568 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatori: Luciano De Angelis Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
La flat tax incrementale, prevista per il solo periodo d’imposta 2023, non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che abbiano iniziato l’attività d’impresa/professionale a partire dall’anno d’imposta 2023. Per contro, possono applicare il regime di favore coloro che hanno cessato attività nel corso del 2023, purché abbiano svolto la propria attività per almeno un’intera annualità nel triennio di riferimento (2020 – 2022).
Con la risposta n. 187 del 01/10/2024 è stata analizzata la possibilità di revocare il regime del consolidato fiscale, beneficiando dell’istituto della remissione in bonis ex art. 2 comma 1 del DL 16/2012. La richiamata disposizione prevede, come noto, che la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utili; c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, comma 1, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista Questo istituto ha come obiettivo di evitare che il contribuente, in possesso dei requisiti prescritti per accedere a un beneficio fiscale, possa non fruirne a causa del mancato esercizio dell’opzione o per un inadempimento di natura formale (CM 38/2012), purché dia prova di aver tenuto un comportamento coerente con il regime opzionato.
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha partecipato oggi al Consiglio Competitività dell’Unione Europea, a Bruxelles. Nel suo intervento, il ministro ha presentato ai colleghi europei le linee guida della proposta italiana per una nuova politica industriale europea, in linea con le indicazioni del report Draghi, che sarà formulata in un non-paper’ con gli altri Paesi che condividono i contenuti della proposta italiana.
Da ieri 01/10/2024 e fino al 31/03/2025 è possibile presentare le istanze per accedere al credito d’imposta 2024 sulle spese di consulenza per le quotazioni delle PMI. Lo ha evidenziato il MIMIT nella sezione dedicata all’agevolazione del proprio sito internet, pubblicando anche le relative istruzioni operative per la presentazione delle domande.
Si applica il raddoppio dei termini dell’accertamento ai soci di una società in accomandita semplice indipendentemente dalla presentazione della denuncia. Ciò che rileva è l’astratta configurabilità di un fatto illecito che faccia sorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se a commetterlo sono stati organi societari, con vantaggio illecito comune, costituito dal maggior reddito societario imputato per trasparenza ai soci Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 25726 del 26 settembre 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Nella seduta di ieri, 1 ottobre 2024, il Senato ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, nel testo definito dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, del DdL di conversione del D.L. n. 113/2024 (cd. Decreto Omnibus), ora in attesa del via libero definitivo dalla Camera, che dovrà giungere entro l’8/10/2024, termine previsto per la conversione in legge (è, dunque probabile si tratti di un testo definitivo, non essendoci il tempo necessario per un ulteriori passaggi parlamentari).
Alla luce dell’importante scadenza di fine ottobre, si propone un facsimile (in formato word per un comodo adattamento) di: informativa alla clientela in relazione al meccanismo applicativo del concordato preventivo biennale, unitamente all’evidenziazione di eventuali vantaggi/svantaggi dell’istituto modello di check-list da fare compilare e sottoscrivere dichiarazione di accettazione/diniego all’adesione alla proposta dell’Agenzia delle entrate. Si ricorda che è disponibile sul sito l’apposito tool che agevola la valutazione di convenienza all’ingresso nel CPB sia per i soggetti Isa che per i contribuenti in regime forfettario.
Nell’iter di conversione del DL 113/2024 – approvato recentemente dal Senato e in attesa di definitiva approvazione da parte della Camera – è stata prevista (nuovo art. 2-bis) – nel rispetto di particolari condizioni – una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024 (con corresponsione, in alcuni casi, della stessa nell’anno 2025). Come si legge nella Relazione illustrativa, al fine dell’ottenimento dell’indennità è necessario rispettare le seguenti condizioni: c. 1: il reddito complessivo non deve essere superiore a . 28.000; in base al comma 3, il reddito complessivo, al fine in oggetto, comprende la quota esente dei redditi agevolati, riconosciuta per alcune fattispecie di trasferimento del soggetto in Italia, mentre sono esclusi dal computo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle pertinenze relative a quest’ultima unità; c. 2: il lavoratore deve avere fiscalmente a carico sia il coniuge – non legalmente ed effettivamente separato – sia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato (lettera b) del comma 1); è tuttavia sufficiente che il lavoratore abbia fiscalmente a carico soltanto il figlio (rientrante nella suddetta definizione) qualora l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio (nato fuori del matrimonio) e il lavoratore non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero qualora il figlio sia adottivo, affidato o affiliato del solo lavoratore e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Il DPCM del 17/09/2024 ha attuato le disposizioni del DL Salva Conti che, ai fini di monitoraggio della spesa pubblica, ha introdotto una nuova comunicazione dei dati degli interventi che accedono al superbonus, a cui sono tenuti i soggetti che: al 31/12/2023 non hanno concluso i lavori e che, entro la stessa data, hanno presentato: la CILAS prevista per gli interventi superbonus (art. 119, co. 13-ter, DL 34/2020) l’istanza per acquisire il titolo abilitativo previsto per la demo-ricostruzione (SCIA o permesso di costruire) presentano detti documenti (CILAS o SCIA/permesso di costruire) dal 1 gennaio 2024. In particolare, viene previsto che i tecnici abilitati incaricati degli interventi comunichino: i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi; l’ammontare delle spese sostenute da 1/01 al 30/04/2024 e ammontare delle spese che saranno presumibilmente sostenute nel 2024 (post 30/03/2024) e 2025, con la relativa percentuale di detrazione riferiti agli interventi: da super-ecobonus: da inviare unitamente agli ulteriori dati già richiesti all’ENEA (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori) da super-sismabonus: da inviare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) entro il 31/10/2024: quando riguardano SAL approvati entro il 1/10/2024 entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL: in tutti gli altri casi.
Il DM Transizione 5.0, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito di programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
Nella seduta del Senato di questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e la votazione nominale con appello sulla questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, nel testo definito dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, del Ddl. di conversione del DL 113/2024 (decreto Omnibus). Con il decreto Omnibus (DL 113/2024) è stato rinnovato il bonus sponsorizzazioni sportive.
Con il Provv. del 30/09/2024 sono state definite le modalità operative per la sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività controllo svolte dall’Amministrazione finanziaria. Si premette che l’art. 38-bis, c. 2, del DPR n. 600/1973, dispone che i verbalizzanti possono firmare digitalmente i processi verbali, rinvia a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione della relativa disciplina.
Con il DPCM del 17/09/2024 (pubblicato sul sito del Governo) – attuativo dell’art. 3 del DL 39/2024 – è stato definito il contenuto, le modalità e i termini per la trasmissione all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) delle informazioni sugli interventi volti alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico al fine della fruizione del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020. L’art. 3 del DL 39/2024 ha introdotto una nuova comunicazione che va trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (e anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus, ex art. 119 del DL 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Non basta pagare in proprio i debiti della società cartiera per concorrere nel reato fiscale di emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’aver contribuito a far proseguire l’attività dell’ente non è un contributo causale alla concreta realizzazione del reato fiscale, ma semmai alla prosecuzione dell’attività di cartiera.
Il liquidatore della società non ha la capacità processuale per impugnare un accertamento notificato dopo la cancellazione della società. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 25415 del 23 settembre 2024, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
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