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Sulla G.U. n. 227/2024 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 136/2024, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019.
Liquidazione giudiziale e rapporti di lavoro
Di particolare interesse le disposizioni di cui all’art. 32 del decreto che, riformulando integralmente l’art. 189 del codice, modifica le conseguenze sui rapporti di lavoro della dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Viene, innanzitutto, eliminata la previsione ai sensi della quale l’apertura della procedura nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento.
È poi eliminato anche l’obbligo di trasmissione all’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale dell’elenco dei dipendenti dell’impresa occupati al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale.
La norma specifica che in caso di cessazione del rapporto di lavoro non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione.
Tra le ulteriori previsioni dell’art. 32, si segnala l’esclusione dell’applicazione delle norme sui licenziamenti collettivi previste dall’art. 1, commi da 224 a 238, della legge n. 234 del 2021, nel caso di licenziamenti collettivi disposti dal curatore nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale.
Viene modificato anche il termine di presentazione della domanda per il riconoscimento della NASpI a seguito della cessazione del rapporto di lavoro determinata dall’instaurazione di una procedura di liquidazione giudiziale, al fine di chiarire che tale termine decorre dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.
Transazione su crediti tributari e contributivi
L’art. 16, comma 6 del decreto sostituisce l’art. 63 del codice, relativo alla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti.
In particolare, per quanto di interesse, è recepita la disciplina del c.d. cram-down fiscale contenuta nel D.L. n. 69/2023, che condiziona l’omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico ad una serie di presupposti, tra cui la natura non liquidatoria degli accordi e l’entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici, volti ad evitare gli abusi che sono stati registrati nel periodo di prima applicazione dell’istituto in esame.
Tra le condizioni impeditive del cram-down vi sono anche le seguenti, se presenti congiuntamente:
• il debito, tributario o previdenziale maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione sia pari o superiore all’ottanta per cento dell’importo dei debiti complessivi dell’impresa;
• esiste un debito, tributario o previdenziale, pari o superiore a un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici e derivante da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure dall’accertamento di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Trattamento dei crediti tributari e contributivi in caso di concordato preventivo
L’art. 21, comma 4 del decreto in esame, modifica la disciplina sul trattamento dei crediti tributari e contributivi, riformulando l’art. 88 del codice.
Si prevede la possibilità da parte del tribunale di provvedere all’omologazione del concordato liquidatorio, ferme tutte le altre condizioni poste dalle norme applicabili, anche in assenza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, specificando, tra l’altro, che per “mancanza di adesione” debba intendersi anche il voto contrario.
Viene poi dettata una disposizione applicabile al concordato in continuità aziendale nel caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie. In tali casi, si specifica che il tribunale proceda all’omologazione del piano quando la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori obbligatorie risulti non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
L’articolo 50 del decreto reca modifiche agli artt. 356-358 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in materia di soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La norma interviene sui requisiti formativi per avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, eliminando i requisiti del tirocinio e dell’aggiornamento biennale e riducendo a 40 ore la durata minima dei corsi di perfezionamento.Inoltre, si prevede quale condizione per il mantenimento dell’iscrizione all’albo – oltre all’assolvimento degli obblighi formativi – un aggiornamento biennale di 18 ore.
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