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La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3841 pubblicata in data 30/09/2024, pur aderendo all’orientamento consolidatosi presso la giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo il quale anche gli interessi moratori sono soggetti alla normativa anti-usura, ha tuttavia ribadito che, trattandosi di due categorie autonome e distinte, gli interessi corrispettivi e quelli moratori non sono cumulabili ai fini dell’accertamento dell’usurarietà, dovendosi compiere un calcolo separato.
Nel caso di specie, i mutuatari citavano in giudizio la propria Banca formulando domanda di accertamento dell’usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo ipotecario stipulato con la medesima, insistendo altresì per la condanna dell’Istituto Bancario alla restituzione della somma ritenuta non dovuta a titolo di interessi.
Parte attrice asseriva che l’usurarietà degli interessi moratori stabiliti in contratto derivava dal superamento del tasso soglia determinato secondo le rilevazioni della Banca d’Italia con riferimento alla data di conclusione del mutuo; ne conseguiva, a detta della parte mutuataria, la nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi ai sensi dell’art. 1815 comma 2 c.p.c., il diritto alla ripetizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 c.c., di tutte le somme illegittimamente riscosse dall’Istituto di credito.
La causa veniva decisa dal Tribunale di Nola che rigettava le domande degli attori, aderendo alle ragioni sostenute dalla parte convenuta in punto di non cumulabilità degli interessi moratori e di quelli corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Avverso detta sentenza i mutuatari proponevano appello, ma la Corte adita lo ha rigettato integralmente.
Infatti, la Corte ha ritenuto corretto il disposto del giudice di prime cure, evidenziando in primo luogo che “gli interessi corrispettivi e quelli moratori, pur essendo entrambi finalizzati a compensare il creditore per il tempo in cui ha perso la disponibilità delle somme concesse in prestito, rimangono due categorie giuridicamente separate ed autonome, risultando i primi sempre dovuti ed inclusi nelle rate (costituendo la remunerazione normale ed ordinaria prevista per il prestito in considerazione della naturale fruttuosità del denaro), laddove i secondi sono solo potenziali ed eventuali ed hanno funzione e natura risarcitoria trovando applicazione solo nel caso di ritardo nel pagamento delle rate, ovvero di inadempimento del mutuatario”.
Fatta tale premessa, la Corte ha puntualizzato che “se da un lato la più recente giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito (che si condivide), ha riconosciuto in via interpretativa che anche gli interessi moratori sono soggetti alla normativa anti-usura e, se usurari, alla sanzione di nullità di cui all’art. 1815 comma 2 cc, dall’altro lato sempre la medesima giurisprudenza ha tuttavia inequivocabilmente evidenziato che, trattandosi di due categorie autonome e separate, ai fini dell’accertamento della usurarietà o meno essi non sono cumulabili, ovvero non può darsi luogo alla sommatoria degli uni con gli altri, ma l’accertamento del superamento del tasso soglia antiusura va compiuto separatamente per quelli corrispettivi e/o per quelli moratori avendo riguardo al tasso degli uni e degli altri autonomamente”
Di conseguenza, i giudici di secondo grado hanno statuito che l’eventuale usurarietà degli interessi moratori può incidere soltanto su di essi, ma di certo non può estendere i suoi effetti giuridici sugli interessi corrispettivi pattuiti, ove inferiori alla soglia di legge.
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