Effettua una nuova ricerca
More results...
Cambiano le sanzioni per le evasioni e le omissioni dei contributi. Il legislatore ha esteso la disciplina prevista per il ravvedimento operoso anche alle ipotesi di omissione contributiva.
Cambia il regime delle sanzioni da pagare nei casi di evasioni e omissioni dei contributi.
Lo ha fatto sapere l’Inps con la circolare n. 90 del 4 ottobre scorso di seguito alle misure recate con il D.l. n. 19/2024 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR” che introduceva novità sul tema delle sanzioni.
Il focus principale riguarda le omissioni e le evasioni contributive, poi le attività di compliance.
Sanzioni civili per omissione contributiva
L’articolo 116 della L. 388/2000 definisce l’omissione contributiva “mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge”.
In genere, le sanzioni dovute in questi casi sono pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dell’importo dovuto.
In particolare, ed è qui la novità, la maggiorazione non avrà luogo in caso di pagamento spontaneo in un’unica soluzione ovvero entro 120 giorni dalla scadenza fissata dalla legge, come previsto dal nuovo articolo 30 del D.L.
Sanzioni civili per evasione contributiva
L’evasione contributiva consiste invece nel “mancato versamento dei contributi connessi a denunce obbligatorie, non presentate o non veritiere”.
In questo caso si applica di regola “una sanzione pari al 30% dei contributi non corrisposti alla scadenza di legge fino al raggiungimento del 60% di quanto dovuto”.
Il decreto in questo caso prevede che la denuncia spontanea possa determinare la “degradazione delle sanzioni ad omissioni”.
La denuncia va fatta entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento e il versamento effettuato in un’unica soluzione.
In tal caso le stesse seguiranno il tasso ufficiale maggiorato di 5,5 punti se il versamento è effettuato entro 30 giorni, di 7,7 punti se entro 90 giorni.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
Informativa sui diritti di autore
Questa è una parte dell’articolo originale
Vuoi approfondire l’argomento, criticarlo, discutere
come previsto dalla legge sul diritto d’autore art. 70
Sei l’autore dell’articolo e vuoi richiedere la rimozione?
Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: “Il riassunto, la citazione (source link) o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali