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La presunzione di produttività di rifiuti in un’area esterna scoperta destinata a parcheggio si ritiene esclusa, sussistendo solo l’onere di provare la pertinenzialità dei locali tassabili.
Ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, la TARSU è dovuta per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti, solo per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione; le deroghe ex comma 2 e le riduzioni delle tariffe di cui all’art. 66 non operano automaticamente in base alla mera sussistenza delle situazioni di fatto previste, dovendo il contribuente dedurre e provare i presupposti (Cass. sent. 14 settembre 2016, n. 18054).
L’art. 62, comma 2, cit., nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti – fra l’altro – per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area a un determinato uso (nella specie, parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti. La società è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi, in quanto essi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l’onere di provare, con apposita denuncia e idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l’esenzione (Cass. sent. 13 marzo 2015, n. 5047).
La norma rileva anche per la TIA, perché esprime una finalità pratica comune all’imposizione ambientale in quanto tale e perché relativa a un tributo nei cui confronti la TIA si pone in rapporto di sostanziale continuità (Cass., SS.UU., ord. 12 novembre 2015, n. 23114Cass., SS.UU., ord. 12 novembre 2015, n. 23114; SS.UU., ord. 20 dicembre 2016, n. 26268).
Le aree adibite a parcheggio gratuito di clienti e a spazio di movimentazione di veicoli di carico-scarico delle merci all’ingrosso sono tassabili ai fini TARSU – TARES – TARI (Cass. sent. 16 luglio 2024, n. 19551).
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