Effettua una nuova ricerca
More results...
Con l’introduzione dell’articolo 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia, è stato abolito il requisito della doppia conformità per le violazioni edilizie di minore entità.
Il recente Decreto Salva Casa ha introdotto una maggiore elasticità nella regolarizzazione delle infrazioni edilizie minori, pur mantenendo criteri rigidi per le violazioni più serie. È fondamentale differenziare tra le costruzioni realizzate senza alcun permesso autorizzativo (come il permesso di costruire o la SCIA) e quelle considerate “minori”, ossia quelle realizzate deviando leggermente da un permesso edilizio già esistente. Con l’innovativo articolo 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia (TUE), è stata rimossa la necessità della “doppia conformità” per le infrazioni minori, che precedentemente imponeva che l’opera fosse conforme sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della richiesta di sanatoria.
Elasticità del Decreto Salva Casa 2024: criteri per la sanatoria
Per beneficiare della sanatoria semplificata prevista dall’articolo 36-bis del TUE, è necessario che l’opera sia documentata attraverso una planimetria catastale, un permesso di costruire precedentemente rilasciato o un altro titolo edilizio successivo. In mancanza di questa documentazione, non sarà possibile procedere con la sanatoria semplificata e si dovrà fare riferimento alle norme stabilite dall’articolo 36 del TUE, che prevede la doppia conformità. È inoltre cruciale consultare le normative regionali e comunali per verificare le restrizioni dimensionali e altre regolamentazioni specifiche del comune.
Esempio pratico di applicazione
Un caso emblematico è rappresentato dalla sentenza del TAR Sicilia del 3 ottobre 2024, numero 2772, che tratta di un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Palermo per un soppalco costruito senza alcun permesso edilizio. In questo contesto, le nuove disposizioni del Salva Casa non sono applicabili, dato che l’opera è stata realizzata totalmente priva di un titolo autorizzativo. Di conseguenza, l’unica opzione rimasta è stata quella di richiedere la sanatoria “tradizionale” secondo l’articolo 36 del TUE, che implica la doppia conformità.
Un soppalco regolarizzabile per pochi centimetri
Nonostante il rigetto di alcune contestazioni sollevate dalla parte ricorrente circa un presunto difetto di motivazione da parte del Comune, il Collegio ha accolto l’obiezione relativa al soppalco.
Secondo una dettagliata consulenza tecnica d’ufficio, si è verificato che il soppalco si mantiene entro il limite del 20% della superficie utile come previsto dall’art. 20 delle norme tecniche annesso al P.R.G. Questa disposizione permette l’installazione di soppalchi in ambienti con un’altezza libera minima di 4,80 metri, e una superficie non superiore al 20% della superficie utile totale dell’edificio. È stato confermato che la superficie totale dell’immobile è di 130,17 mq, permettendo quindi un massimo di 26,03 mq per il soppalco.
Dalla perizia presentata emerge che la superficie effettiva del soppalco è di 26 mq, in linea con i parametri normativi che l’Amministrazione aveva erroneamente considerato violati. Le misure effettuate dal personale comunale durante l’ispezione del 12 febbraio 2019 confermano che la superficie del soppalco è di circa 25 mq, come riportato nell’ordinanza di demolizione del 14 agosto 2019.
Di conseguenza, la realizzazione di questo intervento edilizio si conforma ai parametri normativi che l’Amministrazione aveva erroneamente ritenuto violati, e quindi il ricorso è stato accolto, anche se con compensazione delle spese legali.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
Informativa sui diritti di autore
Questa è una parte dell’articolo originale
Vuoi approfondire l’argomento, criticarlo, discutere
come previsto dalla legge sul diritto d’autore art. 70
Sei l’autore dell’articolo e vuoi richiedere la rimozione?
Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: “Il riassunto, la citazione (source link) o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali