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Troppo freddo al lavoro: tutela del lavoratore e diritto all’astensione, ecco quando è possibile secondo la legge
Con l’arrivo della stagione fredda, torna a farsi sentire il problema del riscaldamento negli ambienti di lavoro. Come già accaduto l’anno scorso, molte agenzie e uffici rischiano di lasciare i dipendenti a lavorare in condizioni di freddo. Alla base del problema ci sarebbero impianti di riscaldamento ormai datati o malfunzionanti. In alcuni casi, questi sistemi misurano la temperatura media degli open space, invece di seguire quanto previsto dal DPR 74/2013, che richiede una valutazione ponderata delle temperature nei singoli ambienti riscaldati.
La risposta dell’azienda e il disagio dei lavoratori
Nonostante le numerose segnalazioni dei dipendenti, le funzioni aziendali preposte a risolvere il problema non hanno ancora fornito una soluzione efficace. Molti lavoratori continuano a denunciare il disagio di dover svolgere le proprie mansioni in ambienti poco riscaldati. Di fronte a questa situazione, si rende necessario un ulteriore richiamo all’azienda affinché intervenga prontamente.
La tutela del lavoratore e il diritto all’astensione
La normativa, in casi estremi, viene incontro ai lavoratori, consentendo loro di astenersi dal lavoro senza perdite economiche. Questo diritto può essere esercitato sia in caso di freddo eccessivo sia in presenza di temperature troppo alte. L’articolo 2087 del Codice civile obbliga il datore di lavoro a garantire la salute e l’integrità fisica e morale dei dipendenti, adottando tutte le misure necessarie per la loro tutela, in base alla specificità del lavoro e alle conoscenze tecniche disponibili.
Le norme sulla sicurezza e il clima negli ambienti di lavoro
Il Testo Unico 81/2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute dei dipendenti, compresi quelli legati alle condizioni climatiche, come temperature estreme o rumori eccessivi. Pertanto, nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il clima sul posto di lavoro deve essere preso in considerazione.
Anche se la legge non stabilisce un limite preciso per la temperatura in ufficio, un decreto del 2008 specifica che essa deve essere “adeguata all’organismo umano”. Nel testo, l’allegato IV specifica che la temperatura nei locali che “quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate“
Un appello alla sensibilità dell’azienda
Infine, è chiaro che tutto punta sulla fiducia nel fatto che un’azienda che si dichiari attenta e rispettosa nei confronti dei propri dipendenti, dimostrandosi, altrettanto sensibile anche al problema delle temperature negli ambienti di lavoro.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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