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Immobili
Superbonus, donazione e successiva vendita immobile: calcolo della plusvalenza #finsubito prestito immediato


Un caso particolare nel calcolo delle plusvalenze derivanti da
cessioni di immobili successive a interventi di riqualificazione
energetica e di miglioramento del rischio sismico ai sensi
dell’art. 119 del Decreto Rilancio (c.d. Superbonus 110%) è quello
relativo alla donazione di un immobile a cui segua la vendita.

Superbonus e plusvalenza: si applica sulla vendita di immobile
precedentemente donato?

Il caso proposto riguarda un’abitazione acquistata in comunione
di beni, utilizzata come seconda casa, funzionalmente indipendente,
che ha usufruito delle agevolazioni fiscali di cui al superbonus
110%, con sconto in fattura.

I lavori, ultimati nel luglio 2021, consistenti soltanto nella
realizzazione del cappotto, sostituzione degli infissi ed impianti
senza alcuna modifica di superfici, volumi, prospetti,
distribuzioni interne, senza, quindi, doversi procedere ad alcuna
variazione catastale, hanno consentito di ottenere il miglioramento
di due classi energetiche.

Considerato che:

  • a dicembre 2023, l’abitazione è stata donata dai coniugi
    ai figli, riservandosi l’usufrutto;
  • nell’atto è stato riportato che l’immobile era stato oggetto di
    interventi di cui al superbonus 110%;
  • i figli adesso intendono vendere tale abitazione,

si chiede se:

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  • tale abitazione rientra tra le vendite soggette a plusvalenza
    ai sensi della legge di bilancio 2024;
  • tali lavori comportano una modifica catastale con aumento della
    relativa rendita.

La risposta dell’esperto

La legge 30 dicembre 2023, n. 213, con l’art. 1, commi 64, 65 e
66, ha introdotto delle modifiche alla disciplina delle plusvalenze
in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili che sono
stati oggetto d’interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus).

In particolare, il comma 64 ha modificato sostanzialmente l’art.
67 del TUIR con l’inserimento della lettera b-bis, secondo
cui le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso
 (cioè compravendite, permute, conferimenti)
di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri
aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati con il
Superbonus, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto
della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per
successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari
per la maggior
parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la
data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un
periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale
periodo, sono riconducibili alla categoria dei “redditi diversi”
soggetti a tassazione.

Poiché la nuova norma impone la verifica del sorgere della
plusvalenza in capo ai cedenti dell’immobile strutturato, va da sé
che la plusvalenza si consegue solo in relazione alla prima
cessione
a titolo oneroso (che avviene a non più di dieci
anni dalla fine dei lavori) e non anche alle eventuali successive
cessioni dell’immobile.

Il comma 64 dell’art. 1 della L. 30/12/2023 n. 213 ha modificato
anche l’art. 68 del TUIR, vale a dire la norma che regola il
calcolo della plusvalenza (pari alla
differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di
imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene
ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene
medesimo
”), prevedendo che, per gli immobili in commento, ai
fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in
cui gli interventi agevolati con il Superbonus si siano conclusi
da non più di cinque anni all’atto della cessione,
non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora
si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per
cento
e siano state esercitate le opzioni
di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 34 del
2020 (cessione del credito e sconto in fattura). Nel caso in cui
gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque
anni
all’atto della cessione, nella determinazione dei
costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di
tali spese
, qualora si sia fruito dell’incentivo nella
misura del 110 per cento e siano state
esercitate le opzioni
della cessione del credito e dello
sconto in fattura.

Le nuove disposizioni fanno riferimento alle cessioni poste in
essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Donazione e successiva vendita dell’immobile: calcolo della
plusvalenza

Alla luce delle norme citate, il caso proposto dal gentile
lettore rientra tra le fattispecie di applicazione della
plusvalenza
.

Per giungere a questa conclusione, in mancanza di chiarimenti
ufficiali di questo caso atipico in cui l’atto di donazione è stato
rogitato tra la fine lavori e la vendita dell’immobile, occorre
fare riferimento alla dottrina prevalente e, sostanzialmente, ad
una logica interpretativa della norma.

Se il legislatore avesse voluto escludere dalla plusvalenza la
cessione di immobili acquisti con atto di donazione, l’avrebbe
espressamente previsto nell’elenco di cui al nuovo articolo 67 del
TUIR (“… [sono] esclusi gli immobili acquisiti per
successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari”
). L’esclusione
dall’esenzione, evidentemente, previene operazioni con fine elusivo
con cui i futuri venditori avrebbero potuto donare a propri
familiari l’immobile ristrutturato prima di cederlo a terzi.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n.90-2024/T,
ha addirittura relegato il caso della cessione di immobile
ristrutturato con Superbonus proveniente da una donazione come
“caso irrisolto” dalla Circolare 13/2024 esplicativa della nuova
plusvalenza, visto il laconico richiamo all’art. 68 del TUIR in
base al quale in caso di cessione di beni immobili acquisiti per
donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di
costruzione quello sostenuto dal donante
.

In pratica, la donazione fatta nel dicembre 2023 non è soggetta
a plusvalenza in quanto non è una cessione onerosa, ma non esenta
da plusvalenza la successiva cessione onerosa che si farà tra il
donatario e terzi acquirenti. Per il calcolo della plusvalenza ai
sensi dell’art. 68 del TUIR si farà riferimento al prezzo
d’acquisto dell’immobile pagato dal donante nel 1990, rivalutato in
base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, considerando tutti gli altri costi
sostenuti ad esclusione degli interventi agevolati con l’aliquota
del 110%, a meno che l’immobile non viene venduto successivamente
al mese di luglio 2026 che permetterà di considerare come costi
sostenuti (e ridurre l’imponibile per il calcolo della plusvalenza)
il 50% delle spese superbonus.

Variazione dati catastali: occhio alle verifiche del Fisco

Sul tema della modifica dei dati catastali con eventuale
aumento della relativa rendita
, il comma 86 della Legge di
Bilancio 2024, integrando le disposizioni già
esistenti
in materia (si ricorda che l’adeguamento delle
rendite in caso di miglioramento degli immobili era già previsto
dall’art. 1, comma 1, del Decreto del MEF 19 aprile 1994 n. 701),
prevede, con specifico riguardo alle unità immobiliari oggetto
degli interventi Superbonus, un potere di verifica
dell’Agenzia delle Entrate al fine di indurre il contribuente
all’adempimento degli obblighi di comunicazione laddove non
eseguiti o non eseguiti correttamente e, quindi, ad aggiornare
eventualmente la rendita catastale negli atti del catasto dei
fabbricati.

Il termine “eventualmente” è utilizzato perché
potrebbe capitare che gli interventi siano minimi e non abbiano
comportato un miglioramento dell’immobile tale da dover
obbligatoriamente modificare la rendita catastale. In effetti, la
rendita rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a
quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici
o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi
dalla data di presentazione delle dichiarazioni, alla
determinazione della rendita catastale definitiva.

Il successivo comma 87 dispone che, limitatamente agli immobili
ristrutturati con il Superbonus per i quali non risulti effettuata
la presentazione di tale dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può
inviare al contribuente un’apposita comunicazione, ai sensi
dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (lettera di compliance), al fine di sollecitare il
contribuente all’adempimento previsto.

In conclusione, il tecnico che ha seguito gli interventi del
Superbonus sull’immobile donato avrebbe dovuto, entro trenta giorni
dalla fine dei lavori, presentare la comunicazione per la proposta
di rendita. Nel caso non l’abbia fatto, dovrà provvedervi, sempre
se l’adeguamento sia ritenuto necessario.

 

A cura di Dott. Luciano
Ficarelli

Dottore Commercialista
https://www.professionistiintegrati.net/
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

 





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