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È costretto a pagare la penale il condominio che non comunica al creditore i dati dei condomini morosi #finsubito prestito immediato


L’amministratore è tenuto a comunicare al creditore che intende agire per soddisfare il proprio credito le generalità dei condomini morosi; tale obbligo informativo è reso particolarmente importante dalla circostanza che il legislatore subordina la possibilità di agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, alla previa ed infruttuosa escussione dei condomini morosi.

Il creditore può ottenere perciò un provvedimento che ordini all’amministratore l’esibizione dei dati completi dei condomini morosi. Non solo. Può richiedere al giudice la fissazione di una somma per un eventuale ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 614 bis c.p.c.

Si tratta di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, avete lo scopo di incentivare l’adempimento spontaneo dell’obbligato.

A tale proposito si segnala una recente decisione del Tribunale di Torre Annunziata n. 2826 del 31/10/2024.

Mancata comunicazione al creditore dei dati dei condomini morosi e condanna del condominio al pagamento di una penale

Un avvocato pretendeva da un condominio il pagamento dei compensi professionali (€ 3877,25 oltre interessi).

Non riuscendo ad ottenere il saldo di detta somma si rivolgeva al Tribunale che, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., gli riconosceva il credito, condannando il condominio al pagamento delle spese processuali; successivamente il legale notificava la predetta ordinanza in uno al precetto al debitore senza che seguisse alcun adempimento.

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Lo stesso avvocato – che invitava il condominio alla stipula di convenzione di negoziazione assistita trasmessa all’amministratore del condominio a mezzo pec – chiedeva la consegna dell’elenco dei condomini morosi, in modo da poter procedere all’attività di recupero del credito ed all’eventuale fase di esecuzione nei confronti dei singoli condomini, richiesta cui non seguiva alcun adempimento né presa di contatto.

Di conseguenza il legale si rivolgeva al Tribunale per sentir condannare il condominio alla consegna dell’elenco completo dei condomini morosi, nonché al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna di detto elenco nella misura di euro 50,00 – o di quella maggiore o minore ritenuta equa per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento dalla data della sua notifica. Il Tribunale ha dato ragione all’avvocato.

Il giudicante ha osservato che il condominio resistente, in persona dell’amministratore pro tempore, si è sottratto all’adempimento dell’obbligo imposto dall’articolo 63 disp. att. (inadempimento la cui persistenza non ha consentito alle parti di addivenire ad una bonaria composizione della presente controversia); di conseguenza il decidente ha condannato il condominio a comunicare al creditore ricorrente l’elenco dei condomini morosi. Il Tribunale ha ritenuto fondata e meritevole di accoglimento anche la domanda del creditore ricorrente, ai sensi dell’articolo 614 bis c.p.c., di fissazione di una somma di denaro a titolo di penalità per ogni giorno di ritardo nell’adempimento del provvedimento di condanna; lo stesso giudice ha rimarcato come il condominio, oltre a non aver dato riscontro al precetto ed alla richiesta di comunicazione dell’elenco dei condomini morosi avanzata dal ricorrente prima del presente giudizio, abbia sostenuto l’esistenza di presunte difficoltà incontrate nella ricostruzione della vicenda creditoria risultate del tutto insussistenti, ignorando l’invito alla stipula di negoziazione assistita (inviato con p.e.c.), contenente la richiesta di consegna dell’elenco dei condomini morosi. In considerazione dell’importo non elevato del credito vantato dal ricorrente, il Tribunale ha ritenuto congruo fissare in euro 20,00 per ogni giorno di ritardo la penalità dovuta dal condominio al creditore ricorrente.

Richiesta dei nomi dei condòmini morosi e mancata risposta dell’amministratore: chi chiamare in giudizio?

Misure coercitive per inadempimento: la nuova disciplina della legge n. 69 del 2009

La legge n. 69 del 2009 ha introdotto nell’ordinamento italiano, per la prima volta con portata generale, la disciplina delle misure di coercizione indiretta. Si tratta di una sorta di penale per l’inadempimento totale o per il ritardato adempimento a seguito di una pronuncia di condanna.

L’articolo 614 bis c.p.c. consente al giudice di fissare, con il provvedimento di condanna, su istanza di parte e salva la ipotesi in cui la misura appaia manifestamente iniqua, una somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nella esecuzione del provvedimento medesimo. Si tratta di una misura a carattere sanzionatorio che mira ad indurre il debitore ad adempiere spontaneamente.

Si consideri che debbono considerarsi di esclusiva pertinenza del giudice che pronuncia il provvedimento previsto dall’art. 614-bis c.p.c. la concreta determinazione dell’entità della misura di coercizione indiretta, ricorrendo ai parametri indicati dal medesimo art. 614-bisp.c. (che fa riferimento al valore della controversia, alla natura della prestazione dovuta, al danno quantificato o prevedibile e a ogni altra circostanza utile, nonché, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, al vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento) e apprezzando l’interesse del creditore alla prestazione, ben potendo modulare la misura in senso quantitativo (prevedendo importi crescenti in caso di reiterazione dell’inadempimento o di protrazione del ritardo) o qualitativo (stabilendo importi differenti, in presenza di prestazioni plurime o suscettibili di esecuzione frazionata, a seconda del tipo di prestazione inadempiuta). Si ricorda che la c.d. Riforma Cartabia ha attribuito al giudice l’obbligo di determinare la decorrenza della misura e la facoltà di fissare anche un termine di durata della stessa (ovviamente questa previsione ha senso solo se l’obbligazione principale consiste in una prestazione, non invece se si tratta di un obbligo di astensione).

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