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Camera dei Deputati: Esito ricorsi Speech Presidente Commissione Bilancio #finsubito prestito immediato – richiedi informazioni –


(AGENPARL) – Roma, 16 Novembre 2024

Esito ricorsi Speech Presidente Commissione Bilancio

Con riferimento alle richieste di riesame delle valutazioni circa l’inammissibilità delle proposte emendative presentate, alla luce del nuovo esame svolto, ritengo che possano considerarsi ammissibili per materia i seguenti emendamenti:
Pisano 6.03, in quanto, nel ridurre i termini per l’approvazione delle modifiche dei prezzi di vendita dei prodotti assimilati ai tabacchi lavorati, appare suscettibile di determinare effetti positivi in termini di gettito derivante dall’IVA e dalle accise;
Tenerini 8.4 e, conseguentemente, Mazzetti 8.48, che, prevedendo l’inclusione delle planimetrie delle unità immobiliari urbane nell’ambito degli atti del catasto edilizio urbano, appaiono suscettibili di determinare maggiori entrate connesse al rilascio delle visure planimetriche;
Magi 8.0146 e, conseguentemente gli identici Steger 10.07 e Zanella 10.09, in quanto, recando modifiche alla disciplina del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alle televisioni, interviene sul regime di un prelievo di natura fiscale;
Quartapelle Procopio 15.06, in quanto reca norme che incidono sulle dotazioni del Fondo di cui all’articolo 16 della legge n. 38 del 2001 e del Fondo di cui all’articolo 8 della legge n. 932 del 1973, volti ad assicurare interventi di tutela della minoranza linguistica slovena;
Dori 20.8 e, conseguentemente, Giagoni 20.9, in quanto recano disposizioni incidenti sul trattamento economico del personale dirigenziale del Ministero della giustizia;
La Porta 20.021, in quanto volto a consentire alle pubbliche amministrazioni un maggior numero di assunzioni a tempo determinato e con contratti di somministrazione di personale per l’attuazione del PNRR;
Alessandro Colucci 22.013, in quanto incrementa le risorse destinate a spese di funzionamento e di personale della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici
Rizzetto 28.6 e, conseguentemente, Pisano 28.010 e Nisini 28.011, che, recando disposizioni in materia di opzione tra il mantenimento del trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro e il conferimento di quest’ultimo a forme di previdenza complementare, reca un intervento coerente rispetto alle misure in materia di previdenza complementare contenute nell’articolo 28 del disegno di legge; l’articolo aggiuntivo Pisano 28.010 permane comunque inammissibile per inidoneità della copertura;
Conte 30.013, in quanto, recando una disciplina organica volta a introdurre il salario minimo legale, contiene norme che, pur essendo di carattere prevalentemente ordinamentale, appaiono tuttavia suscettibili di produrre effetti finanziari, in particolare in riferimento al riconoscimento di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell’adeguamento a tale istituto;
Gribaudo 36.054 e 36.055, limitatamente alle parti dichiarate inammissibili, in quanto le disposizioni concernenti il badge elettronico per i lavoratori di determinati cantieri possono ritenersi connesse agli incentivi fiscali previsti dalle medesime proposte emendative;
Pisano 46.03, in quanto attribuisce risorse per l’organizzazione di gare sportive ciclistiche professionistiche aventi una dimensione sovraregionale;
Boschi 58.038, in quanto reca norme in materia di fruizione, da parte dei lavoratori pubblici o privati, di permessi retribuiti per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti;
Pisano 59.11 e, conseguentemente, Marianna Ricciardi 59.8, che recano una disciplina in materia di esercizio di attività libero-professionale da parte dei medici per la durata della formazione a tempo pieno;
Cerreto 63.07, in quanto reca interventi volti al finanziamento di organismi pubblici competenti in materia di contrasto della brucellosi e della peste suina africana;
Molinari 71.01, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 79.083 e 80.044, nonché, conseguentemente, Molinari 71.02, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), in quanto recano finanziamenti volti alla realizzazione di interventi rientranti nel progetto condiviso di sviluppo afferente alla realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, di cui alla delibera CIPE n. 81 del 2017;
Pisano 73.2 e, conseguentemente, Lupi 73.1, in quanto recano disposizioni volte a innalzare il limite di garanzia ai finanziamenti erogabili dagli operatori del microcredito;
Rubano 73.04 e, conseguentemente, Rubano 73.016, in quanto recano disposizioni volte a rivedere la disciplina sui confidi, già oggetto di interventi normativi nell’ambito di precedenti manovre di finanza pubblica;
Molinari 73.013, limitatamente alla parte dichiarata inammissibile, in quanto volta a incidere sulla razionalizzazione dell’organizzazione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale;
Furfaro 74.06 e, conseguentemente, Gianassi 74.05, che recano interventi volti al sostegno delle imprese interessate dalla crisi del comparto moda in determinate aree della regione Toscana, analogamente a quanto previsto dall’articolo aggiuntivo Mazzetti 74.01, già dichiarato ammissibile;
Orsini 75.019, in quanto, nel prevedere norme in materia di non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle risorse del fondo rotativo di cui alla legge n. 394 del 1981, reca disposizioni analoghe a quelle di cui all’articolo 108 del disegno di legge, assicurando, altresì, l’efficacia della finalità di concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, cui le risorse del predetto fondo risultano preordinate;
Raimondo 76.07, che, nel recare disposizioni per il potenziamento per la banda ultra larga e per la migrazione verso reti a banda ultra larga ad altissima capacità, prevede l’introduzione di un contributo da applicare ai servizi offerti dall’infrastruttura di rete in rame da destinare alla costituzione di un fondo finalizzato a contribuire al sostenimento degli oneri derivanti dalla predetta migrazione;
Ubaldo Pagano 79.087, in quanto reca finanziamenti relativi alle infrastrutture necessarie per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;
Caretta 82.05, in quanto reca disposizioni volte ad assicurare certezza ai calendari venatori, anche al fine di garantire il gettito derivante dal rilascio delle licenze di caccia;
Mattia 82.06 e, conseguentemente, Vaccari 82.07, in quanto, intervenendo su una disposizione di una precedente legge di bilancio, consentono agli imprenditori agricoli colpiti da calamità naturali che non siano in grado di rispettare il criterio di prevalenza di mantenere la propria qualifica;
Michelotti 86.084, che, intervenendo su una precedente legge di bilancio, reca disposizioni volte ad assicurare l’effettiva funzionalità della Fondazione «Biotecnopolo di Siena» disciplinata e finanziata dalla medesima norma;
Pisano 87.13, che reca una disciplina di carattere finanziario volta a consentire al comune di Agrigento di far fronte agli oneri derivanti dalla nomina a Capitale italiana della cultura per l’anno 2025; la proposta emendativa permane comunque inammissibile per carenza di copertura;
Chiesa 91.015 e, conseguentemente, l’identico Bicchielli 91.016, che reca disposizioni relative all’istituzione e alla disciplina di fondi destinati all’acquisizione e alla gestione e manutenzione degli assetti tattici e strategici nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa;
Marino 94.14 e 94.15, che recano disposizioni di carattere procedurale che possono ritenersi connesse alle previsioni dell’articolo 94 del disegno di legge;
Matone 94.033, che reca disposizioni in materia di finanziamento degli interventi sul sistema idrico del Peschiera, che rientrano tra le opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021;
Barabotti 94.025 e, conseguentemente, l’identico Mazzetti 94.024, che recano disposizioni relative alla rideterminazione di tariffe del servizio idrico integrato, ai fini della realizzazione di opere pubbliche qualificate come di particolare complessità o di rilevante impatto da leggi dello Stato;
Steger 110.118, in quanto reca disposizioni in materia di trattamenti economici di determinate categorie di dipendenti di amministrazioni pubbliche.
Comunico inoltre che, a seguito della presentazione dei ricorsi, alla luce degli ulteriori elementi istruttori acquisiti, sono da considerare riammesse le seguenti proposte emendative, già valutate come inammissibili per carenza o inidoneità della compensazione:

Milani 2.41, considerato che l’importo della detrazione spettante non viene modificato ma si prevede una diversa modalità di ripartizione della stessa tra gli aventi diritto;
Centemero 4.23, ad esclusione del comma 2-septies, e Coppo 4.25, ad esclusione del comma 2-septies, nel presupposto che il maggior gettito derivante dalla soppressione della no tax area sia idoneo a compensare il minor gettito a regime derivante dal regime opzionale di cui al comma 2-ter, si conferma invece il giudizio di inammissibilità in relazione al citato comma 2-septies che appare introdurre deroghe alla disciplina contabile;
Pella 4.24, nel presupposto della compensatività degli effetti di gettito derivanti dall’emendamento;
gli identici Barabotti 8.15, Santillo 8.16, Peluffo 8.17 e Mazzetti 8.18, nel presupposto che la misura di cui alla lettera b), poiché non modifica il limite di spesa di 96.000 euro per intervento, non incida sugli effetti di gettito prudenzialmente scontati nei tendenziali di finanza pubblica;
Simiani 8.042, nel presupposto che gli effetti degli interventi ivi previsti siano riconducibili nell’ambito delle risorse stanziate dalla proposta emendativa;
Boschi 19.3, in quanto, a fronte di un onere puntualmente quantificato, reca una idonea copertura finanziaria;
Mulè 28.09, nel presupposto che l’intervento risulti riconducibile a quanto risultante dalla prassi amministrativa;
gli identici Tenerini 30.02, Scotto 30.03, Gadda 30.04 e Vaccari 30.05 nonché Pastorino 73.018, nel presupposto che il beneficio riconosciuto per un periodo “fino a” 24 mesi, possa essere contenuto entro il limite dello stanziamento modulando la durata dello stesso in fase attuativa, analogamente ad altre misure agevolative gestite dall’INPS;
Bonetti 31.1, giacché ai relativi oneri, valutati in 140 milioni di euro per l’anno 2025 e in 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede con le risorse ascritte all’articolo integralmente sostituito dal medesimo emendamento;
Bonetti 33.05, nel presupposto che la misura possa essere attuata nel limite di spesa previsto dall’emendamento, pari a 50 milioni di euro annui, attraverso meccanismi di selezione della platea di beneficiari;
Rampelli 34.42, nel presupposto che le amministrazioni pubbliche interessate possano provvedere all’attuazione della disposizione nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili;
Cannata 61.02, considerate le componenti stipendiali del personale veterinario convenzionato e quelle afferenti la dirigenza veterinaria inquadrata nella pubblica amministrazione, nel presupposto che il passaggio del citato personale veterinario nei ruoli dirigenziali possa essere effettuato dalle amministrazioni competenti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
Stefanazzi 72.3, poiché reca oneri che risultano puntualmente quantificati e correttamente coperti, anche dal punto di vista della loro dinamica temporale.
Casasco 74.020 e 74.021, in quanto, sebbene risultino ampliare l’ambito di applicazione del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, gli effetti che ne derivano risultano comunque sottoposti al limite di spesa nonché al meccanismo di monitoraggio e controllo disposti, rispettivamente, dai commi 21 e 19 del predetto articolo 38;
Orsini 75.011, nel presupposto che le risorse utilizzate dalla medesima proposta emendativa e già destinate a spesa ai sensi della legislazione vigente rechino le occorrenti disponibilità;
Roggiani 76.08, che prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la durata degli strumenti di acquisto e di negoziazione concernenti i servizi di connettività SPC2, si limita a modificare il termine recato dal comma 1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 198 del 2022, ferma restando la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2; la proposta emendativa permane comunque inammissibile per estraneità di materia;
Carloni 81.066, volto a chiarire la portata applicativa di norme vigenti;
gli identici Mattia 82.06 e Vaccari 82.07, nel presupposto che l’intervento non comporti una diminuzione del gettito già scontato nei tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente, posto che esso incide su una platea di soggetti, ai quali era già riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
Rossi 82.0200, nel presupposto che la platea considerata, riguardando l’avvio di nuove attività, non comporti una diminuzione del gettito già scontato nei tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente;
Grippo 84.031, poiché incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 provvedendo alla relativa copertura finanziaria;
Mollicone 89.017, che reca oneri quantificati e coperti a valere sull’accantonamento del Ministero della cultura della Tabella A;
Bakkali 93.1, limitatamente ai commi 3-ter e 3-quater, poiché reca oneri che appaiono correttamente quantificati e coperti, mentre per il comma 3-bis si conferma l’inammissibilità, posto che dispone il differimento dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 del periodo di esenzione dall’IMU nei comuni colpiti dal sisma del 2012, con conseguenti oneri per il 2024;
Deidda 98.3, limitatamente ai commi 5-bis, 5-ter e 5-novies, che riducono parzialmente l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, relativamente alle Regioni Sicilia e Sardegna, per gli anni dal 2025 al 2027, quantificando i relativi oneri in 22 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità e provvedendo alla loro idonea copertura; viceversa, i commi da 5-quater a 5-octies sono confermati inammissibili per carenza di compensazione in quanto, effettuando altri interventi sulla medesima addizionale, peraltro riferiti all’intero territorio nazionale, introducono nuovi oneri di carattere permanente privi di copertura.

Ricordo, infine, che il termine per la presentazione delle segnalazioni è fissato alle ore 9 di mercoledì 20 novembre 2024.

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