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Decreto patente a crediti: un esonero da abolire #finsubito prestito immediato


 

E’ in corso l’applicazione dell’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008, cosi come sostituito dalla legge n. 56/2024 di conversione del D.L. n. 19/2024, che il legislatore ha introdotto al fine di frenare il fenomeno infortunistico, che di recente ha assunto una dimensione del tutto inaccettabile, e al fine di consentire di arrivare ad attuare un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi previsto già fin dal 2008 con l’entrata in vigore del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro; da allora infatti fu stabilito che era necessario introdurre, limitandolo inizialmente al settore dell’edilizia, uno strumento allora definito della “ patente a punti”, che consentisse una continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nel rispetto delle disposizioni di legge e dei provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza.

 

L’argomento citato è di notevole importanza ed è attualmente al centro di incontri, riunioni e convegni oltre che di accese discussioni fra esperti, giuristi e autorevoli firme nella materia specifica della salute e sicurezza sul lavoro. Sul tema si è registrata dapprima l’entrata in vigore di un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il n. 132 del 18 settembre 2024, al quale il legislatore ha affidata la regolamentazione del nuovo provvedimento, il quale ha chiesto, ancor prima della pubblicazione del Decreto, un parere al Consiglio di Stato dallo stesso fornito con un documento del 29 agosto 2024. Successivamente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare n. 4 del 23/09/2024, scorrendo punto per punto il D.M. n. 132, ha fornito le prime indicazioni sulla sua pratica applicazione del nuovo strumento della patente a crediti. Questi i riferimenti normativi.

 

In questo suo intervento lo scrivente intende ora soffermarsi e mettere in evidenza alcune criticità e disparità, riscontrate nella lettura sia della disposizione di legge che della relativa successiva normativa di riferimento e che in realtà non risultano essere stati evidenziati negli interventi dei vari esperti e giuristi finora consultabili in rete, riguardanti in particolar modo il provvedimento di sospensione della patente in via cautelare di cui al comma 8 dell’articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008, affidato all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nonché l’esonero dalla tenuta del possesso della patente stessa stabilito con il comma 15 del medesimo articolo 27.

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Dalla lettura di questo articolo si può osservare che il legislatore, dopo avere disposto che a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, con il comma 15 dello stesso articolo ha invece stabilito che “non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.


 

L’attestazione SOA, conviene a tal punto aprire una parentesi, è una certificazione di qualificazione per le imprese, un documento con il quale viene certificata l’idoneità tecnico-organizzativa e finanziaria di un’impresa a eseguire specifici tipi di lavori pubblici ed è quindi un requisito fondamentale per potere partecipare a gare d’appalto per lavori pubblici. La stessa viene rilasciata da Società di Organismi di Attestazione SOA accreditate dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo aver valutata la documentazione presentata dall’impresa e aver verificato il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge. È rilasciata per specifiche categorie di lavori (ad esempio, edilizia civile e industriale, strade, ponti, ecc.) e per classi di importo. a ognuna delle quali corrisponde un valore massimo dell’appalto pubblico a cui l’impresa può partecipare; limitandoci in particolare alle classi che qui ora ci interessano, alla classe I corrisponde un importo massimo di 258.000 €, alla classe II un importo di 516.000 € e alla classe III di 1.033.000 €.

 

La vigilanza sul possesso delle attestazioni SOA è affidata all’ANAC, che cura l’aggiornamento di un casellario nazionale delle imprese, e agli Organismi di attestazione SOA dalla stessa autorizzati i quali hanno il potere di revocarla anche se viene a mancare uno dei requisiti richiesti per il suo rilascio, compreso il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, costituendo questo un elemento  fondamentale per valutare l’affidabilità dell’impresa e la sua capacità di eseguire correttamente i lavori.

 

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Ben si comprende quindi il perché il legislatore, con il comma 15 dell’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008, ha introdotto una equiparazione fra l’attestazione SOA e la patente a crediti, anche se la stesse hanno finalità diverse, avendo constatata una corrispondenza di diversi dei requisiti richiesti per il loro rilascio, e ha stabilito pertanto che le imprese con classificazioni SOA pari o superiore alla III siano esonerate dal possesso della patente a crediti. Così facendo si è creata però di fatto una disparità fra le varie imprese per lo meno per quanto riguarda i provvedimenti cautelativi che possono essere adottati nei loro confronti di cui al comma 8 dello stesso articolo 27 secondo cui  “Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi”, morte o inabilità permanente, ha aggiunto poi il D.M. n. 132 del 18/9/2024 con l’art. 3, imputabili al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di “colpa grave”. Allora a tal punto viene da chiedersi: come può l’INL adottare il provvedimento di sospensione nei confronti delle imprese con classe III e superiori se le stesse non hanno la patente a crediti per essersi avvalse dell‘esonero a loro concesso?

 

La sospensione della patente, si rammenta, comporta che l’impresa o il lavoratore autonomo non possano più svolgere la loro attività lavorativa non solo nel cantiere presso il quale si è verificato l’evento infortunistico in argomento ma in tutti i cantieri sull’intero territorio italiano avendo la patente validità nazionale. Ed ecco qui la disparità che si va a creare con l’esonero di cui al comma 15 in quanto per le imprese con classe SOA inferiore alla III, nel cui cantiere dovesse essere accaduto un infortunio grave o mortale, l’INL è chiamata a sospendere in via cautelare la patente e quindi a fermare contemporaneamente la loro attività su tutto il territorio nazionale mentre se l’infortunio con le stesse conseguenze è accaduto nell’ambito di una impresa di classe pari o superiore alla terza, che si presume debba avere avuta una maggiore attenzione nell’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, l’INL può al massimo sospendere l’attività in quel cantiere specifico ricorrendo tra l’altro ad altri poteri che il legislatore ha concesso agli organi di vigilanza.

 

Il fenomeno infortunistico è diffuso in tutte le imprese, qualunque sia la loro entità e la loro qualificazione, e se lo strumento della patente a crediti è stato introdotto con l’obiettivo primario di ridurre tale fenomeno nei cantieri edili e di garantire così un ambiente di lavoro più sicuro per tutti gli operatori oltre che di spingere le imprese e i lavoratori autonomi, con il sistema della decurtazione e del recupero dei crediti, a investire nella formazione e nella prevenzione nonché a promuovere una cultura della sicurezza più diffusa, è necessario che tutte debbano essere in possesso della patente a crediti, indipendentemente dalle attestazioni SOA, e tutte debbano sottostare alle disposizioni previste nell’art. 27 ed è necessario che nei confronti di tutte si debba potere adottare i provvedimenti di sospensione cautelativa della patente di cui al comma 8.

 

E’ un esonero quindi da abolire quello previsto dal comma 15 dell’art. 27, a parere dello scrivente. In alternativa, se si accetta di far valere ai fini della qualificazione delle imprese l’equiparazione fra l’attestazione SOA e la patente a crediti, occorrerebbe creare, al fine dei provvedimenti da adottare nel caso di infortuni gravi e mortali, un sistema analogo per la sospensione dell’attestazione SOA da parte dell’organo competente che l’ha rilasciata. E’ vero che l’ANAC e le SOA non sono tenute a intervenire automaticamente nel caso degli infortuni accaduti nei cantieri essendo l’INL e la magistratura competenti a farlo, ma è vero anche che nelle norme non si è pensato di introdurre un obbligo di informali dell’evento infortunistico accaduto.

 

Una analoga prescrizione si riscontra già nell’applicazione delle sanzioni per gli inadempienti. Nel caso, infatti, che un’impresa svolga la sua attività in un cantiere non avendo la patente a crediti o avendola con un numero di crediti inferiore a 15, si applica, come previsto dal comma 11 dell’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008, una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000 euro nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. Nella Circolare n. 4 del 23/9/2024 l’INL, nel ribadire l’applicazione di tale sanzione, ha evidenziata esplicitamente la necessità, da parte dell’organo accertatore, di comunicare l’adozione della sanzione all’ANAC e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.

 

Analogamente nell’art 14 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente i provvedimenti da adottare per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è stato disposto con il comma 2 che “per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo”. Perché allora, per una parità di trattamento, non si fa altrettanto per quanto riguarda il verificarsi degli infortuni gravi e mortali nei cantieri affinché gli organi competenti possano intervenire a revocare le attestazioni SOA?

 

Gerardo Porreca



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