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Sanzioni per invio merce oltre 90 giorni cessioni intracomunitarie #finsubito prestito immediato – richiedi informazioni –


Le cessioni intracomunitarie rappresentano un pilastro fondamentale del commercio europeo. Con questo termine si indicano quelle operazioni di vendita di beni tra operatori economici stabiliti in diversi Stati membri dell’Unione Europea, che possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA se rispettano determinati requisiti. Questo regime consente agli operatori di evitare il doppio pagamento dell’IVA, riducendo i costi amministrativi e rendendo più competitivo il commercio intra-UE.

Dal 1° settembre 2024, tuttavia, il l’art. 2 del Decreto Legislativo n. 87/2024 ha introdotto nuove regole che impongono limiti temporali precisi per il completamento del trasporto dei beni. In particolare, se il trasporto non viene effettuato entro il termine di 90 giorni, il cedente rischia una sanzione del 50% dell’IVA non applicata. Vediamo insieme quali sono le novità e come queste possono impattare le imprese.

Invio dei beni entro 90 giorni per le cessioni intracomunitarie di beni

L’art. 2 del Decreto Legislativo n. 87/2024 ha introdotto una specifica modifica all’art. 7 del D.Lgs. n. 471/97. In particolare, le cessioni intracomunitarie di beni, con trasporto a cura del cessionario, effettuate dal 1° settembre 2024 sono soggette all’obbligo di completare il trasporto dei beni nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni.

Questo limite temporale serve a garantire la tracciabilità delle operazioni e a evitare eventuali abusi del regime di non imponibilità IVA. Nel caso in cui i beni non pervengano allo Stato membro di destinazione entro questo termine, il cedente deve pagare una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata. La sanzione indicata, tuttavia, non trova applicazione se nei 30 giorni successivi, la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.

Obblighi documentali per il cedente

Per usufruire del regime di non imponibilità, il cedente deve essere in grado di dimostrare che i beni siano effettivamente pervenuti nello Stato membro di destinazione. Questo può essere fatto attraverso diversi mezzi, tra cui:

  • Dichiarazione del cessionario: Dichiarazione scritta che attesti la ricezione dei beni, specificando luogo e data di arrivo;
  • Documenti di trasporto: Conservazione di documenti di trasporto (CMR, fatture di trasporto, ecc.) che attestino l’effettivo spostamento dei beni.

Il mancato possesso di questi documenti potrebbe rendere non applicabile il regime di non imponibilità, con conseguenti sanzioni e obbligo di regolarizzare la posizione IVA.

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Esempio di applicazione della sanzione del 50%

Supponiamo che un’azienda italiana, Alfa Srl, abbia effettuato una cessione intracomunitaria di beni del valore di 100.000 euro, con un’aliquota IVA del 22%. La cessione è stata effettuata il 1° ottobre 2024, e il trasporto dei beni è stato organizzato dal cessionario estero. Tuttavia, i beni non sono arrivati allo Stato membro di destinazione entro il termine di 90 giorni previsto dalla normativa.

In questo caso, l’IVA non applicata sulla cessione ammonta a 22.000 euro (100.000 x 22%). Se l’azienda non riesce a dimostrare l’arrivo dei beni entro il termine previsto, e non procede alla regolarizzazione entro i successivi 30 giorni, Alfa Srl sarà soggetta a una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata.

Pertanto, la sanzione da pagare sarà pari a 11.000 euro (22.000 x 50%).

Procedura di regolarizzazione

La disposizione in commento assegna un termine di 90 giorni dalla consegna dei beni per permettere al cessionario dell’operazione di trasportare i beni in altro Stato UE. Tuttavia, se tale termine non viene rispettato, è prevista una finestra di 30 giorni entro la quale il cedente può regolarizzare la situazione. La regolarizzazione avviene attraverso:

  • Emissione di una nota di variazione: Il cedente deve correggere la fattura originaria emettendo una nota di variazione in aumento, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/72. Questa operazione consente di integrare l’IVA non applicata;
  • Versamento dell’IVA dovuta: Contestualmente alla nota di variazione, è necessario procedere al versamento dell’imposta dovuta, per evitare che la sanzione si applichi.

Questa procedura permette di evitare la sanzione del 50% e rappresenta un’opportunità fondamentale per correggere tempestivamente eventuali irregolarità.

Momento di rilevanza del trasporto: dettagli specifici

Un aspetto fondamentale è il momento di inizio del trasporto. Secondo quanto riportato nella risposta all’interpello n. 236/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate, il punto cruciale per l’applicazione delle nuove disposizioni è il momento di inizio del trasporto o spedizione dei beni.

Le cessioni intracomunitarie che sono state completate prima del 1° settembre 2024, con i requisiti previsti dall’art. 41 comma 1 del D.L. n. 331/93, non sono soggette alla nuova disciplina. Pertanto, è importante verificare che tutti i requisiti, inclusa la partenza del trasporto, siano stati rispettati entro tale data per evitare l’applicazione della sanzione.

Inoltre, la risposta ha chiarito che, per le cessioni effettuate prima del 1° settembre 2024, in assenza di prova dell’avvenuto trasferimento dei beni nello Stato membro di destinazione, si applicano le sanzioni previste dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97, nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/24. Questo significa che, in tali casi, le sanzioni possono variare dal 90% al 180% dell’imposta non applicata.

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La precisazione dell’Agenzia delle Entrate è fondamentale per le aziende, poiché chiarisce che il momento determinante per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio è l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni. Di conseguenza, è essenziale che le imprese documentino accuratamente la data di inizio del trasporto per ogni cessione intracomunitaria, al fine di determinare correttamente l’applicabilità delle nuove disposizioni e delle relative sanzioni.

Monitoraggio delle spedizioni e obblighi di conformità

Le nuove disposizioni impongono alle aziende una gestione più attenta e puntuale delle cessioni intracomunitarie. Per evitare sanzioni, le imprese dovranno:

  • Monitorare le spedizioni: Assicurarsi che i beni arrivino a destinazione entro i termini previsti. È fondamentale che ogni spedizione venga tracciata accuratamente, registrando ogni fase del trasporto, dal momento della partenza fino all’arrivo a destinazione. Le aziende dovrebbero implementare sistemi di monitoraggio avanzati per avere un quadro chiaro e dettagliato dello status delle spedizioni in tempo reale, garantendo così il rispetto dei termini:
  • Raccogliere e archiviare la documentazione: Ottenere le dichiarazioni del cessionario e altri documenti probatori entro i termini stabiliti. La documentazione deve essere completa e deve includere ogni dettaglio rilevante, come le date di consegna, le quantità trasportate e le informazioni riguardanti il cessionario. È consigliabile adottare soluzioni digitali per archiviare e gestire i documenti, in modo da facilitarne la consultazione e garantirne l’integrità nel tempo. Questa archiviazione ordinata e sicura è essenziale per dimostrare la conformità alle normative fiscali;
  • Procedure di regolarizzazione: Attivarsi tempestivamente per regolarizzare eventuali irregolarità. Le aziende devono avere un piano d’azione pronto per affrontare eventuali problemi legati al mancato rispetto dei termini di trasporto o alla documentazione incompleta. Questo implica non solo la conoscenza delle procedure necessarie per emettere note di variazione, ma anche la collaborazione con il reparto finanziario per il tempestivo versamento dell’IVA e per garantire che tutte le irregolarità siano risolte senza ritardi.

Questi obblighi richiedono un’attenzione costante alle operazioni commerciali e alla gestione documentale. Le aziende dovranno mettere in atto procedure interne efficaci, dedicando risorse specifiche al controllo e alla verifica della conformità normativa. La comunicazione tra i reparti logistici, amministrativi e finanziari è cruciale per garantire che ogni fase delle cessioni intracomunitarie sia adeguatamente gestita. In aggiunta, la formazione del personale coinvolto in queste attività è altrettanto fondamentale per assicurare una conoscenza aggiornata delle normative e una corretta applicazione delle stesse. Investire in software di gestione delle spedizioni e in formazione continua può fare la differenza nel garantire la conformità alle nuove disposizioni normative.

Conclusioni

Il nuovo regime sanzionatorio per le cessioni intracomunitarie, in vigore dal 1° settembre 2024, rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e regolarità fiscale. Le aziende devono essere consapevoli delle nuove scadenze e delle procedure di regolarizzazione per evitare sanzioni onerose. L’adeguamento a queste norme richiede una gestione più rigorosa delle spedizioni e della documentazione correlata.

Per maggiori informazioni o per una consulenza fiscale personalizzata, non esitare a contattare i nostri esperti. Possiamo aiutarti a comprendere le implicazioni di queste nuove normative e a garantire la piena conformità delle tue operazioni commerciali.



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