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Rifiuto esami in ospedale per droga: quando è reato? #finsubito prestito immediato


Rifiutare di sottoporsi alle analisi in ospedale per accertare l’uso di droghe alla guida è reato, anche senza test stradali preliminari. La Cassazione fa chiarezza.

Controlli antidroga e obbligo di sottoporsi agli esami del sangue o dei liquidi biologici sono al centro di una importante sentenza della Cassazione che fa “tandem” con la riforma al Codice della strada intervenuta a dicembre 2024. Per ridurre le contestazioni del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’articolo 187 del Codice della Strada consente alle forze dell’ordine di richiedere agli automobilisti di sottoporsi a test antidroga, anche con prelievo di campioni biologici in ospedale. Ma cosa succede se il conducente si oppone e non intende seguire gli agenti presso le strutture sanitarie? In questa guida, analizzeremo la pronuncia della Cassazione (n. 47325/2024) che chiarisce quando il rifiuto di sottoporsi agli esami in ospedale per droga è reato, anche in assenza di test preliminari su strada.

Rifiuto degli esami e articolo 187 del Codice della Strada

L’articolo 187 del Codice della Strada punisce chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’influenza di sostanze stupefacenti. Questo obbligo scatta non solo in caso di esito positivo ai test preliminari su strada, ma anche quando il comportamento del conducente fa sospettare l’uso di droghe.

Difatti, l’obbligo di sottoporsi agli esami in ospedale non scatta solo in caso di esito positivo ai test preliminari su strada con le dotazioni portatili in uso alla polizia (i cosiddetti “precursori”): anche l’esame visivo del comportamento del conducente, se fa sospettare l’uso di droghe, può giustificare la richiesta degli agenti di effettuare gli accertamenti più approfonditi mediante le analisi.

In altri termini, sulla base di elementi sintomatici, può scattare quel «valido motivo» che rende legittima la richiesta di accompagnamento del guidatore presso un ospedale. Si pensi al conducente trovato con occhi rossi, lessico disconnesso e deambulazione non perfetta.

Rifiuto test antidroga: il reato

Chi si rifiuta di sottoporsi al “precursore” (uno strumento portatile e non invasivo, simile all’alcoltest) o, se c’è un giustificato motivo per procedervi, al test salivare o all’esame dei liquidi biologici in ospedale (sangue e urine) può essere incriminato penalmente per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 187 Codice della strada).

Pertanto in caso di rifiuto scattano le conseguenze penali più gravi: l’arresto da 6 mesi a un anno, l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, la sospensione immediata della patente da sei mesi a 2 anni, il divieto di conseguire la patente per almeno 3 anni e la confisca del veicolo.

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La vicenda

Nel caso specifico esaminato dalla Cassazione, un conducente fermato dalla polizia si era rifiutato di recarsi in ospedale per sottoporsi agli esami, sostenendo che gli agenti non avevano effettuato alcun test preliminare su strada. La Suprema Corte ha però respinto il ricorso, confermando la condanna penale inflitta per la violazione dell’articolo 187 che abbiamo sopra richiamato.

Quando scatta l’obbligo di sottoporsi agli esami in ospedale?

Secondo la Cassazione, l’obbligo di sottoporsi agli esami in ospedale scatta in due casi:

  • esito positivo ai test preliminari: se i test effettuati su strada con apparecchi portatili (i cosiddetti “precursori”) risultano positivi;
  • sospetto fondato da parte degli agenti: se il comportamento tenuto dal conducente, valutato dagli agenti, fa ritenere che egli abbia fatto uso di droghe prima di mettersi alla guida.

Cosa si intende per “comportamento che fa sospettare l’uso di droghe”?

Non esiste un elenco preciso di comportamenti tali da far sospettare l’uso di droghe da parte del conducente fermato per il controllo, ma gli agenti possono basarsi su diversi elementi, come:

  • difficoltà di linguaggio e di coordinazione dei movimenti;
  • occhi rossi e pupille dilatate;
  • stato di agitazione o euforia immotivata;
  • presenza di oggetti riconducibili all’uso di droghe (es. pipe, cartine).

Cosa succede se mi rifiuto di sottopormi ai test preliminari su strada?

Il rifiuto dei test preliminari è già di per sé un reato, punito con le stesse sanzioni previste per la guida sotto l’effetto di droghe.

Cosa succede se mi rifiuto di sottopormi agli esami in ospedale dopo un test preliminare positivo?

Anche in questo caso, si commette il reato di cui all’articolo 187 del Codice della strada.

Posso rifiutarmi di andare in ospedale se gli agenti non hanno un “valido motivo” per sospettare l’uso di droghe?

Sì, in questo caso non è possibile imporre l’accompagnamento coattivo in ospedale, o in un’altra struttura sanitaria autorizzata, per il test antidroga in assenza di un valido motivo o della positività al “precursore”.

Tuttavia tieni conto che la valutazione del comportamento del conducente spetta agli agenti. Se essi ritengono che vi siano elementi sufficienti per far sospettare l’assunzione di droghe, possono richiedere gli esami in ospedale.

Cosa posso fare se ritengo che la richiesta degli agenti sia illegittima?

È possibile contestare la richiesta degli agenti nelle sedi opportune (ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace), ma intanto nell’immediatezza è necessario sottoporsi agli esami per evitare di commettere reato.

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Ricorda poi che la polizia, prima di sottoporti a tali esami o accompagnarti in ospedale, deve consentirti di nominare un avvocato e chiamarlo. Il legale così interpellato può accorrere sul posto (ma la polizia non è tenuta ad attenderlo prima di procedere ai test) per difendere le tue ragioni e controllare che le operazioni vengano svolte correttamente.



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