In via preliminare, si ricorda che la disciplina sulla trasformazione è stata originariamente introdotta per favorire la patrimonializzazione delle banche e degli intermediari finanziari ed è stata successivamente più volte modificata e integrata. La ris. Agenzia delle Entrate n. 94/2011 ha, poi, chiarito che la disposizione può essere applicata anche da soggetti IRES diversi dagli enti creditizi e finanziari.
Occorre, inoltre, evidenziare che il DL 83/2015 (conv. L. 132/2015) ha escluso la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, in riferimento alle DTA iscritte per la prima volta a partire dai bilanci 2015 (per i soggetti “solari”).
La disciplina della trasformazione ha continuato, quindi, a trovare applicazione soltanto in riferimento allo stock di DTA accumulatosi fino al 2014, che è andato esaurendosi gradualmente per effetto dell’ordinario processo di assorbimento previsto dalle specifiche disposizioni fiscali che l’hanno originato e delle eventuali trasformazioni in credito d’imposta.
Tanto premesso, l’art. 1 comma 1079 della L. 145/2018 ha disposto, per le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di DTA “qualificate”, non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, in modo scaglionato lungo l’orizzonte temporale e in base alle differenti percentuali previste dalla norma, in deroga alla disciplina generale.
L’art. 1 comma 714 della L. 160/2019 ha successivamente modificato tale regime transitorio.
Il combinato disposto delle norme indicate ha determinato la deducibilità delle suddette quote:
– per il 3% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020;
– per il 10% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021;
– per il 12% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024;
– per il 13% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027;
– per il 6% nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.
In sostanza, il periodo di deducibilità è stato rimodulato, con un tendenziale allungamento, mentre, per i periodi d’imposta 2018 e 2019 (per i soggetti “solari”) non è stata concessa alcuna deducibilità.
L’art. 1 comma 1079 della L. 145/2018 ha, inoltre, stabilito che restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente al 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della L. 145/2018), se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla medesima diposizione; in tal caso, la differenza (tra le quote di ammortamento precedenti e quelle rideterminate) è deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029 (c.d. “clausola di salvaguardia”).
In questo contesto è intervenuto l’art. 1 comma 16 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).
In particolare, viene differita la deduzione, ai fini IRES e IRAP, della quota del 13% prevista per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi (2027, 2028 e 2029, per i soggetti “solari”), nonché al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi (2028 e 2029, per i soggetti “solari”).
Come evidenziato dalla Relazione tecnica alla legge di bilancio 2025, la quota del 2025 (13%) sarà, quindi, recuperata in quattro quote costanti (pari a 3,25%) a partire dal 2026, mentre la quota del 2026 (13%) sarà recuperata in tre quote costanti (pari a 4,33%) a partire dal 2027.
Per il periodo d’imposta 2025 (per i soggetti “solari”) non viene, conseguentemente, concessa alcuna deducibilità.
In sostanza, per effetto delle modifiche, la deducibilità è prevista nelle seguenti misure:
– 0% per il periodo d’imposta “solare” 2025;
– 3,25% per il periodo d’imposta “solare” 2026;
– 20,58% per il periodo d’imposta “solare” 2027;
– 13,58% per il periodo d’imposta “solare” 2028;
– 13,59% per il periodo d’imposta “solare” 2029.
Si evidenzia, infine, che l’art. 1 commi 19 e 20 della L. 207/2024 prevede la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi al fine di tenere conto delle modifiche in esame.
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