Formazione E IVA: Le Novità Per Le Agenzie Per Il Lavoro Nella Legge Di Bilancio 2025 – Studio Pizzano

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La Legge di Bilancio 2025 introduce un’importante novità nel trattamento fiscale delle prestazioni formative rese alle agenzie per il lavoro. Con questa modifica normativa, le prestazioni erogate da enti e società finanziati tramite il fondo bilaterale previsto dall’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 276/2003 diventano ufficialmente imponibili ai fini IVA. La disposizione mira a risolvere un’annosa questione interpretativa che ha generato incertezza tra gli operatori del settore. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali sono le implicazioni di questa nuova disciplina.

Il quadro normativo e il dibattito giurisprudenziale

Fino ad oggi, il trattamento IVA delle prestazioni formative per le agenzie per il lavoro è stato oggetto di interpretazioni contrastanti. Il riferimento normativo principale è l’articolo 10, comma 1, n. 20), del DPR 633/72, che prevede l’esenzione IVA per le prestazioni di formazione e aggiornamento professionale fornite da scuole o istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni o ONLUS. Per poter beneficiare di questa esenzione, devono essere soddisfatti due requisiti fondamentali: uno oggettivo, relativo alla natura formativa della prestazione, e uno soggettivo, che richiede il riconoscimento dell’ente erogatore da parte di una pubblica amministrazione.

Nel corso degli anni si sono sviluppati due orientamenti giurisprudenziali opposti. Da una parte, alcuni tribunali hanno sostenuto che i servizi formativi finanziati dal fondo bilaterale soddisfano entrambi i requisiti richiesti per l’esenzione IVA. Questa posizione si fonda sul fatto che il fondo bilaterale stesso, così come gli enti accreditati presso di esso, operano sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e sono soggetti a procedure di accreditamento che implicano un riconoscimento pubblico. Dall’altra parte, un diverso orientamento ha ritenuto che tali prestazioni siano imponibili ai fini IVA poiché manca il requisito soggettivo. Secondo questa interpretazione, le procedure di accreditamento stabilite dal fondo bilaterale non rappresentano un riconoscimento formale da parte della pubblica amministrazione, ma piuttosto una prassi interna non equiparabile a un riconoscimento legale.

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Questa situazione ha creato confusione tra gli operatori del settore, con conseguenti difficoltà nell’applicazione uniforme della normativa sul territorio nazionale.

La soluzione normativa della Legge di Bilancio 2025

Con l’introduzione della nuova norma nella Legge di Bilancio 2025, il legislatore interviene per porre fine al contrasto interpretativo. La disposizione stabilisce in modo chiaro che le prestazioni formative rese alle agenzie per il lavoro da enti finanziati tramite il fondo bilaterale sono imponibili ai fini IVA. In altre parole, tali servizi non potranno più beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 10 del DPR 633/72.

Questa scelta normativa elimina ogni dubbio sull’applicabilità dell’esenzione IVA e uniforma il trattamento fiscale delle prestazioni formative su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una decisione significativa che avrà un impatto diretto sia sugli enti erogatori dei servizi formativi sia sulle agenzie per il lavoro che ne usufruiscono.

Misure transitorie e salvaguardia dei comportamenti pregressi

Considerata la complessità della materia e l’incertezza interpretativa che ha caratterizzato gli anni passati, la legge prevede alcune disposizioni transitorie per gestire i comportamenti pregressi. Sono fatti salvi i regimi applicati prima dell’entrata in vigore della nuova norma, purché non siano stati oggetto di atti definitivi. Tuttavia, non è previsto alcun rimborso dell’imposta eventualmente versata in passato.

Per quanto riguarda i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma, è possibile definire le controversie attraverso specifiche procedure su istanza di parte. In particolare, i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento della maggiore imposta accertata senza incorrere in sanzioni o interessi oppure dimostrando che l’imposta è già stata assolta dal prestatore del servizio.

La procedura prevede che i giudizi siano sospesi per consentire la definizione delle controversie entro un termine massimo di novanta giorni. L’Agenzia delle Entrate avrà trenta giorni per verificare la correttezza degli importi dichiarati e comunicare l’esito al contribuente. Una volta completato questo iter, l’organo giurisdizionale dichiarerà estinto il giudizio con compensazione delle spese legali.



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