il creditore del legittimario può agire?

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Il creditore di un legittimario pretermesso può agire in sua vece per ottenere la riduzione dell’eredità? La Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia.

La legge tutela i diritti dei legittimari, cioè i familiari più stretti del defunto (coniuge, figli e genitori), riservando loro una quota di eredità (quota di legittima). Ma cosa succede se un legittimario viene «pretermesso», cioè escluso dal testamento, e ha dei debiti? I suoi creditori possono agire per ottenere la quota di eredità legittima che gli spetterebbe?

In questa guida, approfondiremo un tema complesso e dibattuto: vedremo se il creditore di un legittimario pretermesso può agire al suo posto con lapposita “azione di riduzione”, che serve, appunto, a recuperare la parte di eredità legittima mancante perché il testatore ha deciso di lasciare i suoi beni ad altri, “dimenticando” gli eredi legittimari.

È chiaro che il tema si pone tutte le volte in cui l’erede è, verosimilmente, d’accordo col testatore e si fa “diseredare” apposta, proprio per evitare che il patrimonio familiare venga aggredito.

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L’azione di riduzione: cos’è e chi può esercitarla

L’azione di riduzione è uno strumento giuridico che consente ai legittimari di impugnare le disposizioni testamentarie – ed anche le donazioni – che ledono la loro quota di legittima. Il termine di prescrizione è di 10 anni dall’apertura della successione (ossia dal decesso del de cuius). Non può essere esercitata finché il testatore è ancora in vita.

Attraverso l’azione di riduzione, i legittimari possono ottenere la restituzione dei beni necessari a reintegrare la loro quota.

I legittimari sono solo:

  • il coniuge del defunto, anche se separato (purché senza addebito);
  • la parte dell’unione civile;
  • i figli del defunto;
  • solo in assenza di figli, i genitori.

I creditori possono esercitare l’azione di riduzione?

L’articolo 557 del Codice Civile stabilisce che l’azione di riduzione può essere esercitata solo dai legittimari, dai loro eredi o aventi causa. I creditori del legittimario, invece, non sono menzionati.

Ciò ha fatto ritenere ad una parte della giurisprudenza che il creditore non può sostituirsi all’erede per esercitare l’azione di riduzione a tutela della sua quota di legittima.

Cosa può fare il creditore del legittimario pretermesso?

Se un legittimario viene pretermesso, cioè escluso dal testamento, e ha dei debiti, i suoi creditori si trovano in una situazione difficile.  Infatti, se il legittimario non agisce per ottenere la sua quota di legittima, i creditori non possono soddisfare i loro crediti sui beni ereditari.

La questione rimessa alle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3/2025, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della possibilità per il creditore del legittimario pretermesso di agire in sua vece per ottenere la riduzione dell’eredità.

Le Sezioni Unite, che ora sono state investite della questione, dovranno stabilire, in particolare, se:

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  • il creditore del legittimario pretermesso può esercitare l’azione di riduzione in via surrogatoria, cioè in nome e per conto del legittimario che non ha agito;
  • l’articolo 524 del Codice Civile, che consente ai creditori di accettare l’eredità al posto del rinunciante, può essere applicato per analogia al caso del legittimario pretermesso.

Argomenti a favore e contro

A favore dell’azione surrogatoria vi sono le seguenti considerazioni:

  • la legge tutela i diritti del creditore: l’inerzia del legittimario non può determinare una compromissione dell’aspettativa dei creditori che, altrimenti, verrebbe facilmente pregiudicata da manovre elusive;
  • la norma sull’accettazione dell’eredità in nome del rinunciante (art. 524 c.c.) potrebbe essere applicata per analogia al caso del legittimario pretermesso.

Contro l’azione surrogatoria vi sono le seguenti considerazioni:

  • l’azione di riduzione potrebbe comportare l’accettazione dell’eredità da parte del legittimario, con la conseguente responsabilità per i debiti del defunto;
  • il legittimario potrebbe avere motivi personali per non agire in riduzione; l’azione surrogatoria del creditore potrebbe interferire con la sua volontà.

Ciò posto, ora non rimane che attendere le decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che a breve dovrà pronunciarsi sulla questione.



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