il Tar rigetta in parte il ricorso

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L’assessore regionale dell’agricoltura, dello pviluppo Rurale e della pesca Mediterranea, con decreto del 17 luglio 2024, aveva regolamentato l’esercizio del prelievo venatorio per la stagione 2024-2025 prevedendo un apposito calendario con cui ha autorizzava l’apertura anticipata della stagione venatoria (la cosiddetta “preapertura”) nei giorni 1, 2, 4, 7, 8 e 11 settembre 2024 alle specie colombaccio e tortora selvatica e l’apertura generale della stagione venatoria dal 15 settembre, anziché dal primo ottobre 2024, per il prelievo della quaglia, beccaccia e cinghiale.

Alcune associazioni ambientaliste con in testa Legambiente Sicilia, lamentando l’asserito stato di emergenza e di crisi mete-oclimatica, ambientale ed ecologica della Regione, avevano impugnato il decreto innanzi al Tar chiedendone, previa sospensione, l’annullamento. 

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Nel giudizio si sono costituite diverse associazioni venatorie tra cui la UN.A.VE.S, difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza che hanno eccepito l’infondatezza delle argomentazioni sostenute dalle associazioni ricorrenti e la mancanza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare.

I legali, contrariamente a quanto asserito dalle associazioni ambientaliste, hanno sostenuto che la Regione ha emanato un calendario venatorio, in relazione ai periodi ed alle specie cacciabili, pienamente rispettoso di quanto tassativamente previsto dall’articolo 18 comma 1 L. 157/1992, recepito dalla L.R. n. 33/97., ovvero anche nel rispetto del principio di precauzione e di piena conservazione del patrimonio faunistico. 

Inoltre gli avvocati Rubino e Valenza hanno eccepito l’inconsistenza della richiesta di adozione di misura cautelare avanzata dalle associazioni ricorrenti, in quanto l’apertura anticipata della stagione venatoria si era già quasi del tutto svolta, dunque, non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione della misura cautelare richiesta. 

I difensori hanno altresì rilevato come le censure sollevate dalle associazioni ricorrenti in merito al calendario venatorio 2024-2025, riproponevano le medesime doglianze già formulate nel ricorso proposto avverso il calendario venatorio dell’anno precedente e rigettato dal Tar Palermo con la sentenza numero 388/2024.  

Con decreto del 10 settembre 2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Valenza, il presidente del Tar Palermo, sezione terza, ha osservato che essendosi già quasi interamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria 2024/2025, in quanto rimaneva solamente la giornata dell’11 settembre 2024, non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la sospensione del calendario venatorio in corso e, conseguentemente, ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla associazioni Ambientaliste.

In vista della celebrazione dell’udienza di merito del 4 dicembre 2024 le associazioni ricorrenti hanno presentato istanza di sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito del ricorso relativamente alle sole parti del calendario venatorio che avevano costituito oggetto del provvedimento cautelare del Tar. Insistevano invece sull’accoglimento del motivo di ricorso per asserita illegittimità del calendario, per mancato aggiornamento del Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018. 

Con sentenza del 7 gennaio 2025, il Tar ha preso atto della richiesta di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito presentata dalla associazioni ricorrenti ed ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso osservando, come al momento del passaggio in decisione della causa, alcune disposizioni in merito all’apertura anticipata della stagione venatoria  erano divenute orami priva di efficacia.

In merito all’asserito mancato aggiornamento del Piano regionale faunistico venatorio 2013-2018, il giudice amministrativo, in realtà, ha osservato come tale censura fosse collegata alla doglianza sulla preapertura, per cui le associazioni avevano presentato istanza di sopravvenuta carenza di interesse. Ed inoltre ha osservato come la decisione dell’Assessorato regionale di distaccarsi dai suggerimenti dell’Ispra era avvenuta sulla base di una pluralità di fonti autorevoli che assentivano all’apertura anticipata della caccia di alcune specie in quanto ciò non avrebbe influito su specifica popolazione faunistica regionale. Per cui la determinazioni contenute nel calendario venatorio 2024-2025 avrebbero dovuto ritenersi legittime. Dunque il suddetto ricorso è stato in parte rigettato. 

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Ora, per effetto della predetta pronuncia il calendario venatorio 2024-2025 della Regione siciliana è stato ritenuto legittimo. 



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