Legge di bilancio 2025: gli aumenti per il personale degli enti locali

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Il dato di maggiore rilievo della legge n. 207/2024, cd di bilancio 2025, per il personale degli enti locali e, più in generale, per il personale dipendente delle PA è senza alcun dubbio costituito dai significativi aumenti della spesa per i dipendenti.

Tali aumenti sono connessi ai maggiori oneri previsti per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro sia del triennio 2022/2024, sia del triennio 2025/2027, sia del triennio 2028/2030. Questi costi aggiuntivi sono, per le amministrazioni non statali, interamente a carico dei singoli bilanci.

La previsione della legge di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione della contrattazione per il triennio 2022/2024, a dare avvio in tempi rapidi a quella del triennio 2025/2027 e a consentire che quella del triennio 2028/2030 possa concludersi prima di quell’arco temporale. Si vuole cioè segnare una radicale inversione rispetto ai ritardi che sono stati accumulati negli anni.

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Le amministrazioni devono ricordare che i maggiori costi derivanti dai rinnovi contrattuali determinano l’aumento della spesa del personale, incremento che produce i suoi effetti nell’applicazione delle previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 e, di conseguenza, si deve arrivare alla conclusione che esso incide sul calcolo delle capacità assunzionali, ovviamente riducendole.

L’INSERIMENTO NEI BILANCI PREVENTIVI

Nei bilanci preventivi dell’anno 2025 e del triennio 2025/2027, nonché nel DUP del triennio 2026/2028 le amministrazioni devono inserire i maggiori costi derivanti dagli aumenti che saranno riconosciuti dai rinnovi contrattuali. Non si deve attendere che i contratti siano stati effettivamente stipulati: un bilancio che non includa i maggiori costi derivanti dai rinnovi contrattuali non soddisfa i requisiti di veridicità dettati dal legislatore nazionale.

Tali maggiori costi, ove non spesi perché non vengono stipulati i contratti nazionali, rimangono nei documenti contabili anche degli anni successivi con un vincolo di destinazione, quindi saranno erogati subito dopo la stipula dei contratti nazionali, senza dovere attendere ulteriori deliberazioni da parte dei singoli enti.

Si deve comunque evidenziare che gli aumenti previsti per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del triennio 2022/2024, cioè lo 0,22% del monte salari dell’anno 2022, e l’incremento dello 0,6% e dello 1% del trattamento tabellare in godimento rispettivamente dallo 1 aprile e dallo 1 luglio del 2025 dovranno essere corrisposti nel corso dell’anno. Queste somme sono infatti, rispettivamente, destinate al finanziamento aggiunto della contrattazione decentrata integrativa a partire dallo scorso 1 gennaio ed a coprire i costi della indennità di vacanza contrattuale per il mancato rinnovo del CCNL del triennio 2025/2027. 

IL RINNOVO CONTRATTUALE 2022/2024

Per finanziare il rinnovo contrattuale del triennio 2022/2024 ogni amministrazione deve stanziare una cifra pari allo 0,22% del monte salari dell’anno 2022. Si arriva così ad un aumento del 6%, incremento che è comprensivo, sia degli oneri riflessi e dell’Irap che della indennità di vacanza contrattuale e del suo incremento di 6,7 volte che tutte le amministrazioni hanno o applicato a dicembre 2023 o nell’anno 2024, e che va ovviamente mantenuto.

Con la legge di bilancio gli aumenti del 5,78% già previsti a decorrere dal 2024 vengono incrementati a partire dallo 1 gennaio 2025 dello 0,22%. Questa somma è destinata al finanziamento della contrattazione collettiva decentrata integrativa e le modalità di sua utilizzazione saranno decise dal rinnovo del CCNL, rinnovo che per le amministrazioni statali è già stato stipulato e che disciplina per l’appunto le modalità di corresponsione.

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Si tenga presente che le trattative per il rinnovo del contratto nazionale del personale delle funzioni locali e regionali sono state aggiornate dalla metà dello scorso mese di dicembre al 21 ed al 22 gennaio. Le trattative sono in una fase molto delicata, a seguito della sottoscrizione da parte della sola Cisl e delle organizzazioni sindacali autonome del contratto nazionale del personale delle funzioni centrali.

Nel comparto delle autonomie locali senza la sottoscrizione della Cgil e/o della Uil non si raggiunge la necessaria rappresentatività per potere arrivare alla stipula del CCNL. Stante lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle RSU nelle date del 14, 15 e 16 aprile è facile prevedere che o il contratto del personale delle funzioni locali e regionali viene sottoscritto come ipotesi in tempi brevi o si corre il rischio di un lungo rinvio.

IL RINNOVO CONTRATTUALE 2025/2027

Per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego del triennio 2025/2027 sono previsti incrementi dello 1,8% per ognuno di tali anni, per cui si arriva regime ad aumenti del 5,4%, ovviamente comprensivi dell’Irap e degli oneri riflessi.

Nel corso del 2025 una parte di queste risorse dovrà essere utilizzata per la corresponsione della indennità di vacanza contrattuale, la cui misura è fissata nello 0,6% del trattamento tabellare a partire dallo 1 aprile e nello 1% a partire da luglio. Ci si augura che nella prima parte dell’anno possano essere avviate le trattative per il rinnovo dei CCNL di tale triennio.

IL RIONNOVO CONTRATTUALE 2028/2030

Vengono altresì quantificati i costi degli aumenti che deriveranno dai rinnovi dei contratti nazionali del triennio 2028/2023, aumenti la cui misura percentuale viene fissata nello 1,9% per l’anno 2028, a cui si aggiungerà il 2% sia nel 2029 che nel 2030, per cui si arriva complessivamente alla cifra del 5,9%, comprensiva dell’Irap e degli oneri riflessi.

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IL FINANZIAMENTO DEL WELFARE INTEGRATIVO

L’articolo 1, comma 124, della legge n. 207/2024, cd di bilancio 2025, stabilisce che debbano essa inclusi nel tetto del salario accessorio del 2016 le risorse aggiuntive che le singole amministrazioni destinano nella contrattazione decentrata, con l’aumento del fondo per la contrattazione decentrata, al finanziamento del welfare integrativo.

La disposizione supera le previsioni dettate dalla recente deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 17/2024, che si era invece pronunciata per la loro esclusione dai vincoli dettati dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 in quanto risorse non destinate all’aumento del trattamento economico accessorio. Ricordiamo che la deliberazione della sezione autonomie dei giudici contabili aveva smentito le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato.

La disposizione legislativa contiene un elemento di ambiguità: essa stabilisce che questo vincolo non si applica nel caso in cui tali risorse siano previste “da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”. I dubbi si pongono sul richiamo alle norme contrattuali.

Occorre in particolare capire se entrino o meno in questa deroga le le previsioni dettate dal CCNL del personale delle funzioni locali del 16 novembre 2022 che consente alla contrattazione collettiva decentrata integrativa di spostare risorse dal fondo al finanziamento del welfare integrativo e da quello dei dirigenti delle funzioni locali e dei segretari del 16 luglio 2024 che lo consente nel tetto massimo del 2,5% del fondo per il salario accessorio dei dirigenti.

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