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I permessi per protezione temporanea concessi ai profughi dall’Ucraina possono essere rinnovati, su richiesta degli interessati, fino al 4 marzo 2026. Gli stessi permessi possono essere, inoltre, convertiti in permessi per motivi di lavoro

Lo prevede il Decreto Milleproroghe (DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), pubblicato il 27 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale. 

Il DL ha prorogato per il 2025 anche le misure di sostegno e le attività di assistenza per i profughi, come i progetti avviati nel Sistema di Accoglienza e Integrazione. Con una o più ordinanze di protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025 saranno regolati il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere.

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Infine, il DL ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine che consente l’esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea.

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Art.2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell’interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
[…]
2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024,
rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della
decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo
2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati
dall’Ucraina, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del
Consiglio, del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa
richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della
decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno
2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono
efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza
dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della
decisione di cessazione della protezione temporanea.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della
richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno puo’ essere convertito
per lavoro, per l’attivita’ effettivamente svolta e si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 4
Disposizioni concernenti termini in materia di salute

[…]
2. All’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle
qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari
ucraini, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025» e le parole:
«dall’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia
di spesa di personale per gli enti del servizio sanitario
nazionale.».

Art. 20

Proroga delle misure di sostegno e delle attivita’ di assistenza in
essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno
per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli
eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina

1. Tenuto conto della decisione di esecuzione del Consiglio
dell’Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno 2024, le disposizioni
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6,
7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile
2022, recante «misure di protezione temporanea per le persone
provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in
corso», continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025. E’
autorizzata, altresi’, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei
progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui
all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
in scadenza al 31 dicembre 2024.
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o piu’
ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31
gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice
della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, sentite le Regioni e le Province Autonome e di concerto con il
Ministero dell’interno, si provvede a regolare il progressivo
consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al comma
1, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie
e temporanee attualmente in essere ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e degli
articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.
51. Con le medesime ordinanze di cui al primo periodo si provvede,
altresi’:
a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e
accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni
ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un
contributo una tantum, a cura del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle
persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del
proseguimento dell’assistenza pubblica nonche’ l’anticipazione, nei
limiti del 50 per centro dell’onere massimo stimato, in favore degli
enti firmatari delle convenzioni per l’assistenza diffusa di cui
all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del
2022, nazionali e regionali, in essere alla data del presente
decreto, disponibili, per quanto necessario, alla proroga delle
stesse convenzioni per un periodo non superiore a sei mesi;
b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui
all’articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n.
21 del 2022 per i titolari di permessi di soggiorno per protezione
temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di
termini temporali perentori per la presentazione della relativa
richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per protezione
temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025;
c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalita’ di
prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora
assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di
protezione civile ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
872/2022, a cura delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo,
sotto il coordinamento del competente Ministero dell’Interno;
d) a regolare l’assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente
competenti, cui sono trasferite le misure di assistenza e di
accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato
decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse
finanziarie, allo stato disponibili nell’ambito del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere
sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 21, comma 9, del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Le risorse eventualmente
eccedenti l’attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono
destinate, per l’anno 2025, all’incremento del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga
alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di
capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro
dell’interno di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n.
142 del 2015, fermo restando il rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento
europeo. Si applicano, altresi’, ove compatibili, le disposizioni
derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione
interessati, delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle
ordinanze di cui al comma 2.

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