Il 2024 è stato un anno travagliato per il Piano Transizione 5.0, fino alla fine dei suoi giorni. Con l’approvazione della Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2024 n. 207, pubblicata in GU il 31 dicembre 2024), la disciplina subisce nuove modifiche. Mentre si spera che nel 2025 la misura riesca finalmente a decollare.
L’emendamento governativo al testo della Legge di Bilancio, come avevamo anticipato, è passato. Con tutte le conseguenze positive e negative. Assieme ad altre interessanti modifiche e a conferme già attese. Dal rifinanziamento della Nuova Sabatini all’IRES premiale per le imprese che investono in beni 4.0 e 5.0.
La manovra di fine anno non entusiasma però le imprese, ma potrebbe effettivamente ridare slancio al processo di transizione green. Entrata ufficialmente in vigore il 01 gennaio 2025, la nuova Legge avrà bisogno della cosiddetta “attivazione”. Servirà, cioè, ancora qualche settimana affinché Ministeri e amministrazioni competenti intervengano per l’operatività. Intanto analizziamo alcune delle novità.
Legge di Bilancio: la nuova disciplina di Transizione 5.0
Come oramai da schema consolidato, la Legge di Bilancio si compone di pochi articoli (precisamente 21) ma la parte più rilevante è concentrata nell’articolo 1 e nei suoi 908 commi. Ovvero la Parte I, Sezione I: misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici.
Partiamo subito dal comma 427, dove sono previste le modifiche al Piano Transizione 5.0. La più considerevole riguarda la questione delle aliquote. Come sappiamo, la precedente normativa prevedeva tre scaglioni.
Il primo per gli investimenti fino a 2,5 milioni (con aliquota dal 35 al 45%, a seconda dell’efficientamento energetico). Il secondo per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni, con aliquota variabile dal 15 al 25%. E il terzo, per gli investimenti da 10 a 50 milioni, con aliquota variabile dal 5 al 15%.
La modifica di scaglioni e aliquote nel Piano Transizione 5.0
Dunque, tra le varie modifiche apportate dalla Legge di Bilancio al Piano Transizione 5.0, una delle più importanti (art. 1, comma 427, punto c) riguarda l’unificazione delle prime due soglie, con l’adozione dell’aliquota più elevata. Cambiando quasi totalmente quanto stabilito dall’articolo 38 del DL PNRR Quater e dall’articolo 10 del Decreto attuativo.
Pertanto, a fronte di una riduzione minima nell’efficientamento energetico, pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o almeno al 5% sul processo interessato dall’investimento, arriva il riconoscimento di un credito d’imposta sul 35% della spesa per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro.
Il credito sale al 40% qualora la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia superiore al 6%, o superiore al 10% per i processi. E al 45% per le riduzioni superiori al 10 e al 15 per cento, rispettivamente in relazione al consumo della struttura produttiva e al processo. Resta immutato il terzo (rectius, ora secondo) scaglione.
Piano Transizione 5.0: dalle ESCo ai pannelli fotovoltaici
Cambiano anche i soggetti destinatari della misura: con la nuova normativa il credito di imposta potrà essere riconosciuto non solo alle imprese ma anche alle ESCo, le società di servizi energetici certificate da organismi accreditati. Nel caso di progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente, le ESCo potranno quindi accedere direttamente ai crediti d’imposta.
Il punto b del comma 427 (art. 1) riguarda poi i pannelli fotovoltaici. La “vecchia” disposizione stabiliva maggiorazioni solo per gli impianti basati sui pannelli di tipo b) e c). Queste due tipologie, però, non risultano disponibili sul mercato europeo. Sono rinvenibili quelli di tipo a) che, però, si trovano a dover concorrere con quelli cinesi, dal prezzo nettamente inferiore.
Con la revisione ci sarà una maggiorazione del 30, 40 e 50 per cento, rispettivamente per la tipologia a, b e c. Contro la precedente disciplina del 20 e 40 per cento, ammessa solo per il tipo b e c. Si sostiene così la filiera produttiva nazionale e regionale, riducendo allo stesso tempo la dipendenza dai fornitori extraeuropei.
Procedure semplificate e cumulabilità per Transizione 5.0 nella Legge di Bilancio
La normativa stabilisce anche una novità per i consumi energetici. Semplifica, cioè, le procedure di calcolo. Offrendo così alle imprese la possibilità di operare in maniera meno complessa, affrontando pochi oneri amministrativi. Servirà comunque l’intervento del GSE.
Interessante poi la modifica relativa alla cumulabilità delle agevolazioni. Con le disposizioni della Legge di Bilancio (art. 1 comma 427, punto h) sarà possibile fruire del credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0 e, allo stesso tempo, richiedere altre agevolazioni nazionali ed europee. Tra queste, il credito per investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno (ZES Sud). Così come per la Zona logistica semplificata. Fattispecie prima non prevista.
Bisognerà comunque rispettare il divieto del doppio finanziamento. Non sarà, cioè, possibile richiedere due incentivi per coprire il medesimo costo. Sarà però possibile utilizzare un incentivo per una quota, optando per un’altra agevolazione a copertura della restante parte. Anche scegliendo un incentivo regionale finanziato con risorse europee.
Questa condizione, esclusa in precedenza, è ora possibile grazie alla Legge di Bilancio, con riferimento alle misure parte del PNRR. Anche per andare incontro alle difficoltà delle imprese, spesso confuse dal poco chiaro divieto di cumulo – tra risorse europee e non. In ogni caso non è mai ammesso un beneficio superiore al costo sostenuto.
Un (quasi) triste epilogo per Transizione 4.0
Speravamo che fossero solo rumors. Poi è arrivato l’emendamento. Ed è stato accolto, sacrificando parte del Piano Transizione 4.0 in favore di altri progetti, evidentemente. Al comma 455 dell’articolo 1, la Legge di Bilancio prevede diverse non piacevoli novità. Partiamo dalla peggiore: l’eliminazione dell’incentivo sui beni immateriali. In toto.
Gli investimenti in “intangibles”, dunque, non potranno più beneficiare del credito d’imposta. Senza modifica, invece, l’aliquota sarebbe stata pari al 10% (in calo rispetto al precedente 15). Con il limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Transizione 4.0: il pericoloso strozzamento dei 2,2 miliardi
L’altra novità riguarda i beni strumentali materiali. Non cambiano aliquote, tempistiche e coda temporale al 30 giugno 2026. Ma c’è un limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro. Un budget che, sicuramente, non coprirà le richieste dell’intero anno da parte delle imprese.
Il rischio è che tutto si trasformi in una corsa. Con la possibilità di non veder accolta la propria richiesta. Tuttavia, lo “strozzamento” non colpirà le imprese per le quali l’ordine risulti già accettato dal venditore (al 31 dicembre 2024), con il contestuale versamento dell’acconto, pari ad almeno il 20% del costo.
Si renderà ora necessario un intervento del MIMIT. Che dovrà modificare i modelli di comunicazione da inviare al GSE per prenotare le risorse. Le imprese sono infatti tenute dichiarare l’ammontare delle spese sostenute e il credito maturato. Si terrà quindi conto dell’ordine cronologico di ricezione. E, arrivati al limite delle risorse, la misura verrà sospesa.
Investimenti digital e green: dall’IRES premiale alla Nuova Sabatini
Sempre in tema 4.0 e 5.0, una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio riguarda l’IRES. Non è molto, ma è indubbiamente un segno d’apertura. È infatti prevista una riduzione di 4 punti (dal 24 al 20 per cento) dell’aliquota sull’imposta dei redditi societari. Questo, qualora le imprese reinvestano l’80% degli utili, di cui almeno il 30% in beni 4.0 e 5.0. Con un aumento delle assunzioni (+1%).
La Legge di Bilancio, poi, stanzia 1,6 miliardi di euro (in crediti d’imposta) destinati alle imprese che acquisiscano beni strumentali da utilizzare nelle strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. Viene poi prorogata la Tax Credit Zes Unica, con 2,2 milioni di euro. La finestra temporale chiuderà però il 15 novembre 2025.
Proseguirà per un triennio (fino al 31 dicembre 2027) il credito d’imposta per le spese di consulenza sostenute dalle pmi, nel caso di quotazione in mercati regolamentati. La misura è fissata al 50% delle spese, con il limite di 100mila euro.
Importanti novità arrivano anche per il Fondo 394/1981 di SIMEST, con un sostegno diretto alle aziende con vocazione internazionale. Attraverso le nuove linee di finanziamento, destinate tra l’altro all’innovazione tecnologica, digitale ed ecologica. Infine, come da tradizione, viene rifinanziata la Nuova Sabatini . La storica agevolazione che abbatte il costo del finanziamento utilizzato per gli investimenti in macchinari.
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