Appalti pubblici: un’impresa non iscritta nella White List può subappaltare? | Articoli

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La White List rappresenta un elemento fondamentale per le imprese operanti in settori ad alto rischio di infiltrazione mafiosa. Una sentenza del TAR della Campania ha confermato l’importanza dell’iscrizione alla White List, sottolineando come essa rappresenti un requisito essenziale per garantire la legalità e la qualità delle opere pubbliche, nonché per tutelare le imprese oneste da pratiche illecite.

L’importanza della White List per le imprese

Molte aziende lavorano in settori che sono ritenuti ad alto rischio di infiltrazione mafiosa e per contrastare tale problematica è stata istituita la White List ossia un elenco che include tutte quelle imprese considerate idonee a partecipare a gare d’appalto pubbliche e private. Idoneità ottenuta solo a seguito del superamento di severi controlli.

La White list è stata introdotta con la legge n. 190 del 6 novembre 2012, nota come Legge Anticorruzione, con lo scopo di combattere la corruzione e l’infiltrazione mafiosa nei contratti pubblici. Ecco perché l’iscrizione all’elenco White List è fondamentale per quelle imprese che devono stipulare contratti diretti e indiretti, come ad esempio contratti in subappalto con la pubblica amministrazione.

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All’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 e nei successivi aggiornamenti (art. 4-bis, legge n. 40 del 2020) è disciplinato l’obbligo di iscrizione alla White List per tutti i settori considerati a rischio.

Le attività attualmente incluse nell’elenco e considerate a rischio sono:

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
  • noleggio a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noleggio a caldo;
  • autotrasporto per conto terzi;
  • vigilanza sui cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, gestione mense e catering;
  • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, trasporto nazionale e transfrontaliero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, risanamento e bonifica, oltre ad altri servizi legati alla gestione dei rifiuti.

Per ottenere l’iscrizione, è necessario presentare una domanda alla prefettura della provincia in cui l’azienda ha la propria sede legale. Invece, per le imprese con sede all’estero bisogna chiarire che:

  • occorre fare riferimento alla prefettura della provincia in cui ha una sede stabile, ai sensi dell’art. 2508 c.c;
  • occorre contattare la prefettura competente per l’iscrizione in caso di aziende estere senza sede stabile in Italia.

La prefettura dopo aver effettuato le verifiche di rito procede come segue in funzione del risultato delle stesse:

  • se l’esito è positivo, provvede all’iscrizione dell’impresa nell’elenco pubblicato sul sito comunicando contestualmente all’interessato l’avventura decisione;
  • se l’esito è negativo, rigetta la richiesta di iscrizione informando il richiedente.

L’iscrizione nelle White List è volontaria e ha una validità di dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento che la dispone (art. 2, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

A chiarire se un’impresa non iscritta nella White List può subappaltare le lavorazioni è la sentenza del TAR della Campania n. 4292/2024.

La White List e l’affidamento degli appalti pubblici

Il Comune di San Gennaro Vesuviano ha avviato una gara per l’affidamento di un appalto integrato relativo alla demolizione e ricostruzione del plesso Giugliani, parte dell’Istituto comprensivo statale “B. Cozzolino – L. D’Avino”. L’appalto, finanziato con fondi P.N.R.R. dell’Unione Europea, prevede un criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa e la procedura è gestita dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Agenzia Locale di Sviluppo dell’Area Nolana. La gara, gestita telematicamente, ha visto la partecipazione di tre imprese. Secondo la graduatoria finale si aggiudica l’appalto l’impresa prima classificata. L’impresa seconda classificata ha contestato la legittimità dell’aggiudicazione, evidenziando presunti vizi in merito ai requisiti di partecipazione dell’impresa prima classificata.

In particolare, il ricorso ha messo in discussione diversi aspetti, tra cui la carenza di iscrizione alla “White List” e la mancanza di requisiti tecnici e professionali da parte dell’impresa aggiudicatrice.

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Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendo che l’impresa aggiudicatrice avesse dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara. In particolare, il Collegio ha evidenziato che l’attività di verifica dei requisiti da parte della Centrale Unica di Committenza (CUC) era stata condotta in modo conforme, evidenziando la regolarità della documentazione presentata.

La sentenza ha confermato anche come l’iscrizione alla White List potesse essere derogata dall’impresa aggiudicatrice in quanto la stessa avesse dichiarato l’intenzione di subappaltare il 100% delle lavorazioni a soggetti iscritti nella White List, soddisfacendo quindi il requisito normativo.

Il TAR, conscio dell’importanza della White List in quanto elenco di imprese ritenute affidabili e non coinvolte in attività illecite, ha comunque dichiarato infondate le argomentazioni del ricorrente, confermando la legittimità dell’aggiudicazione dell’impresa prima classificata e la regolarità della procedura seguita dalla stazione appaltante. Come riportato nelle motivazioni alla sentenza, tale conclusione è stata possibile soltanto perché nel caso in essere le lavorazioni sarebbero comunque state effettuate da imprese accreditate.

Questa sentenza rappresenta un’importante conferma del valore della White List nel processo di aggiudicazione degli appalti pubblici, infatti il TAR Campania mette in evidenza l’importanza di rispettare i requisiti di idoneità e di legalità nell’ambito degli appalti pubblici, come appunto l’iscrizione alla White List, fondamentale per garantire la sicurezza e la qualità delle opere pubbliche.

 

LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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