ETS la riforma del Terzo settore: normativa ed inquadramento civilistico degli enti. Runts iscrizione e cancellazione – Episodio 114

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La riforma del Terzo settore è iniziata nel mese di luglio 2017 quando il Governo, in attuazione della L. Delega 106/2016, ha provveduto all’emanazione di tre decreti legislativi contenenti la nuova disciplina del Cinque per mille (D. Lgs. 111/2017), dell’impresa sociale (D. Lgs. 112/2017) e della nuova figura rappresentata dagli “Enti del Terzo Settore” (D. Lgs. 117/2017). In particolare, con il D. Lgs. 117/2017 ha preso vita il Codice del Terzo settore (c.d. CTS) quale insieme di norme aventi la finalità di riordinare e semplificare in modo organico e sistematico l’attuale disciplina degli enti non commerciali.

Il Codice, composto da 104 articoli, nei primi 12 sancisce le finalità (art. 1) ed i principi generali (art. 2), definisce gli Enti del Terzo Settore – ETS (art. 4), le attività di interesse generale (art. 5) e le altre attività possibili (art. 6), le modalità di raccolta fondi (art.7), il concetto di patrimonio degli ETS con i vincoli di destinazione e devoluzione (artt. 8, 9 e 10), istituisce il Registro Nazionale del Terzo Settore (art. 11 – ove gli ETS dovranno essere iscritti per acquisire tale qualifica e poter applicare le agevolazioni fiscali per gli stessi previste), dispone l’utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (art. 12). Il CTS, stabilendo le norme applicabili agli ETS, ha previsto (seppur con tempistiche diverse e in parte non coordinate tra loro) l’abrogazione delle disposizioni finora vigenti. Nonostante le originarie intenzioni ispiratrici della riforma, l’intervento normativo in questione non ha rappresentato una vera e propria riorganizzazione globale del mondo non profit escludendovi, in primis, gli enti sportivi dilettantistici.

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Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.114 ETS la riforma del Terzo settore normativa ed inquadramento civilistico degli enti. Runts iscrizione e cancellazione” su Spreaker.

Chi sono gli enti del terzo settore

Sono enti del terzo settore:

  • le organizzazioni di volontariato;
  • le associazioni di promozione sociale;
  • gli enti filantropici;
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • le reti associative;
  • le società di mutuo soccorso;
  • le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
  • le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società
  • enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono considerati ETS limitatamente all’ attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS svolte, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto e in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del terzo settore, sia costituito un patrimonio destinato e tenute separatamente le scritture contabili.

Non sono enti del terzo settore:

  • le amministrazioni pubbliche;
  • le formazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro;
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile e dei corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta

Oggetto e scopo degli Enti del Terzo settore

Gli enti del terzo settore sono costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  • Mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, definite dall’art. 5.

Gli elementi qualificanti degli ETS sono;

  • lo svolgimento di interesse generarle, ovvero le attività definite dall’art 5 del D. Leg. 117/2017. L’ente del terzo settore deve inserire nel proprio statuto almeno una tra le 26 attività proposte ed esercitarla in via esclusiva o principale.
  • Le eventuali attività diverse. Lo statuto può prevedere lo svolgimento di eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’insieme delle risorse anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Iscrizione Runts

Gli enti del terzo settore (comprese le ONG, ai sensi dell’art. 89, c. 9) si iscrivono nel Registro Unico Nazionale del terzo settore ed indicano gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico al fine di potersi definire ETS e di applicare le agevolazioni fiscali e semplificazione specificatamente previste.

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Fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore (avvenuta il 4.08.2017). Il termine è stato più volte prorogato e fissato, da ultimo, fissato al 31.12.2022. Entro il medesimo termine, esse potevano modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese. Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del terzo settore o l’acronimo ETS.
Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel Registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Gli ETS devono redigere un bilancio di esercizio (criterio di competenza) formato da:

  • stato patrimoniale;
  • rendiconto gestionale (proventi e oneri);
  • relazione di missione (illustrativa delle poste di bilancio, andamento economico e gestionale dell’ente e modalità di perseguimento delle finalità statutarie).

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00 possono redigere un rendiconto secondo il criterio di cassa.

Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono:

  1. tenere le scritture contabili di cui all’art. 2214 C.C.;
  2. redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter C.C

Gli ETS devono istituire obbligatoriamente i seguenti libri sociali:

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  • libro degli associati o aderenti;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21.10.2020, n. 261 il decreto ministeriale, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell’art. 53, c. 1 D. Lgs. 3.07.2017, n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Con l’emanazione di tale provvedimento ha preso avvio la procedura di attivazione.

Con l’attivazione del RUNTS diverrà possibile, per associazioni non catalogabili come Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, essere riconosciute comunque come Enti del Terzo Settore mediante l’iscrizione in una delle altre sezioni nelle quali è strutturato il Registro. L’attivazione del RUNTS realizza uno dei due prerequisiti per la piena applicazione delle norme fiscali dettate dal D. Lgs. 117/2017 per gli Enti del Terzo Settore. Si dovrà attendere, tuttavia, il parere della Commissione Europea su tale materia perché la normativa fiscale contenuta nel Codice del Terzo Settore diventi pienamente operativa.

Organizzazione e competenze degli uffici del Runts

Ciascun Ufficio del Registro è composto da:

  • uno o più soggetti legittimati all’adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti dal RUNTS e degli altri provvedimenti dell’Ufficio previsti dal Codice;
  • uno o più responsabili dei procedimenti finalizzati all’adozione dei provvedimenti di iscrizione e o cancellazione;
  • uno o più addetti all’istruttoria dei procedimenti finalizzati alla predisposizione dei provvedimenti di cui sopra.

L’Ufficio competente è competente l’Ufficio della Regione o della Provincia autonoma sul cui territorio l’ente ha la propria sede legale, invece per le “Reti associative” è competente l’Ufficio statale del RUNTS.

L’interlocuzione con gli Uffici del RUNTS avviene esclusivamente per via telematica. A tal fine tutti gli Enti del Terzo Settore dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Iscrizione: presentazione della domanda

La domanda di iscrizione nel Runts è presentata telematicamente, con l’indicazione della sezione per la quale si richiede l’iscrizione, dal rappresentante legale dell’ente o della sua rete associativa presso l’ufficio competente. Assieme alla domanda dovranno essere depositati:

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  • atto costitutivo e statuto;
  • eventuali allegati (bilanci nel caso di enti che esercitano l’attività da uno o più esercizi, eventuale affiliazione ad una rete associativa).

L’ente che richiede l’iscrizione dovrà produrre apposita informazione antimafia qualora superi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità

L’ufficio del RUNTS, verificata la sussistenza delle condizioni, entro 60 giorni, dispone l’iscrizione dell’Ente.

Nel caso l’Ente produca un atto costitutivo o uno statuto predisposto dalla rete associativa alla quale eventualmente aderisce, purché su modello approvato dall’Ufficio dirigenziale presso il quale è costituito l’Ufficio statale del RUNTS, il termine di 60 giorni è ridotto a 30. In caso di domanda non corretta o incompleta, l’ufficio invita, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, l’Ente interessato ad integrare la documentazione fornita assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.

Allo scadere del termine per la definizione del provvedimento, qualora l’ufficio non abbia adottato nessun provvedimento espresso di iscrizione o di diniego, la domanda si intende comunque accolta (principio del silenzio – assenso). Avverso il provvedimento di diniego all’iscrizione è ammesso ricorso davanti al TAR.

Il notaio che assiste l’Ente del Terzo Settore costituito in forma di associazione o di fondazione che intenda conseguire la personalità giuridica contestualmente all’iscrizione al RUNTS, provvede a: .. verifica della sussistenza delle condizioni prescritte per l’iscrizione e della consistenza del patrimonio (che deve ammontare ad almeno € 15.000 per gli enti associativi, € 30.000 per le fondazioni); .. al deposito, entro 20 giorni, dell’atto costitutivo e dell’ulteriore documentazione necessaria.

L’ufficio del RUNTS competente qualora verifichi la regolarità formale della documentazione, provvede all’iscrizione entro 60 giorni; qualora riscontri irregolarità formali della domanda o della documentazione, invita il notaio a provvedere entro 30 giorni.

Aggiornamento delle informazioni del RUNTS

Nel Runts devono risultare, per ciascun ente, almeno le seguenti informazioni:

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  • la denominazione;
  • la forma giuridica;
  • la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie;
  • la data di costituzione;
  • l’oggetto dell’attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;
  • il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo;
  • le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
  • le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

Gli amministratori degli Enti hanno l’obbligo di comunicare, entro 30 giorni, con contestuale deposito dei relativi atti, i casi:

  • di riconoscimento della personalità giuridica;
  • di modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • di approvazione di delibere di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione;
  • i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
  • le generalità dei liquidatori;
  • la perdita della natura non commerciale dell’ente;
  • tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Ogni anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, gli amministratori devono trasmettere all’ufficio del RUNTS competente l’ultimo bilancio consuntivo approvato e il relativo verbale di approvazione, oltre che, se dovuto, il bilancio sociale.

In caso di mancato adempimento, l’ufficio del RUNTS invita l’Ente interessato ad adempiere assegnando un termine non superiore a 180 giorni scaduti i quali provvede alla cancellazione.
In caso di mancata ottemperanza alle comunicazioni obbligatorie, agli amministratori si applicano le seguenti sanzioni ex art. 2630 C.C.: una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 1.032;
se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo; se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

A cadenza triennale, gli uffici del RUNTS programmano la revisione del Registro al fine di verificare la permanenza dei requisiti di legge previsti per l’iscrizione anche con riferimento al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, acquisendo le informazioni e i documenti pertinenti.

Cancellazione

La cancellazione di un ente dal Runts può avvenire:

  • a seguito di istanza motivata da parte dell’Ente del terzo settore;
  • deposito del bilancio finale di liquidazione o dell’ordine dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 20 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile;
  • in caso di acquisizione di provvedimenti definitivi adottati dalla competente autorità giudiziaria o tributaria dai quali consegua una situazione di incompatibilità con la permanenza dell’Ente nel RUNTS;
  • per accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o tributaria;
  • inutile decorso del termine assegnato dall’ufficio del RUNTS per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni per le quali è prescritto l’obbligo di aggiornamento. Qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione dell’ente nella sezione all’interno del quale è stato iscritto, ma sussistano i requisiti per l’iscrizione in altra sezione del registro, l’Ente ha facoltà di presentare richiesta di migrazione.

L’ufficio del RUNTS adotta il provvedimento di cancellazione:

  • nel caso di presentazione di istanza motivata di cancellazione, una volta che ha acquisito la delibera assunta del competente organo;
  • nel caso di deposito del bilancio finale di liquidazione, una volta che sono stati adempiuti gli obblighi di devoluzione.

Nel caso di accertamento d’ufficio o accertata incompatibilità (accertata da un’autorità giudiziaria o tributaria), l’ufficio del RUNTS avvia il procedimento di cancellazione dandone notizia all’Ente interessato e assegnandogli un termine di 30 giorni per far pervenire proprie osservazioni o apposita documentazione o richiedere migrazione in altra sezione. In caso di mancate comunicazioni da parte dell’Ente interessato, l’ufficio procede alla cancellazione.

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Nel caso l’Ente produca documenti o informazioni, l’ufficio del RUNTS deve, nei successivi 60 giorni, terminare la procedura adottando i provvedimenti necessari.

Nel caso sia adottato un provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso il ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio. L’ente cancellato, nel caso in cui intenda proseguire comunque la sua attività, è tenuto a devolvere preventivamente il proprio patrimonio (rispettando l’art. 9 del D. Lgs. 117/2017), limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Runts.

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