Le pensioni dopo la Legge di Bilancio 2025

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Sulla Gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2024 n. 207 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025”.

Le principali novità per il 2025 possono essere così riassunte.

L’articolo 1, comma 162, della legge 213/2023 aveva previsto un aumento della finestra mobile, applicabile nei confronti dei lavoratori che intendono accedere alla pensione anticipata. Fermo restando i requisiti dei 41 anni e dieci mesi di contributi per le lavoratrici e 42 anni e dieci mesi per i lavoratori, per i soggetti iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug l’incremento è così stabilito:

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  • con requisiti perfezionati entro il 2024, rimane di tre mesi;
  • con requisiti perfezionati entro il 2025, viene elevata a quattro mesi;
  • con requisiti perfezionati entro il 2026, viene elevata a cinque mesi;
  • con requisiti perfezionati entro il 2027, viene elevata a sette mesi;
  • con requisiti perfezionati dal 2028, viene elevata a nove mesi.

Analoga disciplina (comma 163) si applicherà anche ai lavoratori precoci, cioè coloro che, rientrando in determinate categorie di lavoratori, accedono alla pensione anticipata con 41 anni di contributi, a condizione di aver almeno dodici mesi di contribuzione derivante da effettiva attività lavorativa prima del compimento del 19esimo anno di età.

Pertanto, i lavoratori precoci accederanno alla pensione con una finestra mobile di tre mesi ma, se la prestazione pensionistica risulterà a carico della Cpdel, Cps, Cpi e Cpug, la finestra mobile subirà gli incrementi summenzionati.

Nel caso di pensione in regime di cumulo, la finestra rimane di tre mesi.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

La legge 207/2024 disciplina:

  • al comma 161, la facoltà – da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti per accedere a “quota 103” o per accedere alla pensione anticipata, di esercitare la rinuncia al versamento dei contributi conto dipendente e di vedersi riconoscere tale somma ad incremento del “netto in busta”. La novità rilevante, rispetto alla precedente formulazione, è che tale somma non concorre alla formazione della base di calcolo dell’Irpef;
  • al comma 162, per il pubblico impiego, eleva il limite ordinamentale dei 65 anni al requisito anagrafico richiesto tempo per tempo per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
  • al comma 163, l’abrogazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 che obbligava le pubbliche amministrazioni a risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei soggetti che avevano maturato il requisito per l’accesso alla pensione anticipata entro il compimento del 65esimo anno di età e, comunque, prima del 67esimo anno di età;
  • al comma 164, l’abrogazione dell’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 che dava facoltà alle pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che avessero raggiunto i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata prima dei 65 anni di età;
  • al comma 165, la facoltà di trattenere in servizio fino al 70esimo anno di età, nel limite del 10 percento delle facoltà assunzionali, il personale dipendente, al ricorrere di determinate condizioni;
  • Dilazioni debiti fiscali

    Assistenza fiscale

     

  • al comma 166, l’ampliamento delle categorie che possono rimanere in servizio, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, fino al compimento del 70esimo anno di età;
  • al comma 169, l’introduzione di una nuova figura di soggetto contributivo “nativo 2025”, al quale viene riservata la facoltà di versare fino a due punti in più di contribuzione pensionistica;
  • al comma 173, la proroga di opzione donna con requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2024;
  • al comma 174, la proroga di “pensione quota 103”, con calcolo interamente contributivo;
  • al comma 175, la proroga dell’ape sociale;
  • al comma 179, l’aumento dello “sconto” sull’età anagrafica riservata alle lavoratrici che accedono alla pensione contributiva, con l’elevazione fino a sedici mesi in caso di quattro o più figli;
  • Contabilità

    Buste paga

     

  • al comma 181, la facoltà di utilizzare la previdenza complementare per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva o anticipata contributiva, al fine di perfezionare gli importi soglia richiesti dall’articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 06 dicembre 2011 n. 201;
  • al comma 183, l’elevazione dell’importo soglia e dell’anzianità contributiva previsti per l’accesso alla pensione anticipata contributiva (articolo 24, comma 11, decreto-legge 201/2011), nel caso di utilizzo della previdenza complementare.

Le novità formeranno oggetto di specifici approfondimenti, a seguito della pubblicazione delle circolari da parte dell’Inps o dei dicasteri competenti.

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