La Cassazione chiarisce come e quando impugnare l’avviso di presa in carico dell’Agenzia Entrate Riscossione a fronte di un accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate: termine e obbligo di litisconsorzio necessario.
Esistono due tipi di accertamenti fiscali: quello per così dire “ordinario” (che ormai costituisce l’eccezione), a fronte del quale, in caso di omesso pagamento, l’Agente per la Riscossione esattoriale emette la cartella di pagamento; e quello “immediatamente esecutivo”, che non necessita invece della cartella in quanto è esso stesso un titolo. Dopo la notifica di quest’ultimo, Agenzia Entrate Riscossione comunica al contribuente solo un avviso di presa in carico, con cui appunto lo informa di aver ricevuto mandato per avviare il pignoramento nei suoi confronti. Sul punto ci si è chiesto come impugnare l’avviso di presa in carico per un accertamento fiscale immediatamente esecutivo. Quando e come va contestato? Quali sono le ultime novità introdotte dalla Cassazione?
In questo articolo, faremo chiarezza su tali aspetti, analizzando le recenti sentenze della Corte di Cassazione (n. 21254/2023 e n. 22670/2024) e fornendo indicazioni pratiche per tutelare i propri diritti.
Cos’è l’avviso di presa in carico dell’accertamento esecutivo?
L’avviso di presa in carico dell’accertamento esecutivo è una comunicazione informale, inviata dall’agente della riscossione al contribuente, per informarlo che ha ricevuto un flusso telematico relativo a un accertamento impo-esattivo. Va inviato al contribuente con raccomandata o con PEC.
Inizialmente considerato una mera informativa, la Cassazione ha recentemente chiarito che lo stesso può essere impugnato dinanzi al Giudice a determinate condizioni.
Quando l’avviso di presa in carico deve essere impugnato?
L’avviso di presa in carico deve essere impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ne ha avuto piena conoscenza, ma solo se costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. È ciò che succede, ad esempio, quando non è stato ricevuto il previo e necessario avviso di accertamento immediatamente esecutivo (in quanto atto presupposto e prodromico ad esso).
In caso contrario, il difetto di notifica dell’atto precedente (appunto l’avviso di accertamento) non sarà più contestabile.
Se un contribuente riceve l’avviso di presa in carico senza aver mai ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, dovrà impugnare l’avviso di presa in carico entro 60 giorni per contestare il difetto di notifica dell’atto presupposto.
Per quali vizi si può impugnare l’avviso di presa in carico?
Le pronunce della Cassazione hanno chiarito che, nonostante l’avviso non abbia natura di provvedimento esecutivo né di sollecito di pagamento, ma sia solo un’informativa che l’agente della riscossione utilizza per comunicare la ricezione di dati relativi a un accertamento, esso diventa impugnabile se rappresenta il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa del Fisco. Questo implica che impugnando tale avviso, si può contestare anche l’atto lesivo precedente, non direttamente notificato ma rilevabile attraverso questa comunicazione.
Come si impugna l’avviso di presa in carico?
L’impugnazione dell’avviso di presa in carico deve avvenire tramite ricorso al giudice tributario competente.
Data la natura del documento, è necessario promuovere il litisconsorzio necessario tra l’agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate, come stabilito dall’articolo 14, comma 6 bis, Dlgs 546/1992. Tale disposizione si applica ora anche oltre l’ambito dell’avviso di presa in carico, estendendosi ad altri contesti in cui il contribuente apprende dell’atto impositivo da documenti come l’estratto di ruolo.
Quali sono le conseguenze della mancata impugnazione?
Se l’avviso di presa in carico non viene impugnato entro il termine di 60 giorni, il contribuente decade dal diritto di eccepire la mancata notifica dell’atto presupposto e la pretesa erariale si consolida.
Quali sono le criticità di questo orientamento?
L’orientamento della Cassazione sull’impugnazione degli atti della riscossione presenta alcune criticità in termini di coerenza sistematica, soprattutto in relazione al divieto di impugnazione della cartella di pagamento non notificata (articolo 12, comma 4, Dpr 602/1973). Sarà necessario attendere ulteriori pronunce della Suprema Corte per valutare l’evoluzione di questo filone interpretativo.
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