Docente di sostegno con titolo estero reintegrato dal Giudice del Lavoro – Terre Marsicane

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Avezzano – A stabilire la reintegra del docente di sostegno, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avezzano Antonio Stanislao Fiduccia, che accoglieva con decreto inaudita altera parte il ricorso d’urgenza presentato dall’avv. Salvatore Braghini della Gilda Insegnanti della provincia dell’Aquila.

Il professore della scuola secondaria di I grado, insegnante da alcuni anni in virtù di supplenze conferite dalla posizione occupata in I fascia GPS con riserva, aveva conseguito nel 2021 l’attestato formativo denominato “Corso in attenzione alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato dall’Università San Jorge de Zaragoza in Spagna. Aveva inoltrato domanda temlematica di riconoscimento al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema na-zionale di istruzione che, a distanza di 4 anni, concludeva il procedimento con un diniego all’istanza, preceduta da un preavviso di rigetto.

Il docente, tramite l’avv. Salvatore Braghini, proponeva immediatamente ricorso al TAR Lazio per chiedere l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di rigetto. Il Tribunale amministrativo, Sez. Quarta Ter, però, con ordinanza del 19.12.2024, disponeva la sospensione del processo fino alla definizione della questione pregiudiziale sollevata con una precedenza ordinanza del maggio 2024 alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Con detta ordinanza il Tar di Roma chiedeva alla CGUE se la circostanza per cui il titolo conseguito in Spagna non costituisce titolo di accesso all’insegnamento del sostegno nel Paese di conseguimento dello stesso fosse da ritenere ostativa o meno al riconoscimento in Italia in qualità di insegnante specializzato.

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Sul presupposto che la questione interpretativa si trovasse ancora sottoposta alla CGUE, il Giudice del lavoro si convinceva della necessità di dichiarare illegittimo sia il decreto di depennamento dalla GPS I Fascia sia la conseguente risoluzione del contratto del docente di sostegno, anche alla luce dell’ulteriore argomento speso dal legale del docente, relativo ad un altro caso del tutto analogo, per il quale lo stesso TAR Lazio, Sez. quarta Bis, aveva accolto, con decreto inaudita altera parte, l’istanza di sospensione del diniego di riconoscimento “Avuto riguardo alla giurisprudenza della sezione in materia di diniego di riconoscimento di titoli di specializzazione per l’insegnamento della disciplina del sostegno conseguiti in Spagna (cfr. sentenze: TAR Lazio, sezione IV bis, 6 settembre 2024, n.16214, n. 16213, n. 16207, 17 giugno 2024, n. 12280; ma anche ordinanze cautelari: TAR Lazio, sezione IV bis, 28 ottobre 2024, n. 4856, n. 4850); Considerati altresì i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18-22 del 2022, in tema di riconoscimento di titoli per l’insegnamento conseguiti in Nazioni della Comunità Europea” (TAR Lazio, Roma, Sez. IV-bis, n. r.g. 12416/2024, decreto 13.12.2024)”.

Il Giudice ha ritenuto altresì “sussistente l’urgenza di provvedere nelle more della convocazione della controparte, atteso che l’interruzione della supplenza appare lesiva non solo degli interessi (patrimoniali e professionali) del ricorrente, bensì anche della continuità didattica e, nello specifico, delle esigenze di sostegno dello studente disabile beneficiario ormai da 4 mesi all’attività didattico-educativa del ricorrente.

Ha quindi concluso ordinando al Ministero e all’Ambito Provinciale “di adottare ogni atto e comportamento necessario alla prosecuzione del rapporto di lavoro oggetto del contratto a termine stipulato il 2.9.2024 tra il ricorrente e l’Istituto Comprensivo”.

Il legale con l’occasione – prescindendo da una valutazione sui titoli esteri (che spetta esclusivamnente all’amministrazione e alla Magistratura) – ribadisce un appello già lanciato “affinché gli Uffici Provinciali non procedano con depennamenti da graduatorie e risoluzioni contrattuali poiché potrebbero essere, e gli uni e le altre, oggetto di sospensive da parte della Giustizia Amministrativa ovvero dei Tribunali Ordinari, costringendo a riassumere quegli stessi docenti di sostegno cui viene revocata la supplenza e finanche a dover liquidare loro un risarcimento del danno”. “Tale prudenza appare tanto più conveniente – afferma l’avv. Braghini – in quanto occorre tutelare l’utenza, trovandosi a circa metà anno scolastico, onde non privare repentinamente alunne ed alunni con disabilità del proprio docente di sostegno, dopo che quest’ultimi hanno stabilito con l’insegnante un rapporto didattico ed umano”. “Si finirebbe per provocare – conclude il legale – un forte disorientamento in studenti già segnati dalla fragilità ed anche nelle loro famiglie”.





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