Compensabile il ravvedimento speciale 2025

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Un’analisi della possibilità di compensare in F24 le imposte dovute in adesione al ravvedimento per gli anni dal 2018 al 2022

Le imposte sostitutive dovute in adesione del ravvedimento per gli anni 2018 a 2022 da versare a mezzo dei codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 50/2024 possono essere compensati in F24 con eventuali crediti disponibili.

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Questa è la conclusione a cui si giunge analizzando normativa e prassi di riferimento, prendendo spunto da un quesito posto da una collega.

Compensabile il ravvedimento speciale 2025

Come sappiamo, l’articolo 2 quater del DL n. 113/2024, come modificato dall’articolo 7 del DL n. 155 del 2024, ha istituito un apposito regime di ravvedimento delle annualità ancora accertabili a cui possono accedere ad ora i soli soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Cosa dispone la norma:

“1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.”

L’Agenzia delle Entrate, come detto, ha istituito i codici tributo per il versamento in adesione di quanto dovuto entro il 31 marzo prossimo in unica rata o fino ad un massimo di 24 rate mensili, ma va sempre sottolineato quanto disposto dal comma 9:

“il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’ articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.”

Da qui l’interesse per alcuni contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale di poter accelerare la formale adesione a versare almeno 1/24 del dovuto senza attendere il prossimo mese di marzo proprio per poter “bloccare sul nascere” eventuali esiti di controlli e verifiche in corso e/o in avvio. E più di qualcuno ha già avuto modo di beneficiare della celere istituzione dei codici per il versamento con modello F24, alcuni però evitando in via cautelativa almeno in questa prima fase di compensare il dovuto con crediti disponibili.

Ma è possibile compensare?

Vediamo ora cosa dispone il Dlgs n. 241 del 9 luglio 1997 all’articolo 17, quello che appunto regola le compensazioni:

“1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto…”

Il successivo comma 2 elenca analiticamente i tributi compensabili e alla lettera c) si può leggere quanto segue:

“2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;”

Da citare anche una relativamente recente pronuncia di prassi sul tema compensazioni, la risposta ad interpello n. 435/2022, in quanto un passaggio in essa contenuto è piuttosto chiaro nel definire il perimetro del cosa è compensabile:

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“La norma in parola, dunque, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario F24 al fine di assolvere, con un’unica operazione, il pagamento delle somme elencate al comma 2, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate. In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:

a) è inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h-ter del citato comma 2;

c) è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiama l’applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.”

La conclusione dell’analisi delle norme di riferimento non può quindi che dare esito positivo dato che l’imposta sostitutiva è una tipologia di tributo già prevista di default nell’elenco dei valori compensabili e la norma istitutiva non ne prevede espressamente l’esclusione.

Non resta altro che verificare caso per caso l’utilità o meno dell’adesione al ravvedimento, in attesa di eventuali possibili futuri sviluppi che possano modificarne la portata, magari estendendo l’istituto all’anno di imposta 2023 e perché no anche ai contribuenti che non hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale, ad ora esclusi.



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