Super-sismabonus 2025: occhio alla comunicazione dei SAL al PNCS

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Il Superbonus non è più la maxi-detrazione edilizia del “tutto
gratis” (o quasi) che il settore ha conosciuto nel 2020. Da allora,
come tutti sappiamo, le carte in tavola sono del tutto cambiate, a
partire dalla misura della sua aliquota, con il 110% che è ormai un
lontano ricordo.

Superbonus più complesso e meno generoso

A cambiare, però, non è stata solo la sua “generosità”, ma anche
il livello di complessità (e di certezza, come vedremo) dei
passaggi burocratici necessari per ottenerlo in maniera corretta.
Nel 2025, in particolare, chi ha ancora i lavori in corso dovrà
adottare alcune cautele in più, soprattutto in relazione agli
interventi antisismici. Da settembre scorso, infatti, sono
operativi i nuovi obblighi comunicativi disposti dal DL 39/2024,
che prevedono il caricamento di specifici dati sul Portale
Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS).

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Si tratta di una procedura relativamente nuova, regolata nel
dettaglio dal DPCM 17 settembre 2024, che ne ha
specificato le modalità pratiche e ne ha scandito i termini, il cui
mancato rispetto comporta l’applicazione di una sanzione pari a
10.000 euro, o persino la decadenza dall’agevolazione.

Tuttavia, l’adempimento porta con sé una serie di ombre non
ancora dissolte, e proprio in relazione ai termini entro cui
procedere col caricamento dei dati, i dubbi non sono pochi. Tutto
dipende, infatti, dalla “data di approvazione del SAL”,
lasciando nell’incertezza tutti quei cantieri in cui – in maniera
lecita – i SAL non sono affatto presenti.

I contenuti della comunicazione

Nel rispetto del D.L. n.
39/2024
, il DPCM 17 settembre 2024 ha innanzitutto specificato
a chi si applicano i nuovi obblighi comunicativi.

Nel dettaglio, questi ultimi scattano per i beneficiari del
Superbonus che hanno presentato la CILAS prima del 31 dicembre 2023
senza aver terminato i lavori entro la stessa data, ma anche a
coloro che l’hanno presentata a partire dal 1° gennaio 2024. In
sostanza, cioè, tutti i cantieri avviati dal 2024 devono rispettare
l’adempimento.

A dover accedere al PNCS e provvedere al caricamento delle
informazioni sono il progettista, il direttore dei lavori e il
collaudatore statico (se presente). I dati da comunicare, oltre a
quelli contenuti nelle asseverazioni già previste per il
Super-Sismabonus dal DM 58/2017, riguardano:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli
    interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 fino al 30 marzo
    dello stesso anno (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute
    successivamente al 30 marzo 2024 e fino al 2025;
  • le percentuali di detrazione spettanti.

I termini per il 2025

Il DPCM, poi, ha stabilito due termini diversi in base alla data
di approvazione dei SAL. Al suo art. 6, infatti, ha specificato che
per tutti i SAL approvati prima del 1° ottobre 2024, la
trasmissione dei dati doveva avvenire entro il 31 ottobre 2024,
data poi posticipata al 30 novembre dal successivo DPCM 29 ottobre
2024.

Per quanto riguarda invece i SAL post-1° ottobre 2024 (e dunque
anche quelli approvati nel corso nel 2025), la norma ha stabilito
l’obbligo di procedere con la comunicazione “entro trenta
giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione
del SAL”
.

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Occhio all’incarico professionale

Ciò significa, in sostanza, che nell’anno in corso ogni SAL
approvato dovrà essere seguito a stretto giro (entro 30 giorni,
appunto) dall’adempimento comunicativo, cosicché i beneficiari
dovranno assicurarsi innanzitutto di aver incaricato i propri
tecnici di svolgere tale compito.

Infatti, in mancanza di previsioni esplicite in tal senso
all’interno dei contratti di prestazione d’opera sottoscritti con
gli stessi, essi potrebbero “rifiutarsi” di procedere con la
compilazione dei dati, considerate anche le incertezze che ruotano
intorno a tale adempimento, che viene comunque rispettato sotto la
loro responsabilità tecnica.

La situazione risulta particolarmente delicata nel caso in cui
il committente dei lavori sia una compagine condominiale, poiché
spesso non è il condominio in sé ad aver sottoscritto i contratti
con i tecnici, ma il General Contractor, aggiungendosi così un
livello in più di complessità nel comprendere se l’obbligo sarà
effettivamente rispettato in tempo.

E se i SAL non ci sono?

Come si è detto, poi, nello scandire i tempi dell’obbligo
comunicativo il DPCM fa riferimento ai SAL, persino “approvati”
(dall’impresa esecutrice, s’intende) e non solo “emessi”, lasciando
così nel dubbio una serie di situazioni pratiche nelle quali i SAL
non sono esistenti.

La compilazione dei SAL, infatti, non è affatto un obbligo
previsto per la fruizione del Superbonus, per il quale al massimo è
una possibilità in caso di cessione del credito e sconto in
fattura.

Qual è allora, in assenza di SAL, il termine entro cui
provvedere? Si tratta di un vuoto importante, considerata la
previsione di una sanzione elevata per i ritardi.

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A tale vuoto, si è provato a rimediare tramite una risposta
pubblicata sul sito del PNCS, nella sezione “FAQ”, creando, però,
ancora più incertezza.

La FAQ 25, infatti, ha complicato il quadro rispondendo alla
domanda:

“Cosa succede se non è mai stato creato un SAL per una
pratica?”

Risposta: “La data di riferimento per l’applicazione
dell’obbligo normativo coincide con quella di adozione di ciascun
SAL; in assenza di SAL emessi tale obbligo resta temporalmente
indeterminato”
.

Sembrerebbe, cioè, che chi non ha approvato alcun SAL sia
“salvo” dalla sanzione di 10.000 euro, considerato che l’obbligo
esiste ma non avrebbe una scadenza precisa.

Tuttavia, è bene ricordare che il valore di tale risposta non è
di certo equiparabile a quello di una norma di legge, o di una
risposta ufficiale da parte del legislatore nelle sedi
opportune.

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Saldo e stralcio

 

A cura di Cristian
Angeli

ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it





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