Risposta – L’articolo 1, comma 12, della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, GU 305 del 31 dicembre 2024) ha ampliato, solo per l’anno 2024 e con effetti sul 2025, la soglia di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della legge 190/2014 da 30.000 a 35.000 euro. Per quanto sopra, i contribuenti che hanno conseguito redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati nel 2024, di ammontare superiore a 30.000 euro ed inferiore a 35.000 euro, potranno accedere e/o mantenere il regime forfettario nel 2025.
Siccome ci si trova dinnanzi ad una modifica apportata alla norma che muta le condizioni di accesso al regime agevolato, in termini generali vale quanto previsto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, secondo il quale – in deroga al vincolo triennale disposto dall’articolo 3 del medesimo decreto nel caso di opzione per regimi di determinazione dell’imposta – è possibile la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. Tuttavia, in questo caso si ritiene che il riferimento alla disposizione di cui al D.P.R. 442/1997 non sia attinente, poiché la modifica introdotta alla norma che disciplina l’accesso o la permanenza al regime forfettario interviene su un aspetto che, nel caso specifico, è del tutto ininfluente, visto che il contribuente non consegue redditi di lavoro dipendente o assimilati. Di fatto, quindi, la modifica operata all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della legge 190/2014 ad opera della legge di bilancio 2025 è, per questo contribuente, del tutto irrilevante.
Piuttosto, nell’ottica dell’adozione nel 2025 del regime forfettario, occorre guardare all’evoluzione della prassi in materia di cambio di regime contabile “da” e “verso” il regime forfettario, al fine di valutare se sussista vincolo triennale alla luce della “scelta” di mantenere il regime ordinario nel 2024 seppure vi fossero i requisiti di accesso al forfettario.
Sul punto, ormai, pare non sussistano più dubbi. Dapprima l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 64/E del 14 settembre 2018 aveva chiarito, ma con riferimento alle imprese, che l’adozione del regime semplificato, anche in presenza di opzione per il criterio di determinazione reddituale della “cassa virtuale” di cui all’articolo 18 comma 5 del D.P.R. 600/1973, non vincolava il contribuente alla permanenza nel regime semplificato per un triennio, poiché sia il regime semplificato che il regime forfettario sono “regimi naturali”.
A seguire era intervenuta la risposta ad interpello 107/2019, specificatamente afferente ai lavoratori autonomi, che riguardava proprio il caso del mutato quadro normativo. Tale risposta specificava che la risoluzione 64/E/2018 era afferente alle imprese, e che nel caso specifico invece occorreva guardare appunto al D.P.R. 442/97. Da qui, il timore che l’indicazione contenuta nella Risoluzione 64/E del 14 settembre 2018 fosse (inspiegabilmente) riferibile solo alle imprese.
A chiarire il tutto, è intervenuta la direzione Regionale dell’Abruzzo, con risposta ad interpello n. 915-994/2021, nella quale è possibile trovare conferma dell’ovvio, ovverosia che le indicazioni della Risoluzione 64/E del 14 settembre 2018 sia applicano anche ai lavoratori autonomi.
Lo snodo, più precisamente, sta proprio in quanto indicato dalla citata Risoluzione, nella quale era stato chiarito che il regime forfettario ed il regime semplificato sono, entrambi, regimi naturali per il contribuente. Ciò significa che nel momento in cui venga “scelto” o, come nel nostro caso “non scelto” uno dei due regimi, pur sussistendo i requisiti, non si sta esprimendo alcuna opzione, e visto che non vi è opzione, nemmeno sussiste vincolo triennale.
In conclusione, nel caso descritto il contribuente può adottare il regime forfettario nel 2025 se rispetta tutti i requisiti, senza preoccuparsi di vincoli triennali, poiché semplicemente transita dal precedente regime “naturale”, che per i professionisti è sempre quello semplificato, ad un altro regime “naturale”, il forfettario.
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