Con la legge di Bilancio
2025 (Legge n. 207/2024) sono previste delle novità
per l’utilizzo del Bonus Casa e dell’Ecobonus. Sul punto, ENEA
segnala che sta provvedendo all’aggiornamento dei portali Detrazioni Fiscali e Bonus Fiscali e che la conclusione
degli aggiornamenti sarà comunicata dallo stesso Dipartimento per
l’efficienza energetica.
Legge di Bilancio 2025, Bonus Casa ed Ecobonus: ENEA
aggiorna i portali
Ricordiamo che il Bonus Casa, fino al 31 dicembre 2024, ha
consentito di usufruire di ina detrazione IRPEF pari al 50% delle
spese sostenute, nel limite massimo di 96.000 euro per interventi
eseguiti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, SU un limite
massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità.
Con la legge di Bilancio 2025, queste condizioni si mantengono
solo per interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad
abitazione principale e sostenuti dai titolari del diritto di
proprietà o di un diritto reale di godimento; in tutti gli
altri casi, la detrazione scende al 36% su un massimale di spesa
parti a 48mila euro.
Non solo: per soggetti con reddito complessivo a 75mila
euro, l’importo di spesa detraibile sarà calcolato in base a
coefficienti specifici relativi al numero di figli e all’eventuale
presenza di figli con disabilità.
Per questo motivo, nelle more del completamento degli
aggiornamenti ENEA consiglia di attendere prima d’inviare:
- schede descrittive per lavori conclusi nel 2024, ma per i quali
parte delle spese da detrarre sia stata sostenuta nel
2025; - asseverazioni interessate dalle disposizioni normative della
Legge n. 207/2024, poiché eventuali incongruenze dovranno essere
sanate dall’asseveratore annullando il codice di protocollo e
trasmettendo di nuovo l’asseverazione.
Nel frattempo, è comunque possibile inviare le schede
per lavori conclusi nel 2024.
Portali Enea: aggiornate le sezioni Bonus Casa ed Ecobonus
2024
Ricordiamo che tramite il portale detrazionifiscali.enea.it è
possibile inviare l’asseverazione relativa a interventi di
miglioramento energetico, entro 90 giorni dalla
fine dei lavori o del relativo stato di avanzamento nelle seguenti
sezioni del portale ENEA:
- Bonus casa: qui è possibile caricare,
modificare e consultare le schede descrittive degli interventi di
efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste
dall’art. 16-bis, comma 1, lettera h), del d.P.R. n. 917/1986. - Ecobonus: in questa sezione è possibile invece
caricare, modificare e consultare le schede relative agli
interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali ex
legge n. 296/2006 e art. 14 D.L. n. 63/2013 (detrazioni dal 50%
all’85%) e Bonus facciate. - Super Ecobonus 70%: riservata al caricamento,
alla modifica e alla consultazione delle asseverazioni e delle
schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle
agevolazioni al 70% previste per il 2024 per lavori
Superbonus.
Comunicazione dati a Enea: occhio all’omesso o tardivo
invio
Cosa succede nel caso di mancata o tardiva trasmissione dei dati
ad Enea? La risposta non è una sola, perché dipende da qual è
l’agevolazione a cui si sta facendo riferimento.
Bonus Casa: l’omesso o tardivo invio della comunicazione non
compromette l’accesso alle detrazioni: conferma ne sono la
risoluzione n. 46/2019 e la circolare
dell’8 luglio 2020, n. 19/E dell’Agenzia delle
Entrate, nelle quali si ribadisce che la comunicazione è necessaria
per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la
realizzazione degli interventi senza che ritardo o omissione nella
comunicazione possano implicare comunque la perdita del diritto
alle detrazioni.
Diversa invece la situazione nel caso di Ecobonus e
SuperEcobonus: la tardiva comunicazione ad Enea degli interventi di
riqualificazione energetica oggetto delle agevolazioni fiscali di
cui all’art. 1, commi 344 e seguenti, della Legge n. 296/2006
“determina la perdita delle agevolazioni. Conferma ne è
l’ordinanza
della Corte di Cassazione del 21 novembre 2022, n.
34151 secondo cui “l’assolvimento di detto onere
costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione
stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare
una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in
questione, mentre il riconoscimento dell’agevolazione oltre i
confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga
ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in
quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta
interpretazione”.
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