Dopo avere esaminato le modifiche apportate alla mediazione dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216, in questo scritto tratteremo della negoziazione assistita.
La novella ha lo scopo di semplificare e digitalizzare le procedure e di incentivare l’uso di questo strumento di risoluzione alternativa delle controversie. Queste modifiche sono state introdotte modificando il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162.
Modalità di svolgimento della negoziazione
La negoziazione può svolgersi in modalità telematica. Gli atti del procedimento, incluso l’accordo conclusivo, sono formati e sottoscritti nel rispetto del codice dell’amministrazione digitale. Quando l’accordo è sottoscritto in modalità analogica, la sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata.
È sempre possibile per le parti chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, assicurando la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
Non è possibile svolgere con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l’acquisizione delle dichiarazioni del terzo.
Negoziazione assistita in materia di famiglia
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita può essere trasmesso telematicamente al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione. L’atto produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali in materia di separazione, divorzio, affidamento e mantenimento dei figli. Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell’accordo hanno effetti obbligatori.
L’accordo, munito di nullaosta o autorizzazione, è trasmesso al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
Patrocinio a spese dello Stato
È assicurato il patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita, con le stesse modalità previste per la mediazione. Se l’avvocato è iscritto in un distretto di corte d’appello diverso da quello di competenza, non sono dovute spese e indennità di trasferta. L’interessato, se il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicitàdi quanto in essa indicato. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie l’istanza di ammissione anticipata è trasmessa all’ufficio finanziario competente per le verifiche.
Altre modifiche includono:
L’introduzione della possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati, attività istruttoria stragiudiziale, consistente nell’acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti.
La previsione che gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori.
La possibilità per le parti di stabilire la corresponsione di un assegno in unica soluzione in caso di negoziazione assistita avente ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell’unione civile, con valutazione di equità effettuata dagli avvocati.
La legge prevede espressamente che gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita, in particolare quelli contenenti patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori, siano conservati, in originale, presso i Consigli dell’ordine degli avvocati.
I difensori hanno l’obbligo di trasmettere questi accordi in originale ai Consigli dell’ordine degli avvocati. La violazione di tale obbligo comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori. Questa sanzione è analoga a quella prevista dal comma 4 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014.
La ratio della sanzione è di garantire la corretta conservazione degli accordi e la loro accessibilità per le parti e per i terzi interessati.
Modalità di trasmissione degli accordi:
Gli accordi devono essere trasmessi senza indugio al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, tramite posta elettronica certificata (PEC) o altro sistema di recapito elettronico certificato qualificato.
Il Consiglio dell’ordine è responsabile della conservazione degli accordi in un apposito archivio.
Il Consiglio dell’ordine rilascia copie autentiche degli accordi alle parti e ai difensori che li hanno sottoscritti.
Efficacia degli accordi e conservazione:
Gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita hanno effetti obbligatori e possono contenere patti di trasferimento immobiliare.
La conservazione degli accordi è disciplinata dall’articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativo al codice dell’amministrazione digitale.
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