Patente a crediti in edilizia, nuove FAQ: ingegneri e architetti sono esclusi dall’obbligo | Articoli

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I soggetti tenuti al possesso della patente a crediti in edilizia sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi dall’obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ad esempio ingegneri, architetti, geometri.

Arrivano nuovi, importanti chiarimenti in materia di patente a crediti in edilizia, in vigore dallo scorso 1° ottobre 2024.

L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha infatti pubblicato 10 ulteriori risposte che fanno chiarezza sull’obbligo di possesso della patente e su aspetti piuttosto importanti come, ad esempio, l’esclusione dal perimetro di applicazione per il lavoro di ingegneri e architetti e le responsabilità dell’impresa appaltatrice/committente nei confronti di quella esecutrice, a livello di controllo del possesso della stessa.

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Patente a crediti: breve riepilogo

L’obbligo della patente è per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili anche se con sede UE o extra UE.

Per ottenere la patente, è necessario presentare una domanda online presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornendo documentazione relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio, regolarità contributiva (DURC), conformità fiscale e designazione del responsabile della sicurezza. 

La patente a crediti è quindi un sistema di qualificazione per le imprese edili basato su un punteggio iniziale di 30 crediti, con la possibilità di accumularne fino a 100 nel corso degli anni.

Per poter operare, servono almeno 15 crediti.

 

Patente a Punti per la sicurezza in Edilizia: norme, funzionamento e obiettivi

A partire dal 1° ottobre 2024, è entrata in vigore la patente a crediti per il settore edile, un sistema di qualificazione che assegna punteggi alle imprese sulla base della sicurezza sul lavoro.

Tutte le informazioni di dettaglio in questo articolo!

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Rilascio della patente: differenza tra esenzione giustificata e non obbligatorietà

Nella FAQ n.17 si sottolinea che, come riportato nella circ. n. 4/2024 in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche il portale consente di indicare la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.

Nello specifico:

  • la “non obbligatorietà” dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
  • l’“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento).

 

Ingegneri, architetti e geometri esclusi dall’obbligo

Nella FAQ. n. 18 si sottolinea che, come chiarito dalla circ. n. 4/2024 “i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”.

Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.

 

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Idraulici e vetrai inclusi nell’obbligo

Nella FAQ n.19 si evidenzia, invece, che le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette alla patente a crediti.

Pertanto, il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attività per le quali si opera “fisicamente” nei cantieri e, dunque, per le quali si è tenuti al possesso della patente a crediti.

 

L’impresa appaltatrice deve ‘controllare’ la patente di quella esecutrice

Nella FAQ n.22 si sottolinea che l’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.

La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori.


LE NUOVE FAQ SULLA PATENTE A CREDITI SONO SCARICABILI IN ALLEGATO

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