Agevolazioni prima casa per il cittadino italiano residente all’estero, quali sono le regole — idealista/news

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Le agevolazioni prima casa spettano al cittadino italiano residente all’estero? Per capirlo bisogna esaminare il Dpr 131/1986, in particolare la nota II-bis (comma 1, lettera a) della Tariffa Parte 1 Articolo 1. A sottolinearlo è il Fisco in risposta al quesito presentato da un contribuente. Si ricorda che, grazie al beneficio fiscale, è possibile, se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, versare un’imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%), un’imposta ipotecaria fissa di 50 euro e un’imposta catastale fissa di 50 euro; se il venditore è un’impresa, con vendita soggetta a Iva, versare un’Iva ridotta al 4% (invece che 10%), un’imposta di registro fissa di 200 euro, un’imposta ipotecaria fissa di 200 euro e un’imposta catastale fissa di 200 euro. 

A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Sono un italiano emigrato all’estero per lavoro (Regno Unito). Potrei acquistare una casa su tutto il territorio italiano usufruendo dei benefici prima casa senza l’obbligo di prendere la residenza nel Comune dove si trova l’immobile?”. 

Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha innanzitutto precisato che “per rispondere in modo esaustivo al quesito del lettore bisognerebbe conoscere altri elementi (ad esempio, possesso di altri immobili in Italia o godimento delle agevolazioni per un precedente acquisto)”, successivamente ha riportato le condizioni previste dalla nota II-bis (comma 1, lettera a) della Tariffa Parte 1 Articolo 1 del Dpr 131/1986

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Secondo quanto previsto dalle disposizioni, possono accedere alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa le persone fisiche che, contestualmente: 

  • si sono trasferite all’estero per ragioni di lavoro (per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, e non necessariamente subordinato), il trasferimento deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile (se avviene in un momento successivo non è possibile usufruire del beneficio fiscale); 
  • hanno risieduto in Italia per almeno cinque anni (anche non in maniera continuativa), o hanno svolto in Italia, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile; 
  • acquistano l’immobile nel Comune di nascita o in quello in cui avevano la residenza (o in cui svolgevano la loro attività prima del trasferimento). 

Il Fisco ha poi però sottolineato che per poter beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa devono ricorrere anche le condizioni indicate alle lettere b) e c) della citata nota II-bis, quindi l’assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune e novità nel godimento dell’agevolazione. Il cittadino italiano residente all’estero che intende beneficiare delle agevolazioni prima casa non deve invece stabilire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato

Agevolazioni prima casa per i cittadini italiani residenti all’estero, cosa dice il Dpr 131/1986 

Per quanto riguarda le agevolazioni prima casa per i cittadini italiani residenti all’estero, il Dpr 131/1986, alla Tariffa Parte 1 Articolo 1, nota II-bis, comma 1, lettera a), b), c) nota II-bis nel dettaglio stabilisce che: 

  • ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: 
  • a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; 
  • b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; 
  • c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all’articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all’articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all’articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all’articolo 1, comma 2, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all’articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
     



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