Confartigianato, novità dalla Legge 203/2024: modifiche al testo unico sulla sicurezza

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VITERBO – Confartigianato Imprese di Viterbo rende noto che è ufficialmente entrata in vigore la legge 13 dicembre 2024, n. 203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, contenente importanti novità in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornamenti che interessano il D.Lgs. 81/08 s.m.i., il testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Queste novità, in vigore dal 12 gennaio 2025, mirano a migliorare, rafforzare la tutela dei lavoratori e a semplificare alcune procedure aziendali.

Ecco alcune delle principali modifiche apportate al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI (ART. 12):
Composizione: la Commissione includerà almeno quattro membri con competenze giuridiche, mantenendo invariato il numero complessivo dei componenti.
Obiettivo: Garantire interpretazioni normative più accurate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

RELAZIONE ANNUALE SULLA SICUREZZA (Art. 14 – bis)
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà presentare ogni anno, entro il 30 aprile, una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro riferita all’anno precedente. Lo stabilisce l’articolo 14-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Contenuto: Il documento, che sarà sottoposto all’esame delle Camere, fornirà una sintesi dettagliata delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e illustrerà gli interventi programmati per rafforzare le attività di prevenzione per l’anno in corso.

MEDICI COMPETENTI: NUOVE VERIFICHE SUI REQUISITI (ART. 38):
Verifica dei Requisiti: Il Ministero della Salute controllerà periodicamente, attraverso l’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il mantenimento dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco dei medici competenti.
Obiettivo: Assicurare un costante aggiornamento professionale dei medici competenti.

SORVEGLIANZA SANITARIA: MAGGIOR EFFICIENZA E FLESSIBILITÀ (ART. 41):
Le principali novità includono:
1. Visite mediche pre-assunzione: la visita medica preventiva potrà essere effettuata anche prima dell’assunzione. Questo consentirà di valutare l’idoneità del lavoratore ancor prima dell’ingresso in azienda, riducendo tempi e rischi di non conformità.
2. Visite mediche per assenze prolungate: in caso di assenze superiori a 60 giorni, il medico competente deciderà se effettuare una visita medica al rientro del lavoratore; se la visita non è necessaria, il medico sarà comunque obbligato a esprimere un giudizio di idoneità sulla base delle condizioni cliniche disponibili.
3. Riduzione degli esami ripetitivi: per evitare duplicazioni, il medico competente potrà utilizzare indagini ed esami già effettuati dal lavoratore, purché siano compatibili con le finalità della visita e aggiornati. Questo rappresenta un passo avanti verso la semplificazione delle procedure.

UTILIZZO DI LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI (ART. 65): NUOVE REGOLE
Un aspetto cruciale della nuova regolamentazione riguarda la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro. Il datore di lavoro che intende utilizzare locali sotterranei o semisotterranei è tenuto a informare preventivamente l’Ispettorato, fornendo la documentazione che attesta la conformità ai requisiti previsti.
Condizioni: consentito l’uso per attività lavorative se le lavorazioni non producono emissioni di agenti nocivi e se sono rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima previsti dall’Allegato IV del D. Lgs. 81/08.
Procedura: Il datore di lavoro deve comunicare l’uso di tali locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite PEC, allegando la documentazione richiesta. I locali possono essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo diverso parere dell’INL. Questa modifica risponde all’esigenza di sfruttare in sicurezza spazi non convenzionali, sempre più utilizzati nelle realtà urbane e industriali. L’INL (Ispettorato nazionale del lavoro) pubblicherà una circolare esplicativa per fornire indicazioni dettagliate sulla documentazione necessaria per la comunicazione, offrendo così un supporto operativo alle aziende.

ADDIO ALLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO NEI CANTIERI: SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE EDILI
Abrogata la norma che obbligava i datori di lavoro del settore edile a dotare il personale di una tessera di riconoscimento. L’articolo 304, comma 1, lettera b), interviene sull’articolo 36-bis del D.L. n. 223/2006, cancellando i commi 3, 4 e 5 che introducevano tale adempimento. La decisione mira a una semplificazione amministrativa per le imprese, in quanto l’obbligo in questione risulta già contemplato dagli articoli 26, comma 8, e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Quest’ultimo decreto, infatti, disciplina già la materia e prevede anche sanzioni amministrative per i trasgressori, rendendo di fatto superflua la precedente normativa. In sintesi, si elimina una duplicazione normativa a vantaggio di una maggiore chiarezza e snellimento burocratico per il settore delle costruzioni.

CASSA INTEGRAZIONE E LAVORO: NOVITÀ IN ARRIVO CON IL DECRETO
Un nuovo decreto introduce importanti modifiche all’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, una norma cruciale che regola la compatibilità tra la cassa integrazione e lo svolgimento di altre attività lavorative. Questa revisione potrebbe avere un impatto significativo su molti lavoratori, definendo in modo diverso i limiti entro cui è possibile percepire il sostegno al reddito e contemporaneamente svolgere un’altra occupazione.
Tuttavia, il documento dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) non fornisce dettagli specifici sulle nuove disposizioni. Pertanto, per una comprensione completa delle modifiche introdotte, si raccomanda vivamente di consultare il testo integrale della legge. Solo attraverso un’attenta lettura della fonte normativa sarà possibile chiarire appieno le nuove regole sulla compatibilità tra cassa integrazione e attività lavorativa.
Sulle novità contenute nella Legge 203/2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato alcuni utili indicazioni nell’ambito della nota INL 9740/2024

L’area Ambiente, Sicurezza e Formazione di Confartigianato Imprese di Viterbo è a disposizione delle imprese che vogliono assicurarsi di essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme. Gli uffici di Confartigianato Viterbo, infatti, sono in grado di fornire un servizio di consulenza, integrato e su misura, per tutte le imprese che in questo modo possono rispettare gli standard, ottenere le certificazioni richieste e assolvere tutti gli adempimenti in materia di salute, ambiente e sicurezza. In particolare, l’area Ambiente, Sicurezza e Formazione si occupa di ambiente, sicurezza, sicurezza nei cantieri, igiene alimentare, formazione obbligatoria e sorveglianza sanitaria, sostenendo le aziende attraverso l’individuazione delle soluzioni più adeguate in base alle diverse esigenze. Per informazioni e per fissare un appuntamento è possibile contattare i seguenti recapiti: 0761-337942/12 o scrivere via mail a elisa.migliorelli@confartigianato.vt.it – e.perniconi@confartigianato.vt.it

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