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Dall’ARERA arrivano le modalità operative per consentire ai clienti domestici vulnerabili di accedere al Servizio a Tutele Graduali. La misura è prevista dalla Legge Concorrenza 2024

Bollette a tutele graduali: i clienti vulnerabili potranno aderire al servizio predisposto da ARERA entro il 30 giugno 2025.

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Il 22 gennaio 2025 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha pubblicato le modalità operative per consentire ai clienti domestici vulnerabili di accedere al Servizio a Tutele Graduali.

Il regime in questione è transitorio e si applica ai clienti del mercato elettrico che a partire dal 1° luglio 2024 non hanno scelto un fornitore sul mercato libero dell’energia elettrica.

La possibilità di accedere al Servizio a Tutele Graduali deve essere richiesta dai clienti al proprio esercente di fornitura di energia elettrica.

Bollette e tutele graduali: adesione fino al 30 giugno 2025

Con un comunicato stampa diffuso il 22 gennaio 2025, l’ARERA ha reso note le modalità operative per consentire l’accesso al Servizio a Tutele Graduali ai soggetti vulnerabili.

Secondo Assoutenti coloro che effettueranno il passaggio al STG potranno ottenere un risparmio medio di almeno 113 euro sulle bollette della luce.

L’estensione del STG è prevista dall’articolo 24 della Legge Concorrenza 2024, la quale prevede che i clienti domestici vulnerabili possano aderire al regime agevolato per le bollette elettriche entro il 30 giugno 2025.

Le condizioni contrattuali del Servizio a Tutele Graduali corrispondono a quelle delle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (offerte PLACET) con riferimento ai seguenti aspetti:

  • tempistiche di fatturazione: bimestrale;
  • garanzie richiesta al cliente:
    • nessuna nel caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito;
    • in tutti gli altri casi, addebito del deposito cauzionale, nella prima bolletta, pari a 11,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata;
  • modalità di pagamento: domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure bollettino.

L’accesso è possibile anche per coloro che entro la data sopracitata rispecchieranno uno dei requisiti di vulnerabilità previsti, ovvero:

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  • essere in condizioni economicamente svantaggiate (percettori del bonus sociale) o versare in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
  • convivere con persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
  • rientrare tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992
  • avere utenze ubicate nelle isole minori non interconnesse;
  • avere utenze ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  • avere età superiore ai 75 anni.

Per aderire al Servizio a Tutele Graduali, il cliente in questione deve farne esplicita richiesta al gestore della propria fornitura di energia elettrica.

Si ricorda che i clienti vulnerabili hanno anche la facoltà, riservata esclusivamente a loro, di accedere al Servizio di Maggior Tutela, il cui prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il primo trimestre 2025 è di 31,28 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse.

Di seguito si rende disponibile la delibera dell’ARERA riguardo l’estensione del STG.

Delibera n. 10/2025 ARERA
Delibera ARERA riguardo l’estensione del STG ai clienti domestici vulnerabili

Bollette e tutele graduali: gli esercenti devono fornire informazioni sul Servizio a Tutele Graduali

Come stabilito dall’ARERA, a partire dal 21 gennaio 2025 gli esercenti del STG hanno 30 giorni di tempo per pubblicare sui propri siti internet:

  • le modalità e i canali con cui i clienti domestici vulnerabili possono chiedere informazioni nonché le prestazioni relative al STG;
  • la documentazione necessaria, inclusi i moduli di autocertificazione predisposti dall’ARERA per attestare i requisiti di vulnerabilità;
  • i riferimenti al numero verde dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente e alla sezione dedicata del sito ARERA.

Per quanto riguarda il primo punto, devono essere predisposti almeno un canale telefonico, un canale digitale e, dove disponibile, lo sportello fisico.

Inoltre, i siti degli esercenti devono anche presentare le informazioni sui termini di ripensamento di cui beneficia il cliente qualora il contratto sia sottoscritto al di fuori dei locali commerciali o a distanza, ad esempio per via telefonica.

Di seguito si rende disponibile il comunicato stampa diffuso da ARERA il 22 gennaio 2025

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per le imprese

 

Comunicato stampa ARERA 22 gennaio 2025
Comunicato stampa ARERA relativo all’estensione del STG per i clienti domestici vulnerabili



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