Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha presentato a Palazzo Chigi il disegno di legge delega per il ritorno dell’Italia alla produzione di energia nucleare sostenibile. Il provvedimento, intitolato “Delega al governo in materia di nucleare sostenibile” elaborato dal Mase, è composto da quattro articoli.
Si prevede che il governo abbia 24 mesi dall’entrata in vigore della legge per adottare decreti legislativi volti a regolamentare la produzione di energia nucleare sostenibile sul territorio nazionale.
Il testo sottoposto al Consiglio dei Ministri fonda su quattro obiettivi. Il primo riguarda la sicurezza nazionale in quanto, si legge nella relazione, “l’indipendenza energetica mette in sicurezza l’approvvigionamento energetico del Paese rispetto all’impatto che possono avere eventi geopolitici come quelli dell’epoca presente e, più in generale, le politiche energetiche dei Paesi fornitori”. Il secondo obiettivo è il raggiungimento degli obiettivi chiesti dal Green Deal, in primis la decarbonizzazione, da raggiungere entro il 2050, per fronteggiare il cambiamento climatico. Terzo obiettivo è “la garanzia di continuità nell’approvvigionamento in presenza di un incremento costante della domanda”. In ultimo, si punta alla “sostenibilità dei costi gravanti sugli utenti finali (domestici e non) e la competitività del sistema industriale”.
Secondo il ministero dell’Ambiente, il ddl consente di intervenire sulla materia “senza alcun rischio che i precedenti referendari possano costituire un ostacolo”. L’esito dei referendum che hanno detto “no” all’atomo, infatti, “potrebbe rilevare solo se, nel corso del tempo, non si fosse determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico né delle circostanze di fatto”, secondo la sentenza della Corte costituzionale 199/2012. Il ddl, invece, giunge in una situazione energetica diversa, nella quale il nucleare sembra indispensabile e prevede una cesura netta rispetto agli impianti nucleari del passato”, destinati alla dismissione, mentre si concentra su impianti non ancora in fase commerciale, come gli SMR (Small Modular Reactor), gli AMR (Advanced Modular Reactor), i microreattori e l’energia da fusione.
I decreti legislativi “sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Le amministrazioni interessate “provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Qualora uno o più decreti legislativi determinino “nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno”, i decreti legislativi stessi “sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie”, come stabilito dalla Legge di contabilità e finanza pubblica (196/2009) all’articolo 17, comma 2. Nella relazione illustrativa si rileva comunque che “In Italia convivono molteplici meccanismi di sostegno e incentivazione dedicati sia agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili che da fonti non rinnovabili”. Dunque, “in coerenza con l’attuale architettura del mercato elettrico italiano, potranno essere definite e disciplinate eventuali modalità di sostegno alla produzione di energia da fonte nucleare, che affianchino la fondamentale iniziativa economica privata, in grado di valorizzare adeguatamente le caratteristiche e il ruolo di tali tecnologie all’interno del sistema elettrico nazionale”. Inoltre “i promotori dei progetti nucleari” è previsto “forniscano adeguate garanzie finanziarie e giuridiche per coprire i costi di costruzione, gestione e smantellamento degli impianti e per i rischi, anche a loro non direttamente imputabili, derivanti dall’attività nucleare”.
All’Autorità per la sicurezza nucleare, spetterà il compito di assicurare,nella massima indipendenza, la validazione e la sorveglianza relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e internazionali”.
In sostanza si prevedono:
la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti nucleari sostenibili, anche per la produzione di idrogeno.
L’adeguamento della normativa nazionale agli standard europei e internazionali.
Lo smantellamento degli impianti nucleari esistenti non destinati alla ricerca.
La gestione e lo stoccaggio sicuro dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.
La promozione della ricerca sull’energia da fusione e il miglioramento della formazione tecnica e professionale.
l ddl include misure per la promozione e la valorizzazione dei territori coinvolti nella costruzione di impianti nucleari, favorendo la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo economico locale. Inoltre, sono previsti strumenti informativi per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del nucleare nella transizione energetica.
Ecco il testo completo del ddl
Delega al Governo in materia di nucleare sostenibile
Art. 1
(Finalità e procedimento per l’esercizio della delega)
1. Nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nel quadro delle politiche
europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050,
nonché al fine del conseguimento della sicurezza e dell’indipendenza energetica del
Paese e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici
e non domestici, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la
disciplina per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile sul territorio
nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno, la disattivazione e lo
smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del
combustibile nucleare esaurito, la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo dell’energia da
fusione, nonché la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia,
anche mediante riordino e modificazioni della normativa vigente.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni
oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune
disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non
modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per gli aspetti di competenza
in relazione all’oggetto dei decreti stessi, con i Ministri [indicazioni da definire],
previa acquisizione, per i profili di competenza, dell’intesa della Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, superabile solo
allorché, a seguito di reiterate trattative e tentativi di mediazione ispirati al principio
di leale collaborazione, non risulti possibile addivenire all’intesa, nonché del parere
del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo
può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono trasmessi al
Parlamento per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano, indicando
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai
criteri direttivi di cui alla presente legge, nel termine di quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque
adottato. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le
proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il
parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto
legislativo può comunque essere adottato. Qualora il termine previsto per
l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o successivamente,
quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 e
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 3, anche ai fini della
compilazione di un testo unico, ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante un codice dell’energia nucleare.
Art 2
Oggetto della delega)
1. La presente delega ha a oggetto:
a) la previsione di un programma nazionale, finalizzato allo sviluppo della produzione
di energia da fonte nucleare sostenibile che concorra alla strategia nazionale per il
raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica al 2050, a garantire al Paese la
sicurezza e l’indipendenza energetica, a prevenire i rischi di interruzione della
fornitura di energia e a contenere i costi per i clienti finali domestici e non domestici;
b) la disciplina delle competenze per l’approvazione, l’attuazione e il monitoraggio
del programma di cui alla lettera a);
c) la previsione di adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie
nucleari al fine della decarbonizzazione;
d) l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell’Unione europea e
agli accordi internazionali vincolanti per l’ordinamento interno;
e) la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari
esistenti sul territorio nazionale al momento dell’entrata in vigore della presente legge
che non siano destinate alla ricerca, nonché la disciplina della destinazione d’uso dei
relativi siti, anche per le finalità di cui alle lettere f), g) e h);
f) la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e
dell’esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile
sul territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno, e dei relativi
sistemi di sicurezza e di radioprotezione;
g) la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e
dell’esercizio di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibilenucleare sul territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;
h) la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e
dell’esercizio di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del
combustibile esaurito, nonché di impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti
radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non , riciclabile o riutilizzabile, e dei
relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione;
i) la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell’utilizzo dell’energia da fusione,
anche per i profili regolatori;
l) le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della
fissione nucleare e dell’energia da fusione, anche mediante forme di incentivazione
dei relativi investimenti;
m) la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati;
n) le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri e altre figure
professionali per lo sviluppo delle competenze necessarie al settore industriale nucleare;
o) la disciplina sulla sicurezza, sulla vigilanza e sul controllo, anche mediante
istituzione di un’autorità amministrativa indipendente e il riordino o la soppressione
degli organi e degli enti titolari di competenze in materia;
p) la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all’intero ciclo di vita degli
impianti;
q) la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e
alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, coerentemente con il
programma di cui alla lettera a);
r) il coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con
le altre norme che regolano il mercato energetico.
Art. 3
(Principi e criteri direttivi)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) definizione dei criteri e dei procedimenti per l’approvazione e l’attuazione del
Programma nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), avente a oggetto gli
obiettivi per l’inserimento del nucleare sostenibile nel mix energetico italiano
coerentemente con le finalità di perseguimento della strategia di decarbonizzazione e
sicurezza degli approvvigionamenti, l’indipendenza energetica, onde raggiungere gli
obiettivi di neutralità carbonica al 2050 e aumentare la competitività nazionale,
contribuendo a contenere i costi per i clienti finali domestici e non domestici e al fine
di fornire la cornice, non vincolante, per orientare le proposte dei privati finalizzate a
ottenere i titoli abilitativi ed esercitare le attività nel settorenucleare. b) perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, con la garanzia che i decreti legislativi di cui all’articolo 1, nel quadro del Trattato Euratom e del diritto dell’Unione europea, nonché degli accordi internazionali vincolanti per l’ordinamento interno, rispettino i criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell’Unione europea relativa alle attività sostenibili, nonché i parametri tecnici individuati dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza degli impianti, che, nel concorrere agli obiettivi di sicurezza e indipendenza energetica del Paese e di contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici, soddisfino le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni, conformemente all’articolo 9 della Costituzione; c) determinazione delle tipologie di impianti abilitabili, sulla base dei criteri di massima sostenibilità e sicurezza di cui alla disciplina europea, che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, incluse le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dalla AIEA, in coerenza con la strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica al 2050; d) riferimento allo stato dell’arte tecnico-scientifico e alle migliori tecnologie, anche nucleare.
b) perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella
produzione di energia da fonte nucleare, con la garanzia che i decreti legislativi di cui
all’articolo 1, nel quadro del Trattato Euratom e del diritto dell’Unione europea,
nonché degli accordi internazionali vincolanti per l’ordinamento interno, rispettino i
criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell’Unione europea relativa alle attività
sostenibili, nonché i parametri tecnici individuati dall’Agenzia internazionale per
l’energia atomica (AIEA), al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza degli
impianti, che, nel concorrere agli obiettivi di sicurezza e indipendenza energetica del
Paese e di contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici,
soddisfino le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e
dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni, conformemente
all’articolo 9 della Costituzione;
c) determinazione delle tipologie di impianti abilitabili, sulla base dei criteri di
massima sostenibilità e sicurezza di cui alla disciplina europea, che utilizzino le
migliori tecnologie nucleari, incluse le tecnologie modulari o avanzate, secondo le
convenzioni o le definizioni adottate dalla AIEA, in coerenza con la strategia
nazionale per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica al 2050;
d) riferimento allo stato dell’arte tecnico-scientifico e alle migliori tecnologie, anche in vista dell’obiettivo di valorizzare la minimizzazione della produzione di rifiuti
radioattivi e l’efficienza nell’utilizzo del combustibile nucleare, anche mediante
riprocessamento, riciclo o riutilizzo;
e) definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione, su istanza dei
proponenti, degli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nel rispetto
delle norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale,
europea ed internazionale, tenuto altresì conto, ove applicabile, della disciplina
generale in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti per la
produzione di energia;
f) previsione che la sperimentazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nonché delle relative opere connesse siano
soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell’ambiente
e della sicurezza energetica, nel rispetto delle attribuzioni dell’Autorità di cui alla
lettera dd) e nel rispetto del principio di leale collaborazione;
g) previsione che il titolo abilitativo rilasciato a seguito del procedimento di cui alla
lettera f) sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione,
licenza, nulla osta, atto di assenso, comunque denominato, a eccezione dei
provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo II della parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) previsione che i titoli abilitativi alla sperimentazione, alla costruzione e
all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h),
costituiscono anche variante ai vigenti strumenti urbanistici, qualora necessario per
ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni concernenti
l’attuazione delle politiche energetiche da fonte nucleare, nel rispetto del principio di
leale collaborazione;i) previsione che gli interventi relativi agli impianti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere f), g) e h), e alle relative opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili e
urgenti e che il titolo abilitativo può comprendere, ove necessario, la dichiarazione di
inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa
compresi;
l) previsione di specifici regimi amministrativi per il riconoscimento di titoli
abilitativi già rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell’Agenzia
per l’energia nucleare (NEA) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico o di uno Stato con il quale sono stati stipulati accordi bilaterali di
cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare e ferme restando le
competenze dell’Autorità di cui alla lettera dd);
m) definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità, eventualmente anche
mediante forme di sostegno finanziario, nel rispetto delle norme tecniche e degli
standard di sicurezza previsti a livello nazionale, europeo e internazionale e ferme
restando le competenze dell’Autorità di cui alla lettera dd), per abilitare soggetti,
anche privati, alla sperimentazione sul territorio nazionale di tecnologie nucleari
avanzate, dei criteri e delle modalità per l’individuazione di siti a ciò destinati, nonché
per la messa a disposizione di siti esistenti o eventualmente già destinati alla ricerca;
n) rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione come tutelato ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione;
o) previsione di adeguati strumenti finanziari, con oneri a carico del soggetto abilitato,
a garanzia della gestione dell’intero ciclo di vita dell’impianto medesimo, fino allo
smantellamento finale, ivi inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile
esaurito;
p) previsione di opportune forme di vigilanza e di protezione per i siti che ospitano gli
impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di fabbricazione e
riprocessamento del combustibile nonché di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti
radioattivi e del combustibile esaurito;
q) previsione di modalità di promozione, sviluppo e valorizzazione del territorio
interessato dalla localizzazione dell’impianto, con oneri a carico del soggetto abilitato,
privilegiando modalità fondate su accordi tra il soggetto medesimo e le
amministrazioni interessate;
r) definizione delle modalità a cui i soggetti abilitati devono attenersi per lo
stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito e lo
smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non
riprocessabile o riutilizzabile, e per la disattivazione e lo smantellamento finale degli
impianti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4, comma 3, della direttiva
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011;
s) previsione che gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione, i quali
devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle
amministrazioni locali, siano posti a carico degli esercenti le attività nucleari e
possano essere svolti dai soggetti competenti in tempi certi e compatibili con la
programmazione complessiva delle attività;
t) individuazione degli strumenti di gara garanzia nonché di copertura finanziaria e
assicurativa, a carico dell’esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi
all’esercizio delle attività medesime, anche per motivi indipendenti dall’esercente
stesso;
u) previsione delle modalità attraverso cui l’esercente le attività nucleari provvede alla
costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione
degli impianti stessi e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare
esaurito fino allo smantellamento finale;
v) individuazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dei casi in cui è
necessaria l’acquisizione dell’intesa delle regioni interessate ovvero della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché
delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto
dall’articolo 120 della Costituzione;
z) previsione di una opportuna campagna di informazione alla popolazione
sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla relativa sicurezza e sostenibilità;
aa) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le
popolazioni direttamente interessate, nonché di consultazione delle medesime;
bb) previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti egislativi di cui all’articolo 1;
cc) determinazione dei criteri per l’attribuzione di eventuali forme di sostegno per gli
operatori che intendano esercitare le attività nucleari, sulla base del principio di
valorizzazione della maggiore coerenza con il programma di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a);
dd) istituzione di un’Autorità per la sicurezza nucleare, assicurandone la massima
indipendenza, cui spetta la validazione e la sorveglianza relativamente al rispetto della
disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e
internazionali;
ee) individuazione dei criteri per la definizione degli standard tecnico-qualitativi del
personale impiegato nel settore nonché del fabbisogno formativo, da soddisfare anche
mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di formazione;
ff) coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le
altre norme che regolano il mercato elettrico tenendo conto delle specifiche
caratteristiche della produzione di energia elettrica da fonte nucleare.
Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono adottati senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi
stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità
all articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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