Terreno agricolo, posto in posizione superiore, in assenza di solchi di drenaggio, allaga il terreno sottostante del vicino: come chiedere i danni.
Un lettore ci pone la seguente questione. Un terreno più alto convoglia acqua piovana su quello confinante, per via del dislivello esistente tra i due. Ciò causa danni da allagamento per l’assenza di solchi di drenaggio sul primo. Il proprietario danneggiato può chiedere il ripristino o agire legalmente? Chi paga se i danni se, da un terreno sovrastante, cade acqua in quello di sotto del vicino? Di qui la domanda a cui risponderemo di seguito: che fare se l’acqua piovana cade dal terreno sovrastante al mio?
Ai sensi dell’art. 908 cod. civ., il proprietario deve costruire i tetti in modo che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.
L’art. 908 è un esempio di divieto di immissioni previsto dall’art. 844 cod. civ.
Inoltre, ai sensi dell’art. 913 cod. civ., il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Tuttavia la Suprema Corte (sent. n. 17509/2024) ha precisato che l’art. 913 c.c. si applica solo allo scolo naturale delle acque, senza intervento dell’uomo. Quando, invece, le acque sono convogliate artificialmente, come nel caso in esame, si applica l’art. 908 c.c. che vieta lo stillicidio delle acque piovane.
Sul punto la Cassazione ha scritto (sent., n. 37307/2022):
«In materia di acque, l’ art. 913 c.c. , nel porre a carico dei proprietari del fondo inferiore e di quello superiore l’obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno onde evitare di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, pone un limite legale al diritto di proprietà che opera solo se si riferisce allo scolo naturale delle acque, rispetto al quale postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, senza estendersi, invece, alle ipotesi di scolo provocato dall’uomo con la realizzazione di una apposita rete irrigua.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ., il proprietario di una cosa – come un terreno – è tenuto a risarcire tutti i danni derivanti dalla sua proprietà a terzi, senza che rilevi l’eventuale colpa o malafede. Il semplice rapporto diretto con la cosa da lui custodita lo rende automaticamente e oggettivamente responsabile.
Vi è copiosa giurisprudenza che riconosce il risarcimento del danno a carico del fondo da cui cade l’acqua piovana su quello sottostante.
I giudici, in particolare, hanno più volte affermato che il proprietario del fondo superiore non può aggravare la situazione del fondo inferiore mediante opere che convogliano le acque piovane su di esso.
Ad esempio, il Tribunale di Avezzano (sentenza n. 222/2019) ha ordinato al convenuto di eseguire lavori per impedire lo scolo dell’acqua piovana dal tetto di sua proprietà sul fondo del vicino, applicando l’art. 908 cod. civ.
Il Tribunale di Caltagirone (sentenza n. 449/2016) ha ritenuto illegittime le opere che convogliano acque piovane sul fondo del vicino senza servitù di scolo, ordinandone la rimozione.
Il Tribunale di Lucca (sentenza n. 732/2015) ha distinto tra scolo naturale delle acque (art. 913 c.c.) e servitù di stillicidio (art. 908 c.c.), affermando che il vicino non deve subire aggravamenti causati da opere convogliatrici.
La Cassazione (sent. n. 11827/2024) ha chiarito che l’art. 908 c.c. impone al proprietario di evitare che le acque piovane danneggino il fondo del vicino.
Infine, il tribunale di Salerno (sentenza n. 2886/2020) ha condannato il Comune per omessa regimentazione delle acque piovane che causano danni al fondo del privato.
Nel caso in esame, il proprietario del fondo superiore ha convogliato le acque piovane sul fondo confinante, causando danni da allagamento. Tale comportamento è contrario all’art. 908 c.c. che – come visto sopra – impone al proprietario di evitare che le acque piovane cadano sul fondo del vicino.
In conclusione, il proprietario del fondo danneggiato:
- può richiedere al proprietario del fondo superiore di eseguire le opere necessarie per impedire lo scolo delle acque piovane sul suo fondo, ripristinando la situazione preesistente;
- può intentare un’azione giudiziaria per ottenere: l’ordine di eseguire i lavori necessari per evitare lo scolo delle acque piovane sul fondo confinante e, nel contempo, la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa degli allagamenti.
È opportuno richiedere una consulenza tecnica per documentare i danni e le cause degli allagamenti.
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