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Vuoi presentare una richiesta risarcimento danni all’impresa edile che ha eseguito i lavori a casa tua in modo inadeguato o con evidenti ritardi nella consegna?

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Noi, in quanto Associazione di consumatori esperta nel settore ti forniamo l’assistenza necessaria per ottenere quanto ti spetta.

Richiesta risarcimento danni impresa edile: cosa fare

La ristrutturazione può essere fonte di stress, soprattutto se i lavori non vengono completati nei tempi previsti, causano danni o non sono svolti in modo adeguato.

In tutti questi casi, le legge opera a tutela del committente, stabilendo il suo diritto a richiedere il risarcimento danni impresa edile.

Per farlo, possiamo occuparci noi di inviare una lettera formale alla ditta, contestando i danni causati dalla scarsa qualità del lavoro. Ricorda, è fondamentale rispettare le tempistiche legali per evitare la prescrizione del diritto al risarcimento.

 

Come ti aiutiamo

Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia che sono pronti a difenderti. Per velocizzare il processo di tutela ti invitiamo a preparare alcuni documenti che saranno utili, quali copia delle fatture pagate, foto dei lavori che intendi contestare, copia del contratto se sussiste.

Inviata la tua segnalazione:

  • riceverai una mail di conferma dal dominio @unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!) in cui ti illustreremo i vari passaggi della nostra assistenza
  • sarai richiamato da un nostro consulente dedicato, per chiarire eventuali tuoi dubbi e prendere in carico il tuo caso
  • risolveremo la questione, facendoti ottenere il risarcimento che ti spetta.

Ti offriamo assistenza professionale e personalizzata a garanzia dei tuoi diritti.

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Di noi ti puoi fidare, perché possiamo provare ciò che promettiamo!

 

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La disciplina legislativa in tema di lavori edili

Il codice civile stabilisce che le imprese edili devono eseguire i lavori a regola d’arte, seguendo le tecniche e le normative appropriate.

Devono inoltre agire con la “diligenza del buon padre di famiglia”, cioè con cura e attenzione. Le ditte hanno un’obbligazione di risultato, il che significa che devono garantire lavori senza difetti estetici o funzionali.

Se non rispettano questi standard, possono essere chiamate a risarcire i danni, a meno che non provino che l’inadempimento è dovuto a cause non loro. Il codice regola anche le contestazioni relative a vizi o difformità nelle opere.

 

Si possono contestare i lavori in corso d’opera?

Se durante l’esecuzione dei lavori il committente nota dei difetti, non è obbligato ad aspettare il completamento per agire.

Può richiedere modifiche o correzioni mentre i lavori sono ancora in corso.

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Se i problemi continuano, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento dell’impresa e chiedere il risarcimento.

Se i difetti non sono gravi, il committente può chiedere una riduzione del prezzo invece di rescindere il contratto.

 

Cos’è la garanzia dei vizi e difformità dell’opera

Se il committente scopre difetti o difformità dell’opera che non erano visibili al momento della consegna, deve segnalarli all’appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta. Se i difetti sono evidenti al momento della consegna, i 60 giorni partono da quel momento.

Se l’appaltatore non risolve il problema, il committente ha due anni dalla consegna per intraprendere azioni legali. Passato questo termine, il diritto di agire si prescrive.

 

Quando inizia a decorrere il termine dei 60 giorni per contestare i vizi

Il termine di 60 giorni per contestare i difetti inizia a partire dal momento in cui il committente scopre il vizio o difetto nell’opera, di solito dopo che un tecnico di fiducia ha redatto una perizia che evidenzia i problemi causati dall’appaltatore.

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Saldo e stralcio

 

La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di 60 giorni parte dal momento in cui viene redatta una perizia che dimostra la responsabilità dell’impresa per i vizi riscontrati.



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