Proroga degli 85 giorni dei termini di decadenza da contestualizzare

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 


Mediante il decreto n. 1630, dello scorso 23 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. sollevato per i tributi erariali dalla C.G.T. I Gorizia 13 novembre 2024 sez. II e per i tributi locali dalla C.G.T. I Lecce 19 novembre 2024 sez. 1 essendo la questione ormai stata risolta dalla pronuncia della Cassazione del 15 gennaio 2025 n. 960.

Vero è che quest’ultima pronuncia riguardava la prescrizione e non la decadenza, vero è che si tratta di una inammissibilità di un rinvio pregiudiziale, ma è comunque ragionevole affermare che, almeno per il momento, secondo i giudici l’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 vada interpretato come prospettato dalla prassi (risposte Agenzia delle Entrate alla Videoconferenza del 27 gennaio 2022).

L’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 ha sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori e ciò comporta uno “spostamento in avanti” di 85 giorni dei termini di decadenza in scadenza a fine anno o infrannuali.
Bisogna quindi appurare quali annualità sono interessate da questa proroga, ovviamente partendo dal presupposto che essa operi.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Sembra corretto sostenere che il richiamato art. 67 abbia “spostato in avanti” tutti i termini per i quali, al 17 marzo 2020 (entrata in vigore del DL 18/2020) esisteva il potere impositivo, quindi dall’anno 2016 (o 2015 se si tratta di omessa dichiarazione) all’anno 2018.
Il periodo di imposta 2019 non sembra intaccato in quanto al 17 marzo 2020 non erano nemmeno spirati i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA. Non pare ragionevole ipotizzare una proroga di un termine di accertamento relativo, a sua volta, ad una dichiarazione che, quando la proroga è stata introdotta, nemmeno poteva essere controllata.

Lo stesso ragionamento è stato effettuato per i tributi locali. Secondo la nota IFEL 2 novembre 2021, “Considerando che all’8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015- 2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, i nuovi termini risulteranno” prorogati di 85 giorni.

Potrebbero essere interessati anche i termini relativi ad annualità remote che, per effetto del raddoppio dei termini per violazioni penali o della presunzione di imponibilità dei capitali esteri non dichiarati in RW scadrebbero ordinariamente al 31 dicembre 2023 o al 31 dicembre 2024 per esempio. Certo, si può obiettare che le disposizioni di proroga/sospensione/raddoppio dei termini vanno interpretate restrittivamente dunque non possono essere cumulate, ma la tesi potrebbe non trovare il favore dei giudici, specie di legittimità.

Varie argomentazioni non considerate

Individuate le annualità potenzialmente interessate dal problema, è interessante ripercorrere le tesi a favore della sua inoperatività, non considerate in alcun modo dalla Cassazione.

Sulla base di una prima interpretazione, la materia trova autonoma ed esaustiva disciplina nell’art. 157 comma 1 del DL 34/2020, secondo cui gli atti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 avrebbero dovuto essere emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
Ergo: non c’è spazio per ritenere operante, per le annualità che scadono successivamente al 31 dicembre 2020, l’art. 67 comma 1 del DL 18/2020.
Ciò non può essere sostenuto per i tributi locali posto che per essi non entra in gioco l’art. 157 (art. 157 comma 7-bis del DL 34/2020).

Una seconda interpretazione ritiene come la proroga possa operare per le sole annualità caratterizzate dall’emergenza epidemiologica essendo assurdo che operi quando la stessa è cessata. Questa tesi, per il 2020, può al massimo essere accettata per i tributi locali considerato che per i tributi erariali già operava l’art. 157 comma 1 del DL 34/2020, norma che, espressamente, ha dichiarato inapplicabile l’art. 67 comma 1.

Per il 2021 (anno in cui c’era ancora l’emergenza, non a caso sono stati sospesi sino ad agosto i termini di pagamento delle cartelle e, sia pure in modo molto variegato, quelli per altri atti impositivi), invece, la tesi può avere fondamento. Ove la si intendesse accogliere, lo spostamento in avanti potrebbe operare solo per le annualità in scadenza nel 2021.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Vi è, però, un ulteriore motivo che induce a ritenere inoperante l’art. 67 che deriva dallo stesso legislatore. Nel prevedere una proroga dei termini di accertamento per chi ha fruito del concordato preventivo biennale e del ravvedimento ad esso collegato, l’art. 2-quater comma 14 del DL 113/2024 si riferisce espressamente ai termini in scadenza il 31 dicembre 2024 e non il 26 marzo 2025, lasciando, almeno secondo la tesi favorevole al contribuente, implicitamente intendere che non opera la proroga degli 85 giorni.

IMPOSTE SUI REDDITI/IVA/IRAP
Dichiarazione presentata Termine ordinario Proroga
2014 (UNICO, IVA, IRAP 2015) 31 dicembre 2019
2015 (UNICO, IVA, IRAP 2016) 31 dicembre 2020 Emissione entro il 31 dicembre 2020;
notifica dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022
2016 (REDDITI, IVA, IRAP 2017) 31 dicembre 2022 26 marzo 2023
2017 (REDDITI, IVA, IRAP 2018) 31 dicembre 2023 25 marzo 2024
2018 (REDDITI, IVA, IRAP 2019) 31 dicembre 2024 26 marzo 2025
2019 (REDDITI, IVA, IRAP 2020) 31 dicembre 2025
Omessa dichiarazione Termine ordinario Proroga
2014 (UNICO, IVA, IRAP 2015) 31 dicembre 2020 Emissione entro il 31 dicembre 2020;
notifica dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022
2015 (UNICO, IVA, IRAP 2016) 31 dicembre 2021 26 marzo 2022
2016 (REDDITI, IVA, IRAP 2017) 31 dicembre 2024 26 marzo 2025
2017 (REDDITI, IVA, IRAP 2018) 31 dicembre 2025 26 marzo 2026
2018 (REDDITI, IVA, IRAP 2019) 31 dicembre 2026 26 marzo 2027
2019 (REDDITI, IVA, IRAP 2020) 31 dicembre 2027
TRIBUTI LOCALI
Anno in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito Termine accertamento
2013 31 dicembre 2018
2014 31 dicembre 2019
2015 31 dicembre 2020 (26 marzo 2021)
2016 31 dicembre 2021 (26 marzo 2022)
2017 31 dicembre 2022 (26 marzo 2023)
2018 31 dicembre 2023 (25 marzo 2024)
2019 31 dicembre 2024 (26 marzo 2025)
2020 31 dicembre 2025
2021 31 dicembre 2026
2022 31 dicembre 2027
2023 31 dicembre 2028
Anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata Termine accertamento
(periodo di imposta 2012) 2013 31 dicembre 2018
(periodo di imposta 2013) 2014 31 dicembre 2019
(periodo di imposta 2014) 2015 31 dicembre 2020 (26 marzo 2021)
(periodo di imposta 2015) 2016 31 dicembre 2021 (26 marzo 2022)
(periodo di imposta 2016) 2017 31 dicembre 2022 (26 marzo 2023)
(periodo di imposta 2017) 2018 31 dicembre 2023 (25 marzo 2024)
(periodo di imposta 2018) 2019 31 dicembre 2024 (26 marzo 2025)
(periodo di imposta 2019) 2020 31 dicembre 2025
(periodo di imposta 2020) 2021 31 dicembre 2026
(periodo di imposta 2021) 2022 31 dicembre 2027
(periodo di imposta 2022) 2023 31 dicembre 2028



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link