Il Consiglio di Stato discute il caso sulla messa in sicurezza di un pendio (ripa) franoso di un terreno privato su via pubblica. Se tocchi al privato o all’ente pubblico, dipende
La questione della responsabilità nella manutenzione e sicurezza delle aree circostanti le strade pubbliche è un tema di rilevante importanza nel contesto giuridico italiano. In particolare, il Codice della Strada stabilisce precisi obblighi per i proprietari dei terreni adiacenti, creando un delicato equilibrio tra le esigenze di sicurezza pubblica e i diritti dei privati. Le controversie che sorgono in questo ambito possono coinvolgere la necessità di interventi urgenti, la definizione di responsabilità e l’interpretazione delle normative vigenti. Questo scenario giuridico complesso è al centro di numerosi casi giudiziari, nei quali si confrontano le posizioni delle autorità locali e quelle dei cittadini, evidenziando le sfide legate alla gestione del territorio e alla sicurezza stradale.
Questa volta il caso specifico che andremo a scoprire è esaminato da una recente sentenza del Consiglio di Stato: la n. 125/2025.
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Chi deve accollarsi la spesa per la messa in sicurezza delle ripe fiancheggianti la pubblica via, il privato proprietario del terreno o l’ente pubblico proprietario della strada?
La proprietaria di un terreno situato a ridosso di una importante strada di un area metropolitana, presentava un ricorso in primo grado contro una diffida e un’ordinanza emesse dal Comune. Questi atti le intimavano di eseguire lavori per eliminare il pericolo e mettere in sicurezza una “ripa” (pendio dirupato e scosceso) sovrastante la strada di cui sopra, a seguito di eventi franosi verificatisi precedentemente a causa di forti piogge.
La medesima, ricorrente al Tar, sosteneva che l’obbligo di eseguire tali lavori spettasse all’ente pubblico proprietario della strada, contestando l’esistenza dei presupposti di urgenza e contingibilità, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e il difetto d’istruttoria.
Successivamente, la proprietaria impugnava anche un ulteriore verbale di somma urgenza, con cui i lavori venivano affidati direttamente ad un’impresa, e ulteriori atti di diffida e avvio all’esecuzione d’ufficio dei lavori. La ricorrente denunciava l’illegittimità derivata dei provvedimenti e vari vizi propri, tra cui l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e l’inidoneità dell’opera prevista.
Il respingimento del ricorso da parte del Tar
Il Comune difendeva la legittimità dei propri atti sostenendo che la situazione di pericolo richiedeva interventi urgenti per garantire la sicurezza pubblica. Il Tribunale amministrativo regionale respingeva il ricorso, ritenendo che l’articolo 31 del Codice della Strada imponesse alla proprietaria di mantenere il fondo in modo da prevenire situazioni di pericolo, come franamenti o caduta di massi sulla strada. Il giudice stabiliva che i requisiti di urgenza e contingibilità erano presenti, dato il rischio immediato per la pubblica incolumità.
La ricorrente allora presentava appello contro la sentenza del TAR, sostenendo che il giudice avesse errato nell’applicare l’articolo 31 (manutenzione delle ripe da parte dei proprietari):
I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi
invece dell’articolo 30, comma 4 del Codice della Strada:
La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell’ente proprietario della strada.
Insomma, secondo la ricorrente, l’area non costituiva una ripa e i lavori eseguiti dal Comune erano esclusivamente volti a proteggere la strada e non il fondo di proprietà stesso, pertanto i costi dovevano gravare sull’amministrazione.
CdS: tocca ai proprietari la manutenzione dei fondi confinanti con le strade, onde evitare frane e caduta di massi
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità degli atti emessi dal Comune, sostenendo che l’articolo 31 del Codice della Strada imponesse ai proprietari dei terreni adiacenti l’obbligo di mantenere il proprio fondo in condizioni tali da prevenire situazioni di pericolo. Questo articolo stabilisce chiaramente che i proprietari devono provvedere alla manutenzione delle ripe e delle aree circostanti le strade per evitare franamenti o cedimenti che possano compromettere la sicurezza stradale.
Analisi delle normative
La Corte ha esaminato le disposizioni contenute negli articoli 30 e 31 del Codice della Strada. Mentre l’articolo 30 stabilisce che le opere di sostegno lungo le strade sono a carico dei proprietari dei fondi adiacenti se servono unicamente a difendere tali fondi, l’articolo 31 chiarisce che i proprietari devono garantire la sicurezza delle ripe e prevenire situazioni di pericolo.
Nel caso specifico, il Consiglio ha ritenuto che i lavori richiesti fossero necessari per la manutenzione del terreno di proprietà della ricorrente, il quale era direttamente coinvolto nella situazione di pericolo:
La giurisprudenza ha del resto ben chiarito, al riguardo, come le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 Cod. strada delineino un quadro stabile dei rapporti tra proprietari dei fondi finitimi ed enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione delle relative opere di mantenimento, così da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno ovvero alla caduta di massi o altro materiale sulla strada (cfr. in tal senso Cons. Stato, V, 31 maggio 2021, n. 4184).
I giudici hanno evidenziato che la situazione di emergenza, causata da eventi franosi e dalle condizioni meteorologiche avverse, giustificava l’intervento urgente da parte dell’amministrazione. La Corte ha sottolineato che non vi era alcun obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, poiché si trattava di un’ordinanza contingibile e urgente. Inoltre, è stata ritenuta valida la decisione dell’amministrazione di procedere con i lavori senza ulteriori ritardi, data la gravità della situazione.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, confermando che gli obblighi manutentivi ricadono sui proprietari dei fondi adiacenti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
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