Omnicomprensività reddito lavoro autonomo e acquisto di crediti d’imposta

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Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 


Il tema della omnicomprensività del reddito da lavoro autonomo fa sorgere in questi giorni una domanda ricorrente, che verte sulla rilevanza o meno, nel reddito professionale, della plusvalenza finanziaria originata dall’acquisto dei crediti da interventi edilizi. Ricordiamo che, attualmente, l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura è circoscritto agli interventi iniziati entro il 16.2.2023 (D.L. 11/2023), al verificarsi di particolari condizioni previste anche da successivi provvedimenti normativi.

Tuttavia, nonostante le attuali limitazioni, il caso dell’acquisto di crediti d’imposta è un tema piuttosto diffuso che comprende anche quello dei crediti acquistati nel passato, ma pagati in forma rateizzata con versamenti che sono avvenuti anche a partire dal 2024.

Ricordiamo, altresì, che dal 2024 la nuova regola – che presidia il reddito da lavoro autonomo – è che ogni somma o valori in genere a qualunque titolo percepiti in relazione all’attività artistica o professionale rileva quale reddito tipico del professionista (per intenderci da dichiarare nel quadro RE del modello Redditi). Fino al 2023, invece, la norma del vecchio articolo 54, Tuir, limitava la rilevanza dei componenti che creano reddito da lavoro autonomo ai “compensi” in denaro o in natura percepiti.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Proprio appellandosi alla specificità di ciò che generava reddito da lavoro autonomo era possibile analizzare in senso favorevole al contribuente (quindi detassazione) lo scenario che si presentava quando il professionista acquistava crediti d’imposta derivanti da ristrutturazioni edilizie. Infatti, ciò che è accaduto e che qualunque cessionario (professionisti compresi) ha acquistato detti crediti per un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito stesso, ottenendo, quindi, il vantaggio di un differenziale positivo che viene fruito al momento dell’utilizzo del credito acquistato in compensazione di altri debiti fiscali. La rilevanza fiscale di tale vantaggio è stato oggetto di una nota risposta ad interpello n. 472/2023, con la quale uno studio associato di commercialisti chiedeva se lo spread positivo tra il corrispettivo pagato al cedente ed il valore nominale del credito fosse tassabile e se sì in quale momento. La risposta della Agenzia delle entrate puntualizza che, nella versione dell’articolo 54, Tuir, in quel momento vigente, le previsioni normative di rilevanza fiscale si limitavano ai “compensi percepiti” ed eventualmente alle “altre immaterialità” percepite. Ebbene, in entrambi i casi, non emergeva alcuna riconducibilità dello spread incassato rispetto alle fattispecie produttive di reddito da lavoro autonomo, il che portava alla conclusione della non tassabilità per il professionista in relazione a tale vantaggio finanziario. In modo specifico, l’Interpello affermava: “Al riguardo, si ritiene che, per quanto ampia, la nozione di «elementi immateriali» non include i differenziali derivanti dall’acquisto di crediti di imposta a un valore inferiore a quello nominale e, pertanto detto differenziale non rientra tra i redditi di lavoro autonomo. “

Non è irrilevante sottolineare che nell’interpello veniva fatta una premessa significativa in ordine all’elemento soggettivo, e cioè che la pronuncia di irrilevanza fiscale muoveva dal fatto che l’interpellante non era qualificabile come impresa: “Per quanto concerne le persone fisiche non titolari di reddito di impresa nonché le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (come l’Istante), occorre valutare se tale differenziale positivo rientri in una delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR.”

Al contrario, si può sostenere che nel mondo dell’impresa da sempre vige il principio della omnicomprensività dei componenti reddituali; tutti assegnabili alla categoria del reddito d’impresa, come appare dal testo dell’articolo 81, Tuir, laddove statuisce che il reddito complessivoda qualunque fonte provenga” è reddito di impresa.  Queste premesse sono fondamentali per inquadrare la vicenda in oggetto. Nella attuale previsione normativa, l’articolo 54, Tuir, introduce, a far data dal periodo d’imposta 2024, l’omnicomprensività del reddito da lavoro autonomo; quindi, qualunque somma o valori in genere conseguiti in relazione al fatto di svolgere attività da lavoro autonomo concorre alla formazione dello stesso reddito da lavoro autonomo. Alla luce di tale estensione, chi scrive ritiene che rientri nel reddito da lavoro autonomo anche lo spread positivo che si genera con l’acquisto di crediti d’imposta e, in tal senso, dovrebbe essere riconsiderata la risposta data con l’Interpello sopra citato.  Semmai, il tema si sposta sul momento imponibile in cui tale novità inizia ad essere applicata. In altre parole, il principio di cassa – che presidia il reddito da lavoro autonomo – significa che il momento rilevante è il pagamento del credito acquistato per cui diventerebbe fondamentale distinguere tra pagamenti eseguiti ante e post 2024, oppure il momento rilevante è quello nel quale, tramite la compensazione, si genera effettivamente il vantaggio?

La lettura della risposta ad interpello n. 472/2023 parrebbe avvalorare la seconda tesi, il che porterebbe a concludere che le compensazioni eseguite dal 2024 rientrano nella “nuova” imponibilità. Non si può, tuttavia, non considerare che l’esborso finanziario è, comunque, avvenuto quando il professionista ha pagato (in unica soluzione o in forma rateizzata) il credito. Il punto è oggettivamente dubbio, in quanto del tutto innovativo e dovrà essere chiarito dalla Agenzia delle entrate.

Infine, va sottolineato che nulla vieta che un professionista acquisti crediti d’imposta, intervenendo come privato cittadino, ma poi si dovrebbe coerentemente utilizzare il credito per debiti fiscali non peculiari della attività professionale, al fine di non ricondurre il vantaggio fruito alla sfera del reddito da lavoro autonomo.



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