Stop all’esecuzione immobiliare a carico di un’azienda del Barese, in seguito alla denuncia-querela per usura bancaria presentata dai titolari della ditta, operante nel settore edile. A disporre la sospensione per un periodo di due anni è stata, con apposito provvedimento, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, che ha accolto l’istanza presentata dall’impresa.
Con il provvedimento, emesso in data 22 gennaio, la Procura ha ritenuto “sussistenti” le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione dei termini ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 44/99 (‘Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura’) e del beneficio dell’accesso al Fondo di Solidarietà.
In particolare, la vicenda nasceva dalla concessione di un mutuo ipotecario, sottoscritto nel 2006 per l’importo di 115mila euro, mutuo che, come si legge nel provvedimento, secondo i querelanti “sarebbe stato stipulato a condizioni usurarie”, delle quali, tuttavia, gli stessi avrebbero avuto conoscenza “solo a seguito dell’espletamento di consulenza tecnica” appositamente delegata, nel momento in cui i titolari dell’impresa hanno deciso di rivolgersi a un legale. Ad assisterli è stato l’avvocato Dario Nardone, del foro di Pescara, specializzato nella tutela dagli abusi bancari.
“Il pm di Bari – commenta il legale – ha applicato correttamente l’istituto della sospensione, concessa senza attendere l’esito delle indagini preliminari e/o degli accertamenti peritali, ma solo sui presupposti oggettivi richiesti dalla normativa vigente”.
Un provvedimento, quello emanato dalla Procura di Bari, che – rileva l’avvocato Nardone – assume particolare importanza “perché dà evidenza e conforto, a quanti sono vessati da pretese in odore di usura azionate delle banche (o cessionarie del credito), che esistono dei presidi legali per tutelarsi, sebbene non molto conosciuti dall’utenza o poco applicati dai professionisti”. “In particolare – ricorda il legale – la Legge n. 44/99 dà la possibilità di chiedere ed ottenere, dalla Procura della Repubblica competente (e, dunque, al di fuori dell’Ufficio delle esecuzioni immobiliari), una sospensione biennale delle procedure esecutive in corso ai danni dei querelanti; il punto di forza della normativa, come ha detto a chiare lettere la Corte costituzionale già nel 2014, sta nel fatto che il provvedimento di sospensione del Pubblico Ministero non è discrezionale ma resta dovuto sulla circostanza della mera presentazione dell’istanza di accesso al Fondo per le vittime di usura ed estorsione istituito dalla Legge: difatti, se si dovesse attendere l’esito delle indagini penali, il tempo a ciò necessario potrebbe frustrare la richiesta del beneficio se nel frattempo la procedura esecutiva proseguisse e spogliasse l’usurato degli immobili pignorati”.
Nello specifico, spiega l’avvocato Nardone a BariToday, l’azienda in questione aveva contratto un mutuo in relazione al quale “dagli accertamenti tecnici compiuti dal dipartimento peritale del mio studio, è emerso che il Tan (Tasso annuale) ed il TEG (Tasso effettivo globale) era debordante il tasso soglia usura in ragione di una algoritmo di matematica finanziaria (detto “regime composto”) con il quale le banche formano, all’insaputa dei mutuatari, i piani di ammortamento”. “Tale algoritmo -prosegue – produce una maturazione esponenziale (dunque maggiore) degli interessi in luogo di quella lineare (dunque minore) previsa dal Codice civile. Tale “costo occulto” spessissimo determina interessi usurari. L’usurarietà, nel nostro ordinamento giuridico, conduce, in via sanzionatoria per l’usuraio, alla gratuità del mutuo, sicché tutti gli interessi e costi sostenuti dalla parte mutuataria vanno imputati al solo capitale”.
L’intera procedura che ha portato al provvedimento della Procura di Bari ha seguito un iter complesso, che ha richiesto uno “studio attento e sinergico (Avvocato e Perito) del caso concreto, la redazione di una perizia tecnica seria e convincente – cui segue la redazione dell’atto di denunzia-querela – il coinvolgimento della Procura della Repubblica, della Prefettura e del Ministero della Giustizia”. Nel caso specifico, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari “è stata velocissima: la denunzia-querela è stata sporta il 13 gennaio 2025 e il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva del PM è pervenuto il 22 gennaio, ovvero due giorni prima dell’asta fissata il 24 gennaio”. La sospensione concessa dalla Procura ha una durata temporanea di due anni. “È chiaro che l’esecutato-usurato aneli ad un accertamento tecnico in sede penale, con punizione degli organi apicali della banca e l’estinzione della procedura esecutiva. Sotto il profilo civilistico, si continuerà a coltivare le azioni per il risarcimento di tutti i danni (compresa la restituzione della somma pagata in eccesso) patiti in conseguenza di un’azione esecutiva ingiusta e temeraria”.
Ma quando si può parlare di usura bancaria? “L’usura bancaria – afferma l’avvocato Nardone – è un fenomeno purtroppo molto ricorrente. Molte sono le clausole contrattuali o i comportamenti, apparentemente legittimi, che possono portare il mutuo/finaziamento/leasing in usura. Tuttavia, una cosa è denunziare l’usura bancaria, un’altra è vedersela riconosciuta nei Tribunali. Le questioni sono davvero molto complesse e le divergenze interpretative molteplici. La medesima eccezione d’usura, molto spesso, viene accolta da un Tribunale/Giudice e rigettata altrove. Va precisato che nessun caso è uguale ad un altro: la denunzia (e la perizia) è come un abito sartoriale che viene cucito addosso al caso specifico, e solo per quello. Solo lavorando in modo settoriale e circostanziato si può sperare di poter ottenere risultati utili”. Cosa può fare chi teme di essere vittima di una fattispecie? “Non appena si ricevono atti ostili dalla banca, è necessario contattare subito un Professionista del settore, che sia conosciuto e referenziato: il vero pericolo sono l’approssimazione o l’inesperienza che, in questo campo, possono produrre danni (preclusioni, decadenze, errori d’impostazione tecniche o giuridiche, etc.) spesso irreversibili”, conclude il legale.
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