Presunzione di innocenza: non pubblicabile l’ordinanza cautelare
Il nuovo Decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 198, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 23 dicembre 2024, apporta delle modifiche al Codice di procedura penale che si propongono di rendere effettivo il principio della presunzione di non colpevolezza.
La presunzione di non colpevolezza è un principio giuridico cruciale consacrato a livello costituzionale nel secondo comma dell’art. 27, il quale afferma che «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».
Per quanto il principio vanti una copertura costituzionale, gran parte della sua effettività è demandata al codice di rito. Per questo il Decreto legislativo 198 del 2024 interviene proprio sul Codice di procedura penale, recependo le disposizioni della direttiva UE 343/2016.
Le modifiche apportate dal Decreto legislativo 198 del 2024, vigente dal 7 gennaio 2025, si inseriscono in un progetto di riforma valoriale che prende le mosse dal Decreto legislativo n. 188 del 2021. Quest’ultimo Decreto, in attuazione dell’articolo 4 della Direttiva 343 del 2016, introduceva l’art. 115-bis del Codice di procedura penale, posto a presidio della garanzia della presunzione di innocenza. Ai sensi dell’art. 115bis, infatti, il contenuto dei provvedimenti giudiziari diversi da quelli inerenti alla responsabilità penale dell’imputato, come le sentenze decisorie sulla responsabilità, devono essere redatti senza che l’indagato o l’imputato sia indicato come colpevole.
Un’eccezione, che resta un vulnus del principio della presunzione di innocenza, è comunque rinvenibile proprio nel comma 1 del 115-bis, nella parte in cui si prevede che le iniziative processuali del pubblico ministero, volte a dimostrare la colpevolezza dell’indagato, possano presentare l’indagato o l’imputato come colpevole – sebbene questo sia innocente fino a prova contraria, prova, peraltro, da produrre nel contraddittorio delle parti.
Pur con queste contraddizioni intrinseche, che presenta altresì la Direttiva UE, il Decreto legislativo n. 188 del 2021 si era proposto di dare attuazione all’art. 4 della Direttiva UE 343 del 2016, recante disposizioni in merito ai «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», ma non si era preoccupato dell’attuazione dell’art. 3 della citata Direttiva, relativo alla garanzia della presunzione di innocenza.
Nel 2021 non si era ritenuto necessario dare attuazione all’art. 3 della Direttiva, dal momento che si era considerato che il nostro ordinamento processuale fosse già orientato al principio di presunzione di innocenza. Complici l’art. 27, comma 2 della Costituzione e l’art. 533, comma 1 del Codice di procedura penale, che impone al giudice che la responsabilità sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio.
L’art. 3 della Direttiva ha quindi trovato una più completa attuazione con il Decreto legislativo n. 198 del 2024, che ha introdotto delle modifiche al secondo comma dell’art. 114 del Codice di procedura penale.
Prima della riforma, il comma 2 prevedeva il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti da segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, «fatta eccezione per l’ordinanza [di applicazione di una misura cautelare] indicata dall’articolo 292».
Con il Decreto legislativo 198/2024 viene garantita una maggiore tutela della presunzione di innocenza, con l’introduzione del divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, del testo dell’ordinanza che dispone una misura cautelare. È stato quindi eliminato l’inciso dell’art. 114 che poneva l’eccezione «per l’ordinanza indicata dall’articolo 292».
Il Decreto ha rafforzato ancora di più il divieto di pubblicazione, introducendo all’art. 114 il nuovo comma 6-ter, che postula il divieto di «pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare».
Perciò, il legislatore ha esteso il divieto di pubblicazione a tutte le ordinanze che dispongono una misura cautelare: non solo le ordinanze che dispongono la custodia in carcere e gli arresti domiciliari, ma anche il divieto o l’obbligo di dimora, le misure interdittive, il divieto di avvicinamento…
Un problema per l’effettività della norma resta il non aver previsto un preciso apparato sanzionatorio.
Ad ogni modo, con questo intervento legislativo, il rispetto del principio della presunzione di innocenza è in vantaggio nello storico braccio di ferro con le esigenze dell’informazione.
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