L’OBBLIGO DI ARRESTARSI E DI DARE LA PRECEDENZA ALLO “STOP” ESISTE ANCHE NEL CASO IN CUI MANCHI LA SEGNALETICA VERTICALE E SIA PRESENTE SOLO QUELLA ORIZZONTALE?
LA NORMATIVA
Art. 145 c.d.s. Precedenza
OMISSIS
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
OMISSS
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
OMISSIS
Art. 107 reg. esec. c.d.s. “Segnale fermarsi e dare precedenza”
1. Il segnale fermarsi e dare precedenza (fig. II.37) deve essere installato nelle intersezioni o nei luoghi che non godono del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l’obbligo di fermarsi, in corrispondenza dell’apposita striscia di arresto, e di dare la precedenza prima di inoltrarsi nell’area dell’intersezione o di immettersi nel flusso della circolazione.
2. Il segnale deve essere utilizzato nelle intersezioni ove non sia stato possibile garantire le condizioni di sufficiente visibilità di cui all’art. 106, comma 3, o comunque in situazioni di particolare pericolosità.
3. Il segnale deve essere corredato dalla segnaletica orizzontale prevista nell’art. 144, nonché della iscrizione orizzontale stop prevista nell’art. 148, comma 8.
4. Il segnale deve essere installato in corrispondenza della soglia della intersezione o quanto più possibile vicino ad essa.
Art. 148 reg. esec. c.d.s. “Iscrizioni e simboli”
OMISSIS
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8. In presenza del segnale verticale fermarsi e dare precedenza, la linea di arresto deve essere integrata con l’iscrizione stop sulla pavimentazione; tale iscrizione deve essere ripetuta per ogni corsia del senso di marcia cui si riferisce e la distanza tra il limite superiore dell’iscrizione ed il bordo della linea di arresto deve essere compresa tra 1 e 3 m (fig. II.432/a).
OMISSIS
IL CASO
Il caso ha ad oggetto un incidente stradale. Un soggetto alla guida di una autovettura, giunto ad una intersezione, aveva svoltato a sinistra, senza osservare l’obbligo di arrestarsi (come invece imposto dalla segnaletica di stop presente sulla strada) e, in tal modo, era andato a impattare con un motoveicolo che proveniva a velocità sostenuta nella opposta direzione di marcia sul lato sinistro della sua corsia; per effetto dell’urto il conducente della moto era stato sbalzato in aria a circa 4 metri dal punto di impatto ed era ricaduto al suolo esamine.
Al conducente della autovettura sono stati addebitati, quali profili di colpa, la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia e la violazione degli artt. 145 e 154 c.d.s., per avere omesso di arrestare la marcia in presenza di segnaletica orizzontale di stop e, comunque, per aver omesso di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, nonché di osservare la massima prudenza nell’impegnare l’incrocio stradale per effettuare la svolta a sinistra.
Il difensore osserva che la Corte aveva ritenuto integrata la violazione dell’articolo 145 c.d.s., nonostante l’assenza del segnale verticale di stop, unico dotato di cogenza prescrittiva, stante la previsione di cui agli artt. 107 e 148 comma 8 c.d.s., che individuano nell’iscrizione stop sulla pavimentazione un mero corredo integrativo al segnale verticale di fermarsi e dare la precedenza. Inoltre aveva ritenuto integrata la violazione dell’articolo 154 c.d.s. e così pure la colpa generica, senza aver svolto alcuna valutazione circa la concreta rimproverabilità e effettuando, piuttosto, una valutazione ex post. Tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare l’elevata velocità di marcia della motociclo, la mancanza della patente di guida del tipo richiesto, l’apprensione del mezzo da parte della vittima senza il consenso dal genitore e soprattutto il fatto che la moto si trovasse ad oltre 88 metri di distanza rispetto all’intersezione, dovevano indurre a ritenere la svolta da parte dell’imputato prudente e tempestiva, rispetto al prevedibile avvicinamento del motociclo, secondo il criterio dell’agente modello.
LA CASSAZIONE
La CASS. PEN., IV. 17/01/25 N° 2034 risponde alla eccezioni affermando “…quanto alla violazione dell’art. 145 CdS, che la segnaletica orizzontale di stop era presente sulla strada e ciò valeva da solo a configurare l’obbligo di arresto per chi procedeva lungo la carreggiata e doveva effettuare la svolta a sinistra, indipendentemente dalla mancanza della segnaletica verticale di stop. In ogni caso -ha proseguito la Corte- l’imputato era tenuto ad un preventivo arresto della marcia, dovendo effettuare una svolta a sinistra che contemplava perfino l’attraversamento della carreggiata relativa alla marcia in senso contrario. Con riferimento alla violazione dell’art. 154 CdS, ha sottolineato l’inottemperanza da
parte dell’imputato all’obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e, in ordine alla prevedibilità in concreto dell’evento, messa in dubbio dalla difesa in ragione della velocità sostenuta a cui procedeva la moto e della scarsa abilità alla guida, ha rilevato come lo stesso imputato avesse ammesso di aver notato in lontananza “due luci accese”:…dunque, pur avendo avuto contezza di un mezzo proveniente in senso contrario, aveva nondimeno ritenuto di impegnare la carreggiata di percorrenza del motoveicolo senza dargli la dovuta precedenza. La concorrente colpa della vittima…non valeva ad inficiare il grado della colpa dell’imputato, che si era declinata sia come colpa specifica consistita nella violazione delle norme del Codice della Strada, sia come colpa generica consistita nell’aver egli valutato in maniera errata e fallace le condizioni spazio temporali e la velocità di marcia del veicolo avvistato. …”.
Conclude che “…Pacifico è, infatti, l’obbligo di fermarsi a fronte del segnale di stop, anche se presente solo nella pavimentazione, e ancora prima pacifico è l’obbligo di fermarsi per chi, effettuando la svolta a sinistra, deve impegnare la opposta corsia di marcia; in maniera non illogica, inoltre, è stata motivata la sussistenza della colpa generica del ricorrente per avere egli valutato come possibile la manovra effettuata, pur a fronte dell’avvistamento del motoveicolo della vittima. …”.
Giovanni Paris
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