Guida in stato di ebbrezza, le tipologie di sospensione della patente

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Arrivano i chiarimenti della Cassazione su guida in stato ebbrezza e sospensione della patente in funzione di sanzione accessoria o misura cautelare. La sospensione, ex art. 186 del codice della strada, infatti consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal Prefetto. La sospensione cautelare e preventiva, invece, è disposta dal Prefetto ai sensi dall’art. 223 del medesimo codice – entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito – e risponde alla necessità di impedire che, nell’immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa.

Il caso era quello di un uomo colto alla guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. La Prefettura di Alessandria aveva disposto la sospensione cautelare della patente per cinque mesi. Il giudice di pace di Tortona, accogliendo il ricorso del conducente, aveva annullato l’ordinanza prefettizia e ordinato (ai sensi dell’art. 186 comma 8 c.d.s.) che il conducente si sottoponesse a visita medica. Successivamente, il Tribunale di Alessandria ha respinto l’appello della Prefettura, ritenendo illegittima la sospensione cautelare della patente di guida sul presupposto che non sarebbe prevista nel caso della guida in stato di ebbrezza regolato dall’art. 186 co. 2 lett. b) c.d.s. Contro questa decisione l’ufficio del Governo ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 223, comma 1, e 186, comma 9, c.d.s.

La II Sezione civile, sentenza n. 2425/2025, affermando un principio di diritto, ha stabilito che “la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 lett. b dello stesso articolo, ed è disposta dal giudice penale (anche se applicata in concreto dal prefetto)”. L’art. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool), nella versione vigente al momento dei fatti dispone: «1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: […] b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; […]

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Inoltre, con un secondo principio, la Corte ha chiarito che “la sospensione cautelare e provvisoria della patente di guida prevista dall’art. 223 comma 1 c.d.s. – la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito – che è l’anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all’esito dell’accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente, nell’immediato, continui a tenere una condotta pericolosa”. Tale sospensione cautelare e provvisoria “può essere disposta – siamo al terzo principio – anche ove ricorra la guida in stato d’ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato (compresa, quindi, l’ipotesi di reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b c.d.s., per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida), purché tale sospensione preventiva intervenga in un tempo ragionevole”.

Infine, la Cassazione, con il quarto e ultimo principio statuisce che “un’autonoma fattispecie di sospensione cautelare della patente, la cui ratio risiede nell’esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l’idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente, è quella prevista dall’art. 186 comma 9 c.d.s., che il prefetto dispone fino all’esito della visita medica e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta all’accertamento”.



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