OPERATIVI DAL 1° APRILE 2025 I NUOVI CODICI ATECO. LE IMPRESE DEVONO RIPORTARE IL NUOVO CODICE NEGLI ATTI E NELLE DICHIARAZIONI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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La nuova classificazione Ateco 2025 in vigore a partire dall’1.1.2025 sostituisce la precedente versione della classificazione Ateco 2007 – Aggiornamento 2022

L’adozione scatta dal prossimo 1.4.2025 per consentirne l’implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la raccolta di dati amministrativi e di dati statistici.

La classificazione Ateco 2025 dovrà essere utilizzata  anche dalle imprese per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa (Camera di commercio e Agenzia delle entrate).

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Procedura celere

 

Il processo di riclassificazione è effettuato d’ufficio dalla competente Camera di commercio a decorrere dall’1.4.2025.

Le Camera di commercio tramite uno specifico messaggio stanno informando le imprese interessate in queste settimane. La visura camerale dell’impresa riporterà, per un periodo transitorio, sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti.

In ogni caso, l’adozione della nuova classificazione non comporta l’obbligo di presentare un’apposita comunicazione di variazione dati né alla Camera di commercio, né all’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 262/E/2008).

Pertanto, nulla cambia per le imprese già attive che avranno eventualmente solo un Ateco diverso rispetto a quello individuato in sede di avvio che dovranno comunicare dove richiesto, ad esempio per accedere ad un bando, negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

Per ulteriori informazioni contattate il vs. riferimento dell’Ufficio Albo.

 

COME VERIFICARE IL PROPRIO CODICE ATECO

I contribuenti possono verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando:

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  • SPID,
  • la Carta nazionale dei servizi (CNS)
  • o la Carta d’identità elettronica (CIE).

Si ricorda che i professionisti, le imprese e le persone fisiche titolari di partita IVA possono accedere all’area riservata ancora con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

All’interno dell’area riservata occorrerà selezionare il servizio “Cassetto fiscale” e aprire la sezione “Dati anagrafici” per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione “Altre attività” per verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie.

 

Nuova classificazione Ateco: qualche curiosità

La classificazione Ateco 2025 mantiene lo stesso impianto metodologico di Ateco 2007 –aggiornamento 2022, ereditandone l’impostazione strutturale. Le varie attività economiche sono, quindi, raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Le sezioni sono contraddistinte da un codice alfabetico costituito da una lettera maiuscola (A, B, C, D, eccetera), mentre le divisioni, i gruppi, le classi, le categorie e le sottocategorie di attività economica sono contraddistinte da un codice numerico (ad esempio, per l’attività di farmacia si ha: divisione 43; gruppo 43.7; classe 43.73; categoria 43.73.1; sottocategoria 43.73.10).

Rispetto alla classificazione Ateco 2007 – aggiornamento 2022 il dettaglio della nuova classificazione 2025 è leggermente aumentato; infatti:

  • le sezioni sono passate da 21 a 22
  • le classi da 615 a 651
  • le sottocategorie da 1.241 a 1.290
  • diminuite le divisioni da 88 a 87
  • stabili le categorie (pari a 920 codici)
  • per un totale di 3.257 codici attività Ateco
  • 970 codici cancellati
  • 1.070 codici inseriti ex novo
  • 2.187 codici comuni di cui 1.428 interessati da una variazione di titolo

 

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Contributi per le imprese

 

Tuttavia, qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, si ricorda che:

se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;

se il contribuente non è iscritto al Registro delle imprese delle Camere di commercio, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).

Si evidenzia che ad uno stesso codice Ateco già presente in Ateco 2007 – aggiornamento 2022 (vale a dire comune tra le due versioni della classificazione) potrebbe corrispondere un contenuto, ossia un’attività economica in senso lato, completamente differente in Ateco 2025.



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